Depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e legislazione sociale
27/09/2016
CIGO, CIGS, Contratti di solidarieta’ difensiva e le modifiche del Decreto correttivo del Jobs Act D. Lgs. n 148/2015 modificato dal D. Lgs. n. 185/2016
14/10/2016

La tranciabilità dei voucher utilizzati per le prestazioni di lavoro accessorio è la finalità che si è posto uno degli interventi correttivi dei decreti attuativi della legge delega n. 183/2014, c.d. Jobs Act.  In data 23 settembre 2016 il Consiglio dei Ministri ha, infatti, approvato lo schema del decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015, e che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale previa firma del Capo dello Stato.

La disciplina del lavoro accessorio, contenuta nel decreto legislativo n. 81/2015 in materia di riordino delle tipologie contrattuali, è stata modificata soltanto al comma 3 dell’art. 49 che è stato completamente riscritto.

Il massiccio ricorso a tali prestazioni lavorative, dovuto anche all’abrogazione del contratto di lavoro a progetto, non è potuto passare inosservato all’attività di monitoraggio dell’Inps che ha registrato l’acquisto, solo nel 2015, di un centinaio di milioni di voucher. Ma l’intervento correttivo scaturisce principalmente dell’attività ispettiva i cui risultati hanno messo in luce una serie di violazioni, di cui le più frequenti sono rappresentate dall’utilizzo del lavoratore per più ore rispetto ai voucher acquistati, o per più giornate rispetto a quelle dichiarate, oppure dal pagamento della retribuzione in parte attraverso buoni lavoro e in parte “in nero”.

Nella originaria formulazione della norma, si prevedeva l’obbligo per gli imprenditori non agricoli e i professionisti di comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione e attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica: i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 gg. successivi.

Questa disposizione sarebbe dovuta entrare in vigore il 25 giugno 2015, tuttavia il Ministero del Lavoro, con una tempestiva nota, la n. 3337 emanata nella stessa data, ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione doveva effettuarsi secondo le attuali procedure, consistente nella comunicazione all’Inps dei dati sopra citati.

La correzione alla norma, la cui operatività implica il superamento della comunicazione all’Inps[1], apporta, per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, le seguenti novità:

  • la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro dovrà essere effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, mentre

    scompare la possibilità di riferire la prestazione ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi alla comunicazione;

  • la comunicazione dovrà riguardare non solo i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, ma, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Le modalità di trasmissione della comunicazione restano invariate, ossia sms o posta elettronica, che dovranno essere specificati nelle modalità applicative dalle future indicazioni ministeriali, fatte salve dalla stessa norma ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie che potranno essere individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La disposizione esclude da tale onere coloro che imprenditori non sono, come i datori di lavoro domestici, le associazioni, le fondazioni ecc.

Una ulteriore novità consiste nella previsione di una sanzione amministrativa collegata alla violazione dell’obbligo della comunicazione preventiva, il cui importo varia da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, per cui la norma stabilisce che non si possa applicare la procedura di diffida che permette di pagare 1/3 dell’importo massimo.

Nel caso in cui non sia stato acquistato alcun voucher, oppure questi non siano più validi, la prestazione lavorativa è da considerarsi irregolare e pertanto risulta applicabile la maxisanzione per lavoro nero prevista dal Collegato Lavoro.

Un altro aspetto che sicuramente dovrà essere chiarito a livello ministeriale è se i prestatori di lavoro accessorio irregolari debbano essere computati al fine del calcolo del 20% del personale complessivamente impiegato in nero, il cui superamento  determina la sospensione dell’attività imprenditoriale prevista dall’art. 14 del d. lgs. n. 81/2008.

Non è escluso che in fase di pubblicazione possano essere apportate, seppur minime, ulteriori modifiche al decreto correttivo.

[1] Si attendono, dunque, indicazioni operative da parte del Ministero del Lavoro e dell’istituto previdenziale, subito dopo la pubblicazione del decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale.