Ai sensi del comma 1 dell’art. 51 TUIR “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui si riferiscono“.

Il sopracitato riferimento normativo stabilisce, pertanto, che si possano inserire nel conguaglio di fine anno non solo le somme erogate entro il 31.12.2015, ma anche quelle erogate dopo tale data purchè riferite all’anno precedente, con l’unico vincolo che vengano corrisposte entro il 12 gennaio 2016. Riteniamo necessario, quindi, ribadire l’importanza della scadenza del 12 gennaio 2016 per erogare compensi di lavoro a progetto, emolumenti a favore degli amministratori o lo stipendio di dicembre relativo ai lavoratori subordinati, per consentire che gli importi corrisposti rientrino nella Certificazione Unica e nel modello 770/2016 redditi 2015.

Per qualsiasi quesito relativo all’approfondimento normativo esposto, preghiamo di contattare lo Studio ai consueti recapiti telefonici ed email.

 

 

Cordiali saluti.

 

 

Leave A Comment

pubblicazioni alternative

  • Proroga degli incentivi all’occupazione per l’anno 2026 e introduzione di nuovi adempimenti a decorrere dal 1° aprile 2026

    Marzo 27, 2026||Pubblicazioni||0,4 min||
  • Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva e la parità di retribuzione

    Marzo 3, 2026||Pubblicazioni||0,4 min||