Il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 ha introdotto “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” operando in tal modo la cosiddetta revisione del Cuneo fiscale stanziata dalla Legge di Bilancio 2020.
Le novità introdotte riguardano:
Di seguito si fornisce un’analisi delle nuove previsioni di legge.
Il Bonus Renzi, che era stato introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 66/2014, sarà riconosciuto ai lavoratori dipendenti fino al 30 giugno 2020. Dal 1° luglio 2020, in suo luogo, sarà dunque applicato il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati che, come il Bonus Renzi, si configura come un credito fiscale esente da tassazione.
I soggetti destinatari di tale trattamento integrativo non variano pertanto i beneficiari continueranno ad essere i lavoratori che percepiscono:
Rimangono, invece, esclusi i titolari di
compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN (lett. e); le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo (lett. f e g), ecc.);
Per avere diritto al trattamento integrativo, i beneficiari devono:
Se le precedenti condizioni sono soddisfatte il trattamento integrativo spetta in misura piena e consiste in:
Come si può notare, dunque, è stata estesa la platea dei soggetti beneficiari in quanto è stato elevato:
Il trattamento integrativo in esame è rapportato al periodo di lavoro nell’anno (ovvero nel
semestre con riferimento al 2020).
Anche il trattamento integrativo viene riconosciuto dal sostituto d’imposta ripartendolo fra le retribuzioni erogate (da luglio a dicembre per l’anno 2020). Nell’ipotesi in cui, in sede di conguaglio, venga rilevata la non spettanza del trattamento, il sostituto provvede al recupero del relativo importo. Se quest’ultimo dovesse essere superiore a 60 euro, il recupero sarà effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
I titolari di redditi di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati (le medesime tipologie previste per il bonus Renzi) il cui reddito complessivo è compreso tra euro 28.000 e euro 40.000.
La misura troverà applicazione per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
L’importo della detrazione è quantificato, in funzione dell’ammontare del reddito complessivo, come di seguito riportato:
Reddito annuo complessivo |
Reddito annuo complessivo |
28.000 < RC < 35.000 | 480 + 120 x (35.000-RC) : 7.000 |
35.000 < RC < 40.000 | 480 x (40.000-RC) : 5.000 |
> 40.000 | 0 |
Analogamente a quanto previsto per il trattamento integrativo, anche l’ulteriore detrazione fiscale viene riconosciuta dal sostituto d’imposta ripartendola fra le retribuzioni erogate (da luglio a dicembre 2020). Nell’ipotesi in cui, in sede di conguaglio, venga rilevata la non spettanza della detrazione in oggetto, il sostituto provvede al recupero del relativo importo. Se quest’ultimo dovesse essere superiore a 60 euro, il recupero sarà effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Per quanto concerne, infine, il “recupero” dell’ulteriore detrazione, quest’ultima, per sua natura, sconta i suoi effetti sull’imposta lorda del lavoratore riducendone l’importo che viene versato nel Mod. F24 (imposta netta).
Cordiali saluti.
Luigi Birtolo