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Il Ministero del Lavoro ha introdotto con il Decreto 21 novembre 2016 un nuovo incentivo per l’occupazione per l’anno 2017, rivolto ai datori di lavoro privati del Sud Italia, in considerazione delle maggiori difficoltà occupazionali che ancora caratterizzano le Regioni meridionali.

Si espone di seguito la disciplina prevista dal decreto.

Soggetti interessati

Tale incentivo, che consiste in un esonero contributivo, riguarda i datori di lavoro privati che hanno la sede di lavoro, presso cui assumono nuovo personale, ubicata in una delle seguenti Regioni:

  • Regioni “meno sviluppate”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
  • Regioni “in transizione”: Abruzzo, Molise, Sardegna.

Al fine della fruizione della agevolazione è necessario che la sede di lavoro sia indicata nel contratto di lavoro, indipendentemente dalla residenza del lavoratore da assumere.

Qualora la sede di lavoro venga modificata e spostata al di fuori delle suddette Regioni,  venendo meno la condizione oggettivo per la spettanza dell’agevolazione, questa non potrà più essere fruita dal periodo di paga successivo a quello di trasferimento.

Il decreto stabilisce anche dei requisiti che devono essere posseduti dai lavoratori, precisamente:

  • essere in stato di disoccupazione;
  • età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  • lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi[1].

I suddetti lavoratori non devono aver avuto, negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.

Come per la generalità degli incentivi, anche in questo caso l’assunzione non deve essere effettuata per assolvere ad un obbligo per motivi di legge o di contratto collettivo (come, ad esempio, in caso di diritto di precedenza)

Tipologia e misura dell’incentivo

Come accennato, l’agevolazione consiste:

  • in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i contributi dovuti all’Inail,
  • per un massimo di 8.060 euro annui per ogni lavoratore assunto, riproporzionato in caso di assunzione part time.

Il decreto non specifica la durata dell’esonero, pertanto, al riguardo, si attendono indicazioni da parte dell’Inps.

Rapporti di lavoro incentivati

I datori di lavoro possono fruire dell’esonero per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con una delle seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione);
  • contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (in quanto considerato un contratto a tempo indeterminato).

Il rapporto di lavoro può essere sia full time che part time, dovendo, in quest’ultimo caso, riproporzionare l’importo dell’esonero.

Rientrano tra i rapporti di lavoro agevolati anche i casi di:

  • trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato
  • contratto di lavoro subordinato stipulato con il socio lavoratore di cooperativa.

Sono esclusi, invece, dalla possibilità di fruire dell’esonero:

  • il contratto di lavoro domestico,
  • il lavoro accessorio,
  • il contratto di lavoro intermittente.

Incumulabilità

Il decreto stabilisce per tale agevolazione la non cumulabilità con gli incentivi:

– di natura economica (ad esempio, quello per “giovani genitori” o quello previsto dal programma “Garanzia Giovani;

– di natura contributiva (come lo sgravio del 50% dei contributi per assunzione di over 50 e donne).

Condizioni per l’accesso al beneficio

Sono previste delle condizioni generali che occorre rispettare per la fruizione degli incentivi. Precisamente:

  • quelle stabilite dall’art. 31 del D. Lgs. 150/2015:
  1. a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
  2. b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  3. c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
  4. d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
  5. e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;
  • il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (al cui rispetto è subordinato il rilascio del DURC);
  • rispetto del regime “de minimis” in materia di aiuti di stato secondo le normative europee (ad eccezione del caso in cui l’assunzione realizzi un incremento netto occupazionale).

Domanda dell’incentivo

La domanda deve essere presentata telematicamente all’Inps, per le assunzioni che intendono effettuarsi oppure che sono state già effettuate nel periodo previsto. L’ente previdenziale prenderà in considerazione le domande in base all’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.

L’esonero riconosciuto dall’Inps verrà fruito esclusivamente tramite conguaglio del relativo credito nel flusso Uniemens.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo

[1] Essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi si intende che il lavoratore non deve aver prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato delle durata di almeno 6 mesi, ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (rispettivamente 4.800 euro e 8.000 euro).