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24/02/2020

Il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 ha introdotto “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” operando in tal modo la cosiddetta revisione del Cuneo fiscale stanziata dalla Legge di Bilancio 2020.

Le novità introdotte riguardano:

  • l’abrogazione del c.d. “Bonus Renzi” che troverà applicazione fino al 30 giugno 2020;
  • l’introduzione dal 1° luglio 2020 di un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati in sostituzione del “Bonus Renzi”;
  • l’introduzione di una ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Di seguito si fornisce un’analisi delle nuove previsioni di legge.

 

  1. Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Il Bonus Renzi, che era stato introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 66/2014, sarà riconosciuto ai lavoratori dipendenti fino al 30 giugno 2020. Dal 1° luglio 2020, in suo luogo, sarà dunque applicato il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati che, come il Bonus Renzi, si configura come un credito fiscale esente da tassazione.

I soggetti destinatari di tale trattamento integrativo non variano pertanto i beneficiari continueranno ad essere i lavoratori che percepiscono:

  • redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR);
  • alcuni redditi assimilati (art. 50, comma 1 del TUIR) e nello specifico:
  • i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
  • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
  • le somme a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c);
  • i compensi per l’attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
  • le remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
  • le prestazioni pensionistiche di cui al D. Lgs n. 124/1993 (lett. h-bis);
  • i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (lett. l).

Rimangono, invece, esclusi i titolari di

  • redditi di pensione (art. 49, comma 2, lett. a);
  • altri redditi assimilati (art. 50 del TUIR) diversi rispetto a quelli sopra elencati (ad esempio, i

compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN (lett. e); le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo (lett. f e g), ecc.);

  • redditi professionali e redditi d’impresa.

Per avere diritto al trattamento integrativo, i beneficiari devono:

  • essere titolari di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per periodo d’imposta;
  • avere un’imposta lorda positiva, determinata sul reddito complessivo e al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente.

Se le precedenti condizioni sono soddisfatte il trattamento integrativo spetta in misura piena e consiste in:

  • euro 600 per l’anno 2020 per il periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020;
  • euro 1.200 a decorrere dall’anno 2021.

Come si può notare, dunque, è stata estesa la platea dei soggetti beneficiari in quanto è stato elevato:

  • sia il limite reddituale dal 26.600 euro a 28.000 euro,
  • sia l’importo a favore del dipendente da 80 euro a 100 euro.

Il trattamento integrativo in esame è rapportato al periodo di lavoro nell’anno (ovvero nel

semestre con riferimento al 2020).

Anche il trattamento integrativo viene riconosciuto dal sostituto d’imposta ripartendolo fra le retribuzioni erogate (da luglio a dicembre per l’anno 2020). Nell’ipotesi in cui, in sede di conguaglio, venga rilevata la non spettanza del trattamento, il sostituto provvede al recupero del relativo importo. Se quest’ultimo dovesse essere superiore a 60 euro, il recupero sarà effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

 

  1. Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati

I titolari di redditi di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati (le medesime tipologie previste per il bonus Renzi) il cui reddito complessivo è compreso tra euro 28.000 e euro 40.000.

La misura troverà applicazione per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

L’importo della detrazione è quantificato, in funzione dell’ammontare del reddito complessivo, come di seguito riportato:

 

Reddito annuo complessivo  

Reddito annuo complessivo

28.000 < RC < 35.000 480 + 120 x (35.000-RC) : 7.000
35.000 < RC < 40.000 480 x (40.000-RC) : 5.000
> 40.000 0

 

Analogamente a quanto previsto per il trattamento integrativo, anche l’ulteriore detrazione fiscale viene riconosciuta dal sostituto d’imposta ripartendola fra le retribuzioni erogate (da luglio a dicembre 2020). Nell’ipotesi in cui, in sede di conguaglio, venga rilevata la non spettanza della detrazione in oggetto, il sostituto provvede al recupero del relativo importo. Se quest’ultimo dovesse essere superiore a 60 euro, il recupero sarà effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Per quanto concerne, infine, il “recupero” dell’ulteriore detrazione, quest’ultima, per sua natura, sconta i suoi effetti sull’imposta lorda del lavoratore riducendone l’importo che viene versato nel Mod. F24 (imposta netta).

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo