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Il decreto legislativo n. 151/2015 in materia di semplificazioni è intervenuto per ridurre gli oneri a carico dei datori di lavoro relativamente agli adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Oltre all’abolizione dell’obbligo della tenuta del registro infortuni dal 23 dicembre 2015, il decreto legislativo n. 151/2015 ha previsto che, dal 22 marzo 2016, il datore di lavoro sia esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico al quale deve, invece, provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza in via esclusivamente telematica.

La norma dispone, infatti, che:

qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.

Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.

La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica…”

Il certificato, dunque, come avviene per i certificati di malattia trasmessi all’INPS, deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.

Al riguardo il Ministero della salute, ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti all’obbligo dell’invio telematico dei certificati medici, ha chiarito il concetto di prima assistenza specificando che “il generico riferimento a qualunque medico, contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all’ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio. È da ritenere infatti che il riferimento a qualunque medico è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza” intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base”.

A carico del datore di lavoro resta l’indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall’Istituto assicuratore.

A tal fine, sempre dal 22 marzo 2016, sono disponibili gli applicativi per la consultazione del certificato medico trasmesso per via telematica, in apposita sezione del portale dell’Istituto.

La ricerca del certificato avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.

Nulla cambia, circa gli obblighi del datore di lavoro, in merito al fatto che lo stesso debba inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni, o cinque in caso di malattia professionale, da quello in cui ne ha avuto notizia. Si ricorda, pertanto, che il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro, nonché a denunciare allo stesso datore la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione sotto pena di decadenza dal diritto all’indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia fornendo il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all’evento.

Infine, dal 22 marzo 2016 non sarà più obbligo del datore di lavoro ma dell’Inail trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale.