Si trasmette una breve nota illustrativa dei moduli di richiesta delle detrazioni fiscali per l’anno 2012.
Si precisa, inoltre, che per i soggetti che sono in possesso delle credenziali di accesso al portale, sarà possibile procedere direttamente, previo accesso all’area dedicata, al download del relativo modello.
Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilato:
spettano anche in presenza di reddito da co.co.pro. o co.co.co.
La richiesta di “non applicare le detrazioni” è opportuna in presenza di altro rapporto di lavoro dipendente o assimilato per il quale il lavoratore usufruisce già di dette detrazioni.
La richiesta di “applicare un’aliquota più elevata” è opportuna (non obbligatoria) per evitare un pagamento d’imposta troppo elevato, in sede di 730 o Unico, in presenza di altri redditi che sommati a quelli in questione variano lo scaglione dell’aliquota IRPEF da applicare.
Detrazioni per carichi di famiglia:
Figli a carico: in caso di coniuge non a carico la detrazione viene normalmente ripartita al 50% tra i coniugi o in alternativa:
coniuge non a carico e figli a carico al 100%: la richiesta può essere così effettuata solo previo accordo con l’altro genitore e se il richiedente delle detrazioni per figli possiede tra i coniugi il reddito più elevato;
In caso di genitori legalmente ed effettivamente separati o divorziati, la detrazione, salvo diverso accordo, spetta al genitore affidatario e in caso di affido congiunto o condiviso è ripartita nella misura del 50% tra i genitori.
Lavoratori extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari: vige l’obbligo di presentare la documentazione attestante lo status di familiare a carico, come indicato nell’apposita sezione delle “Note di compilazione” allegate al modulo.
Le detrazioni per figli spettano a prescindere dall’età degli stessi e dalla convivenza con il richiedente, e che i familiari sono considerati a carico del richiedente se non possiedono redditi propri superiori a € 2.840,51.
Sezione “detrazioni in funzione del reddito complessivo”:
Barrare la prima ipotesi se non si possiedono altri redditi;
E’ opportuno (non obbligatorio) barrare la seconda o terza ipotesi in caso di presenza di altri redditi che influenzerebbero l’importo delle detrazioni spettanti. Tale comunicazione evita un conguaglio d’imposta troppo elevato in sede di 730 o Unico.
Per qualsiasi quesito relativo all’approfondimento normativo esposto, preghiamo di contattare lo Studio ai consueti recapiti telefonici ed email.
Cordiali Saluti.
Luigi Birtolo