CIGO, CIGS, Contratti di solidarieta’ difensiva e le modifiche del Decreto correttivo del Jobs Act D. Lgs. n 148/2015 modificato dal D. Lgs. n. 185/2016

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Il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è stato oggetto di modifiche da parte del D. Lgs. 185/2016 che ha integrato la c.d. riforma del Jobs Act.

Gli istituti della Cigo, della Cigs e del Contratto di solidarietà difensiva hanno, pertanto, subito i correttivi di seguito esposti.

 

Cassa integrazione guadagni ordinaria

Il Ministero del Lavoro, con il Decreto n. 95442/2016, aveva definito i criteri per l’approvazione dei programmi di Cigo, specificando le causali di intervento:

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
  • situazioni temporanee di mercato,

indicando, inoltre, quelle che sono le fattispecie rientranti, ossia:

  • mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato,
  • fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto,
  • mancanza di materie prime,
  • eventi meteo,
  • sciopero di un reparto o di un’altra impresa,
  • incendi, alluvioni, sisma, crolli, impraticabilità dei locali e sospensione attività anche per ordine di pubblica autorità,
  • guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria.

Ai fini della concessione, l’impresa deve obbligatoriamente allegare alla domanda di Cigo  una relazione tecnica dettagliata, che può essere resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato, mediante la quale documentare le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato.

Riguardo il termine per la presentazione dell’istanza di Cigo, il DLgs 185/2016 introduce un diverso termine limitatamente alle domande relative ad eventi oggettivamente non evitabili. In tali casi, infatti, la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello del verificarsi dell’evento, abolendo quindi il precedente limite del 15mo giorno.

Tale novità renderà più agevole, non solo la presentazione della domanda, ma soprattutto la predisposizione della relazione tecnica dettagliata per quei datori di lavoro particolarmente soggetti ad eventi oggettivamente non evitabili, come quelli meteorologici, che si possono ripetere anche con frequenza, costringendo alla presentazione di più istanze.

 

 

Cassa integrazione guadagni straordinaria

L’intervento correttivo riguardante la cassa integrazione straordinaria è volto a rendere meno rigido l’utilizzo da parte del datore di lavoro.

Il suddetto ammortizzatore sociale  è trattato dall’art. 25, comma 2, del D. Lgs. 148/2015, il quale stabiliva che la sospensione o la riduzione dell’orario, così come concordata tra le associazioni datoriali e sindacali, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Con la modifica apportata dal Dlgs 185/2016, l’arco temporale dei 30 giorni da cui far decorrere l’inizio del trattamento salariale viene abrogato; ciò consentirà, dunque, di poter utilizzare già dopo pochi giorni dalla presentazione della domanda, ovvero dal giorno successivo, l’intervento straordinario.

 

Contratto di solidarietà difensiva

Il contratto di solidarietà difensiva, la cui finalità, come è noto, è quella di evitare l’ esubero del personale in forza ricorrendo alla riduzione concordata dell’orario di lavoro, potrà trasformarsi in contratto di solidarietà “espansiva”.

Al riguardo il decreto correttivo introduce, nel corpo della disciplina del contratto di solidarietà espansiva, un nuovo comma all’art. 41 del D. Lgs. 148/2015 (comma 3-bis), il quale dispone che i contratti di solidarietà difensiva:

  • in corso da almeno 12 mesi,
  • e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016,

possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata[1].

Ai lavoratori spetterà un trattamento di integrazione salariale:

  • di importo pari al 50% della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto,
  • integrato dal datore di lavoro almeno sino alla misura dell’integrazione originaria (pari all’80% della retribuzione globale perduta).

Sull’importo a carico del datore di lavoro:

  • non sono dovuti i contributi previdenziali,
  • vige, invece, la contribuzione figurativa.

A favore del datore di lavoro si applica la disposizione secondo cui le quote di TFR relative alla retribuzione persa, maturate durante il periodo di solidarietà, restano a carico della gestione di afferenza, mentre il contributo addizionale dovuto sull’integrazione salariale, commisurato all’effettivo periodo di utilizzo, viene ridotto del 50%, per cui il datore di lavoro dovrà versare il 4,5%, il 6% o il 7,5% in luogo del 9%, 12% e 15%.

È previsto, inoltre, che per il solo periodo che va dalla trasformazione del contratto alla sua scadenza[2], trovino applicazione le contribuzioni agevolate previste per il contratto di solidarietà espansiva, precisamente:

  • un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l’INPS, pari, per i primi 12 mesi, al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile, ridotto per i due anni successivi rispettivamente, al 10% e al 5%, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato;
  • in sostituzione del precedente contributo, la quota di contribuzione del 10% prevista per gli apprendisti in caso l’assunzione riguardi soggetti di età compresa tra i 15 e i 29 anni per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del 29° anno di età.

Per i lavoratori prossimi alla pensione nei successivi 24 mesi, viene previsto l’esonero dalla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, con riconoscimento della contribuzione figurativa per le ore non lavorate.

[1] Ricordiamo che la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati da tale intervento, e che per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

[2]Considerato che la trasformazione del contratto può essere richiesta trascori almeno 12 mesi, tale periodo si computa nella durata massima di 24 mesi che se fruita nei primi 24 mesi del quinquennio mobile, viene calcolato per metà.