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	<title>Lavoro accessorio - Birtolo &amp; Partners</title>
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	<description>Consulenti del lavoro</description>
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	<title>Lavoro accessorio - Birtolo &amp; Partners</title>
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	<item>
		<title>Mobilità dei dipendenti tra fringe benefit auto e trasferte. Profili di gestione dal 1° gennaio 2025.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Roberto Micheletti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 09:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro accessorio]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa sul Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Redazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Temi di interesse     LA GESTIONE DELLE TRASFERTE. 1.     DEFINIZIONE DI TRASFERTA. 2.     TRATTAMENTO ECONOMICO DEL LAVORATORE IN TRASFERTA 3.     TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI TRASFERTA 4.     ESEMPI E CONSIGLI PRATICI. LA GESTIONE DELLA MOBILITA’: RIMBORSI KM E AUTO AD USO PROMISCUO. 5.     I RIMBORSI CHILOMETRICI. 6.     NOVITA’ RELATIVE AL FRINGE BENEFIT AUTO DAL Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: center;">Temi di interesse</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="#_Toc188610528" href="/#_Toc188610528" data-outlook-id="072f8920-9df0-4015-b3e1-c5be93c474e0"><strong>LA GESTIONE DELLE TRASFERTE</strong>.</a></p>
<p><a title="#_Toc188610529" href="/#_Toc188610529" data-outlook-id="d72daec5-2c54-4fa4-a1a0-9275db63f999"><strong>1.</strong>     <strong>DEFINIZIONE DI TRASFERTA.</strong></a></p>
<p><a title="#_Toc188610530" href="/#_Toc188610530" data-outlook-id="87c3f27b-81e3-45e8-a275-bc99d327fe4a"><strong>2.</strong>     <strong>TRATTAMENTO ECONOMICO DEL LAVORATORE IN TRASFERTA</strong></a></p>
<p><a title="#_Toc188610531" href="/#_Toc188610531" data-outlook-id="6d228f75-585b-4a88-bb33-15c8206619f6"><strong>3.</strong>     <strong>TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI TRASFERTA</strong></a></p>
<p><a title="#_Toc188610532" href="/#_Toc188610532" data-outlook-id="a3742840-9806-4b93-adf7-7045a2711a94">4.     <strong>ESEMPI E CONSIGLI PRATICI.</strong></a></p>
<p><a title="#_Toc188610533" href="/#_Toc188610533" data-outlook-id="8733b314-0d19-4c91-811d-9a40e5cfc004"><strong>LA GESTIONE DELLA MOBILITA’: RIMBORSI KM E AUTO AD USO PROMISCUO.</strong></a></p>
<p><a title="#_Toc188610534" href="/#_Toc188610534" data-outlook-id="bcffb56a-1d34-4060-8c8f-ae79c1617afc"><strong>5.</strong>     <strong>I RIMBORSI CHILOMETRICI.</strong></a></p>
<p><a title="#_Toc188610535" href="/#_Toc188610535" data-outlook-id="a523731a-9add-489e-95d2-70cd8170057c"><strong>6.</strong>     <strong>NOVITA’ RELATIVE AL FRINGE BENEFIT AUTO DAL 2025.</strong></a></p>
<p><a title="#_Toc188610536" href="/#_Toc188610536" data-outlook-id="e229a886-bf2e-4fc3-a4bd-09dec6ff2a0f"><strong>7.</strong>     <strong>L’AUTO AD USO PROMISCUO.</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1 class="default-heading1"><a title="" name="_Toc188610528" data-outlook-id="93c41ce4-7304-41c0-a0f2-a40d1052d702"></a><strong><u>LA GESTIONE DELLE TRASFERTE</u></strong>.</h1>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><a title="" name="_Toc188610529" data-outlook-id="51f23897-a373-4350-9fdc-f22fc6248d2a"></a><strong>DEFINIZIONE DI TRASFERTA.</strong><strong> </strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>In assenza di una definizione legale, per trasferta o missione deve intendersi lo spostamento temporaneo del lavoratore presso un luogo diverso rispetto all’abituale sede di lavoro cui lo stesso è assegnato e ove esegue abitualmente l’attività lavorativa.</p>
<p>Per potersi configurare come trasferta, lo spostamento deve mantenere le seguenti caratteristiche:</p>
<ol>
<li>La permanenza di legame del lavoratore alla sede di lavoro abituale a lui assegnata e individuabile nel contratto di lavoro;</li>
<li>Il temporaneo mutamento del luogo di esecuzione e della prestazione lavorativa;</li>
<li>L’effettuazione della prestazione lavorativa in regime di trasferta in ottemperanza all’ordine impartito dal datore di lavoro.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>La trasferta è generalmente disciplinata dai contratti collettivi applicati al rapporto di lavoro, ma la volontà del datore di lavoro di mandare in trasferta il lavoratore &#8211; quale espressione del potere direttivo &#8211; non incontra limiti specifici se non quello prescritto dall’art. 41 Cost. e riferibile al rispetto della dignità del lavoratore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><a title="" name="_Toc188610530" data-outlook-id="49d15de5-9bca-460f-b615-f55198f98ba5"></a><strong>TRATTAMENTO ECONOMICO DEL LAVORATORE IN TRASFERTA</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il lavoratore in trasferta ha diritto alla retribuzione spettante per l’attività lavorativa svolta nella misura prevista dal contratto individuale di lavoro &#8211; e comunque non inferire al trattamento minimo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto – e, unitamente, ad una specifica indennità, la c.d. <strong>indennità di trasferta</strong>.</p>
<p>Quest’ultima è concessa al lavoratore in ristoro del disagio arrecatogli a seguito della modifica temporanea del luogo di esecuzione della prestazione, ma anche a copertura delle spese relative alla trasferta stessa, le quali possono riguardare:</p>
<ul>
<li>Trasporto (treno, aereo, autovettura, etc.</li>
<li>Vitto (colazione, pranzo, cena)</li>
<li>Alloggio (hotel, b&amp;b)</li>
<li>Altri costi legati alla trasferta (ad esempio, taxi, parcheggi, etc.)</li>
</ul>
<p>La misura dell’indennità è normalmente correlata ai giorni trascorsi in trasferta dal lavoratore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><a title="" name="_Toc188610531" data-outlook-id="27d0b1bd-5eb6-48f0-93c3-f58ad7b6e28d"></a><strong>TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI TRASFERTA</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto in maniera strutturale stringenti disposizioni in materia di trasferte e rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (ad eccezione di quelle effettuate mediante autoservizi pubblici di linea). Il rimborso, per godere del regime di deducibilità ai fini Ires/Irpef e Irap, nonché evitare l’imponibilità ai fini dei redditi di lavoro dipendente, è consentito per le <strong><u>spese effettuate</u></strong><u> </u><strong><u>esclusivamente con metodi di pagamento tracciabili</u></strong>. Diversamente è prevista l’indeducibilità di tali costi per l’azienda e, per il lavoratore, la tassazione di tali importi. La finalità di questa misura è quella di contrastare l’evasione fiscale che, specie in tale ambito, risulta essere piuttosto elevata. Dal 2025, infatti, le spese per le trasferte o le missioni non concorreranno a formare il reddito solo se le stesse saranno <strong>sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento</strong> previsti dall&#8217; articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241(<strong>carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari</strong>).</p>
<p>A norma dell’art. 51, comma 5, Tuir le indennità percepite per le trasferte o le missioni <strong>fuori </strong>del territorio comunale non concorrono a formare il reddito fino ad un ammontare di <strong>euro 46,48</strong> al giorno, elevati ad <strong>euro 77,47</strong> per le trasferte all&#8217;estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.  In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative all’alloggio, al vitto, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, durante dette trasferte o missioni, fino all&#8217;importo massimo giornaliero di <strong>euro 15,49</strong>, elevati a <strong>euro 25,82</strong> per le trasferte all&#8217;estero.</p>
<p>Si rileva la necessità, ove venissero erogate indennità esenti nei limiti sopra esposti, di documentare mensilmente le trasferte eseguite dai dipendenti mediante la compilazione di una nota di trasferta, con l’indicazione di elementi analitici sottoscritti dal dipendente, che possano giustificare l’erogazione in parola. Si suggerisce un possibile schema:</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p><img decoding="async" tabindex="0" src="https://dlj02.img.bh.d.sendibt3.com/im/sh/HnHBugg-5jR6.png?u=7xwQLFBtniwQnLwTzvMSmkOtZIxcfGp" alt="Image" width="570" border="0" /></p>
<div>
<p>A decorrere dal 1° gennaio 2025, per le spese relative al trasporto l’obbligo di tracciabilità delle stesse riguarda allo stesso modo sia le trasferte effettuate dal dipendente nel territorio comunale che quelle fuori da tale luogo. Per le spese di vitto e alloggio, invece, il suddetto obbligo di tracciabilità è valido per le sole trasferte effettuate fuori dal territorio comunale.</p>
<p>Nella pratica, il dipendente in trasferta dovrà essere munito di una carta di credito, personale o aziendale, per fare fronte alle spese correnti, quali il taxi e il ristorante. Qualora il dipendente non dovesse utilizzare uno dei metodi tracciabili prescritti dalla norma, restando esclusa la possibilità per il datore di lavoro di non rimborsare i costi sostenuti per la trasferta, gli stessi saranno assoggettati a imposte e contributi e, in sostanza, al lavoratore verranno accreditate delle somme nette inferiori rispetto agli importi effettivamente spesi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><a title="" name="_Toc188610532" data-outlook-id="eb377759-41ff-45bd-bc3c-908dc2f44377"></a><strong>ESEMPI E CONSIGLI PRATICI.</strong></li>
</ol>
</div>
<p><img decoding="async" tabindex="0" src="https://dlj02.img.bh.d.sendibt3.com/im/sh/eNq7NP3B95Ee.png?u=7xwQLFBtniwQnSnw8kJdwtszObhaxr5" alt="Image" width="570" border="0" /><img decoding="async" tabindex="0" src="https://dlj02.img.bh.d.sendibt3.com/im/sh/dxjDKoO_Uq_y.png?u=7xwQLFBtniwQnZfOHZGp73N5DuRZGRL" alt="Image" width="570" border="0" /></p>
<div>
<ul>
<li><strong>Giustificativi di spesa:</strong> È fondamentale conservare tutte le ricevute, le fatture e gli altri documenti giustificativi per le spese sostenute durante la trasferta.</li>
<li><strong>Rispetto dei limiti:</strong> Verificare annualmente i limiti fissati per i rimborsi forfettari di vitto, alloggio e trasporto, per evitare che le spese vengano considerate come reddito.</li>
<li><strong>Contabilità e dichiarazione fiscale:</strong> I liberi professionisti e le aziende devono registrare correttamente le spese di trasferta nei propri libri contabili e dichiarare correttamente i rimborsi e le deduzioni nella dichiarazione dei redditi.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si ritiene, pertanto, che l’adozione di sistemi di pagamento elettronici da mettere a disposizione dei dipendenti, unitamente all’archiviazione delle distinte e giustificativi di trasferta possa rappresentare una <i>best practice</i>efficiente per poter superare le nuove limitazioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1 class="default-heading1"><a title="" name="_Toc188610533" data-outlook-id="c964d922-f538-43c3-a9e6-eaa914385980"></a><strong><u>LA GESTIONE DELLA MOBILITA: RIMBORSI KM E AUTO AD USO PROMISCUO.</u></strong></h1>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><a title="" name="_Toc188610534" data-outlook-id="56cbe960-1691-4a63-bcbc-497adf73f7a4"></a><strong>I RIMBORSI CHILOMETRICI.</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rispetto ai rimborsi chilometrici da erogare ai dipendenti in caso di utilizzo della propria autovettura per l&#8217;incarico ricevuto dal datore di lavoro o committente, per rimborsare le spese da questi sopportate, si assume il costo chilometrico.</p>
<p>Contribuiscono al costo chilometrico riferibile ad ogni singolo autoveicolo/motoveicolo due tipi di elementi:</p>
<p>&#8211; i componenti proporzionali al grado di utilizzo del veicolo (carburante, pneumatici, manutenzione e riparazione);</p>
<p>&#8211; i componenti non proporzionali o fissi (quota di ammortamento capitale, quota interessi sul capitale investito, assicurazione per la responsabilità civile, pedaggio, parcheggio e tassa automobilistica).</p>
<p>Per conteggiare il rimborso chilometrico da erogare al lavoratore che si serve della propria autovettura per esigenze lavorative, si moltiplica il numero dei chilometri percorsi per il costo chilometrico corrispondente alla tipologia, alla marca e al modello dell&#8217;auto utilizzata.</p>
<p>Se il modello di autovettura impiegata dal dipendente non compare tra quelli compresi nelle tabelle Aci (ad esempio, perché non è ancora stato immesso in commercio), si considera l&#8217;importo corrispondente al modello di autovettura similare per caratteristiche.</p>
<p>Le indennità chilometriche per l&#8217;utilizzo del veicolo proprio ai sensi della Rm 30 ottobre 2015, n. 92/E, sono esenti ai fini fiscali se le trasferte sono compiute fuori dai confini comunali.</p>
<p>Per l&#8217;accesso al beneficio è necessario che i rimborsi siano determinati in base alle tabelle approvate annualmente dall&#8217;Aci, considerati la percorrenza, il tipo di automezzo usato dal dipendente e il costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura e che tali elementi risultino dalla documentazione giustificativa interna conservata dal datore di lavoro, che l&#8217;azienda è tenuta ad esibire ai verificatori in caso di controllo da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate o della Guardia di finanza.</p>
<p>Quando la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere dalla propria residenza la località di missione risulta inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, il rimborso è esente da ogni tassa o contributo, mentre, se il tragitto casa-destinazione si rivela più lungo rispetto a quello lavoro-destinazione, il rimborso chilometrico può essere erogato in misura piena, ma la quota parte riferibile alla tratta casa-lavoro deve considerarsi reddito imponibile Irpef ai sensi dell&#8217;articolo 51, comma 1, del Dpr 917/1986.<a title="" name="_Hlk188606381" data-outlook-id="c5e6ce66-9bf2-48e2-829b-1740b4ced89a"></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><a title="" name="_Toc188610535" data-outlook-id="49dbf88b-9fd2-40ef-8d25-03ed2bf94fac"></a><strong>NOVITA’ RELATIVE AL FRINGE BENEFIT AUTO DAL 2025</strong><strong>.</strong></li>
</ol>
<p>L&#8217;agenzia delle Entrate, con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2024, Serie Generale, n. 304, ha reso note le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motoveicoli elaborate dall&#8217;Aci con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Da rilevare, quindi, la variazione della disciplina fiscale per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, così come riportato nella nostra precedente informativa del 09.01.2025.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dal 1° gennaio 2025 si rileva:</p>
<ul>
<li>L’abbattimento della tassazione sia delle auto a trazione esclusivamente elettrica, pari attualmente al 10%;</li>
<li>La sensibile diminuzione per le auto ibride plug-in che portano quindi la tassazione al 20%;</li>
<li>L’incremento della percentuale di tassazione delle auto a benzina, diesel e ibride non plug-in ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 48, della legge di Bilancio 2025.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>La classificazione degli autoveicoli è stabilita in base a un triplice criterio:</p>
<p>&#8211; la categoria di veicolo (autoveicolo, motoveicolo e autocaravan);</p>
<p>&#8211; la tipologia di alimentazione (a benzina, a gasolio, a benzina-GPL, a benzina-metano, elettrici, ibridi plug-in, ibrido-benzina e ibrido-gasolio);</p>
<p>&#8211; la circostanza che i veicoli siano in produzione ovvero fuori produzione.</p>
<ol>
<li><a title="" name="_Toc188610536" data-outlook-id="d608d366-02db-4e7f-8836-5c621c49dbb7"></a><strong>L’AUTO AD USO PROMISCUO.</strong></li>
</ol>
<p>I fringe benefits auto rappresentano benefici accessori in natura concessi dall’impresa a dipendenti e collaboratori.</p>
<p>A differenza della retribuzione e dei compensi, sono tassati e quantificati con criteri che si differenziano</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong><u>Per i veicoli immatricolati con contratti stipulati dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024</u></strong> le percentuali da utilizzare per il carico del fringe benefit sono collegate alle emissioni di anidride carbonica (25%, 30%, 50% e 60% rispettivamente per le classi 0-60 g/km, 61-160 g/km, 161-190 g/km e oltre 190 g/km di CO2).</li>
<li><strong><u>Per i veicoli assegnati a decorrere dal 1° gennaio 2025</u></strong>, si assume il 50% dell&#8217;importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall&#8217;Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta alle misure di seguito indicate:</li>
</ol>
<ul>
<li>10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica,</li>
<li>20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il reddito fiscalmente imponibile è considerato al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente nello stesso periodo d&#8217;imposta per l&#8217;impiego del veicolo (metodo della trattenuta o del versamento).</p>
<p>Separatamente avviene la quantificazione dell’imponibile relativo ad oneri accessori, quali ad esempio box o parcheggi concessi al dipendente e connessi all&#8217;uso del veicolo.</p>
<p>Esempio di calcolo del fringe benefit:</p>
</div>
<p><img decoding="async" tabindex="0" src="https://dlj02.img.bh.d.sendibt3.com/im/sh/TqrnKW-nQuNi.png?u=7xwQLFBtniwQngWqQOE0HCrB3DBXZ1b" alt="Image" width="570" border="0" /></p>
<div>
<p>I consulenti dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento utile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La presente circolare ha finalità formative e divulgative; le informazioni contenute non costituiscono profili di responsabilità legali a carico di Studio Birtolo &amp; Partners. Si invita a rivolgersi ai professionisti dello Studio per ogni ulteriore approfondimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si allega la versione integrale nel formato sfogliabile.</p>
<p>Lo Studio è a disposizione per ogni supporto utile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cordiali saluti</p>
</div><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/mobilita-dei-dipendenti-tra-fringe-benefit-auto-e-trasferte-profili-di-gestione-dal-1-gennaio-2025/">Mobilità dei dipendenti tra fringe benefit auto e trasferte. Profili di gestione dal 1° gennaio 2025.</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018</title>
		<link>https://www.studiobirtolo.it/le-novita-in-materia-di-lavoro-previste-dalla-legge-di-bilancio-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-novita-in-materia-di-lavoro-previste-dalla-legge-di-bilancio-2018</link>
					<comments>https://www.studiobirtolo.it/le-novita-in-materia-di-lavoro-previste-dalla-legge-di-bilancio-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 09:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro accessorio]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa sul Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoratori Autonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Posto di Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[La Legge di Bilancio per il 2018, ancora in fase di approvazione, prevede una serie di novità in materia di lavoro tra cui l’introduzione di incentivi strutturali per l’assunzione di giovani. Si riporta di seguito un’anticipazione delle disposizioni riguardanti i rapporti di lavoro contenute nel disegno di legge. Incentivo assunzione giovani A partire dal 1° Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio per il 2018, ancora in fase di approvazione, prevede una serie di novità in materia di lavoro tra cui l’introduzione di incentivi strutturali per l’assunzione di giovani.</p>
<p>Si riporta di seguito un’anticipazione delle disposizioni riguardanti i rapporti di lavoro contenute nel disegno di legge.</p>
<p><u>Incentivo assunzione giovani</u></p>
<p>A partire dal 1° gennaio 2018, i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti soggetti con età inferiore a 30 anni, potranno fruire di un incentivo all’occupazione che consiste:</p>
<ul>
<li>in un esonero contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,</li>
<li>per un periodo massimo di 36 mesi,</li>
<li>nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.</li>
</ul>
<p>Limitatamente all’anno 2018, l’incentivo verrà riconosciuto anche per le assunzioni di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, a parità di altre condizioni. Dal 1° gennaio 2019, quindi, l’incentivo sarà limitato all’assunzione solo di giovani fino a 29 anni (e 364 giorni).</p>
<p>La condizione per accedere all’incentivo è che il giovane, oltre a possedere il requisito dell’età, non debba aver mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro che lo assume o con altri datori di lavoro. Viene, però, espressamente previsto che eventuali periodi di apprendistato, svolti presso altri datori di lavoro, non proseguiti con contratto a tempo indeterminato, non sono ostativi per l’accesso al beneficio.</p>
<p>Oltre ai principi generali stabiliti dalla legge per la fruizione degli incentivi, il beneficio in esame non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore. Non solo, è prevista la perdita dell’incentivo, e il conseguente recupero di quanto fruito, se entro i 6 mesi dall’assunzione agevolata venga licenziato per giustificato motivo oggettivo:</p>
<ul>
<li>il giovane lavoratore portatore dell’incentivo stesso,</li>
<li>oppure un altro lavoratore nella stessa unità produttiva del giovane.</li>
</ul>
<p>Rispetto alle discipline riguardanti gli esoneri contributivi introdotti dalle precedenti Leggi di Bilancio, è prevista una portabilità dell’incentivo per la parte residua. Precisamente, qualora per un giovane lavoratore l’incentivo sia stato fruito parzialmente in quanto il rapporto di lavoro per qualche ragione sia cessato, il nuovo datore di lavoro che lo assume successivamente potrà fruire dell’incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.</p>
<p>L’incentivo trova applicazione anche nei seguenti casi.</p>
<ol>
<li>Prosecuzione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto: in tale ipotesi l’esonero al 50% dei contributi previdenziali si applica per un periodo massimo di un anno, precisamente dal mese successivo ai 12 mesi decorsi dalla conferma in servizio dell’apprendista durante i quali si continua ad applicare l’aliquota contributiva agevolata prevista per gli apprendisti (10%).</li>
<li>Trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell’età al momento della trasformazione.</li>
</ol>
<p>L’incentivo non trova applicazione invece:</p>
<ul>
<li>per i datori di lavoro domestico;</li>
<li>per le assunzioni con contratto di apprendistato.</li>
</ul>
<p>È stabilita, inoltre, la incumulabilità dell’incentivo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dalla normativa vigente.</p>
<p>Il disegno di legge prevede che l’esonero in esame sia riconosciuto, ferme restando tutte le altre condizioni suddette, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all&#8217;INAIL, ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall&#8217;acquisizione del titolo di studio:</p>
<ol>
<li>studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;</li>
<li>studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.</li>
</ol>
<p>Tale previsione abroga la disposizione con cui tale ultima agevolazione era stata introdotta dalla legge di Stabilità del 2017, che limitava l’incentivo alle assunzioni intervenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.</p>
<p><u>Abbonamenti trasporto pubblico</u></p>
<p>Il disegno di legge introduce una modifica al Testo unico delle imposte e dei redditi prevedendo:</p>
<ul>
<li>il riconoscimento della detrazione del 19% sulle spese sostenute, anche nell’interesse di soggetti a carico, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale/regionale e interregionale per un importo non superiore a euro 250,00;</li>
<li>la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti, dal datore di lavoro, o le spese da quest’ultimo sostenute, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei suoi familiari.</li>
</ul>
<p><u>Credito di imposta per le spese di formazione</u></p>
<p>Una specifica misura per incentivare gli investimenti nelle risorse umane prevede un credito di imposta per le imprese che effettuano la formazione dei propri dipendenti.</p>
<p>Il credito di imposta è pari al 40% del costo aziendale del personale occupato in attività di formazione nei campi delle conoscenze delle tecnologie informatiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, quali “big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali”.</p>
<p>Il credito di imposta è utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui si sostengono i costi per la suddetta attività formativa.</p>
<p><u>Bonus 80 euro</u></p>
<p>Il c.d. “bonus Renzi” di 80 euro vedrà incrementate di euro 600,00 le soglie di reddito massimo, mentre rimane invariata l’entità pari a euro 960 annue.</p>
<p><u>Ape &#8211; Anticipo finanziario a garanzia pensionistica</u></p>
<p>L’istituto dell’Ape rappresenta, come noto, un prestito volto a permettere l’uscita dal mondo del lavoro a tutti i soggetti, che pur non avendo ancora raggiunto il requisito pensionistico di cui alla Legge Fornero, residuino un massimo di 3 anni e 7 mesi dal suo raggiungimento.</p>
<p>Al riguardo viene precisato che:</p>
<ul>
<li>per quanto attiene i requisiti di tipo oggettivo, il prestito corrisposto ai soggetti destinatari avrà scadenza al 31 dicembre 2018;</li>
<li>con riferimento ai requisiti di tipo soggettivo, ai soggetti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa/risoluzione consensuale o che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, sono aggiunti coloro che si trovino in stato di disoccupazione per scadenza del termini del rapporto a tempo determinato se nei 36 mesi precedenti la cessazione abbiamo avuto almeno 18 mesi di lavoro dipendente;</li>
<li>ai fini dell’accesso all’indennità già riconosciuta, interviene una riduzione di 6 mesi per ogni figlio, dei requisiti contributivi di accesso per le donne, nel limite massimo di due anni.</li>
</ul>
<p><u>Rita – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata</u></p>
<p>Gli aggiustamenti alla riforma delle pensioni, contenuti nelle misure adottate dai governi gentiloni-Renzi, saranno oggetto di ulteriori modifiche che prevedono:</p>
<ul>
<li>l’abolizione del requisito anagrafico di almeno 63 anni di età;</li>
<li>l’iscrizione ad una forma complementare;</li>
<li>la possibilità di proporre domanda nel caso di perdita del lavoro ad un massimo di 5 anni dalla maturazione del diritto a pensione;</li>
<li>la possibilità di proporre domanda per i lavoratori disoccupati da 24 mesi.</li>
</ul>
<p>Restano fermi gli altri requisiti, ossia, possedere un minimo di 20 anni di contributi, maturare entro 3 anni e sette mesi dall’accesso il diritto alla pensione di vecchiaia, essere iscritti ad un’assicurazione generale obbligatoria.</p>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/le-novita-in-materia-di-lavoro-previste-dalla-legge-di-bilancio-2018/">LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>L’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO. INCENTIVI PER LE IMPRESE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 08:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro accessorio]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologie Contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[Tirocini]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Assunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche del lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[L’apprendistato di 1° livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è rivolto ai soggetti dai 15 ai 25 anni compiuti che vogliono conseguire un titolo di studio e inserirsi nel mondo del lavoro. Integra organicamente, in un sistema duale, formazione e Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’apprendistato di 1° livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è rivolto ai soggetti dai 15 ai 25 anni compiuti che vogliono conseguire un titolo di studio e inserirsi nel mondo del lavoro. Integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro al fine di favorire la transizione scuola-lavoro e, quindi, l’occupabilità dei giovani.</p>
<p>Sono stati introdotti degli incentivi contributivi a favore dei datori di lavoro che decidono di assumere con tale tipologia contrattuale in via sperimentale fino al 31 dicembre 2017.</p>
<p><u>Incentivi contributivi ex art. 32 d. lgs. n. 150/2015</u></p>
<p>Il D. lgs. n. 150/2015 ha disposto  le seguenti agevolazioni:</p>
<ol>
<li>non è dovuto il contributo di licenziamento (contributo di ingresso alla Naspi) introdotto dalla L. n. 92/2012 in caso di interruzione del rapporto di apprendistato, diverso dalle dimissioni del lavoratore, o in caso di recesso al termine del periodo formativo;</li>
<li>l’aliquota contributiva del 10% è ridotta alla misura del 5%;</li>
<li>sgravio totale in favore del datore di lavoro del contributo che finanzia la Naspi (1,31%) nonché del contributo di finanziamento dei fondi interprofessionali (0,30%).</li>
</ol>
<p>L’aliquota del 5% deve essere applicata a prescindere dal limite dimensionale dei datori di lavoro, pertanto anche alle aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove; l’INPS ha precisato che nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, i suddetti benefici si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.</p>
<p>Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per i successivi dodici mesi, l’aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato.</p>
<p><u>Formazione ed assolvimento dell’obbligo contributivo</u></p>
<p>Ad oggi la formazione, prevista all’interno dell’ orario di lavoro, prevede un monte ore complessivo (interna-esterna all’impresa) di 990 ore:</p>
<ul>
<li>esterna all’impresapresso il soggetto formativo (massimo 60% delle ore di formazione strutturata 1° e 2° anno; massimo 50% delle ore di formazione strutturata 3° e 4° anno);</li>
<li>interna all’impresaper la differenza.</li>
</ul>
<p>Sempre al fine di incentivare l’utilizzo del contratto di apprendistato duale il D. Lgs. n. 81/2015  prevede:</p>
<ul>
<li>che per le ore di formazione esterna il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione e conseguentemente è esonerato dall’obbligo del versamento contributivo;</li>
<li>una retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta al lavoratore per le ore di formazione interna all’azienda.</li>
</ul>
<p>Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che la contribuzione dovuta per gli apprendisti deve essere calcolata esclusivamente sulle retribuzioni effettivamente corrisposte.</p>
<p>Il Ministero ha altresì precisato che per tali periodi non retribuiti non è neppure configurabile un diritto dell’apprendista all’accreditamento di contribuzione figurativa.</p>
<p><u>Precisazioni sullo gravio contributivo <em>ex</em> legge di Stabilità 2012</u></p>
<p>L’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011 ha riconosciuto per i contratti di apprendistato “uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto”. Tale sgravio, ha trovato applicazione anche con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; pertanto, per i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, ovvero che abbiano assunto apprendisti di primo livello vi è stata la sovrapposizione di due diversi regimi contributivi speciali, in quanto la disciplina dei benefici  applicabile a tutte le aziende indipendentemente dal numero di addetti, non ha abrogato né derogato le disposizioni relative allo sgravio triennale (ex art. 21 della legge 183/2011). Tali regimi contributivi sono, quindi, alternativi.</p>
<p>L’Inps ha stabilito che qualora la durata del contratto di apprendistato sia superiore alla durata triennale dello sgravio in discorso, il datore di lavoro non potrà fruire dei benefici ex art. 32 del d.lgs. 150/2015 per il periodo residuo, limitando quindi il perimetro temporale di agevolazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/lapprendistato-di-primo-livello-incentivi-per-le-imprese/">L’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO. INCENTIVI PER LE IMPRESE</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>IL NUOVO LAVORO OCCASIONALE IN SOSTITUZIONE DEI VOUCHER</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 06:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro accessorio]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologie Contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoratori Autonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Voucher]]></category>
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					<description><![CDATA[Dopo varie vicissitudini, compresa l’abrogazione dei cd “voucher”, mediante  il D.L. n. 25/2017, il Legislatore corre ai ripari per introdurre nuovi strumenti che prevedano di regolamentare prestazioni che altrimenti rimarrebbero nel lavoro sommerso. Con il D.L. n. 50/2017 (Manovra Correttiva) entrato in vigore il 23 Giugno u.s., all’art. 54-bis denominato “Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo varie vicissitudini, compresa l’abrogazione dei cd “voucher”, mediante  il D.L. n. 25/2017, il Legislatore corre ai ripari per introdurre nuovi strumenti che prevedano di regolamentare prestazioni che altrimenti rimarrebbero nel lavoro sommerso.</p>
<p>Con il D.L. n. 50/2017 (Manovra Correttiva) entrato in vigore il 23 Giugno u.s., all’art. 54-bis denominato “Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale” vengono previste nuove regole sulla gestione del lavoro occasionale, di seguito esposte.</p>
<p><u>Soggetti interessati dalle nuove misure sul lavoro occasionale</u></p>
<p>Definiamo innanzitutto le due tipologie di soggetti coinvolti: Utilizzatore e Prestatore.</p>
<p>L’Utilizzatore è il committente che richiede l’esecuzione della prestazione lavorativa, mentre il Prestatore è la persona fisica che esegue l’attività occasionalmente a favore dell’utilizzatore.</p>
<p>I requisiti necessari richiesti all’Utilizzatore per poter fruire del lavoro occasionale di tipo accessorio sono i seguenti:</p>
<ol>
<li>le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa (in via generale si tratterebbe delle famiglie); per il pagamento di prestazioni occasionali da parte delle persone fisiche è stato previsto il <em>Libretto Famiglia</em>, più avanti specificato;</li>
<li>gli altri utilizzatori, nei limiti stabiliti, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il <em>contratto di prestazione occasionale</em>, ossia, come previsto dalla norma stessa, il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti economici fissati e attraverso una piattaforma informatica gestita dall’Inps.</li>
</ol>
<p>Non tutti i datori di lavoro possono, dunque, avvalersi del lavoro occasionale accessorio. È stabilito, infatti, che esso è vietato per:</p>
<ol>
<li>utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;</li>
<li>imprese dell’edilizia e di settori affini, imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;</li>
<li>imprese del settore agricolo (salvo per particolari soggetti, quali titolari di pensione o giovani con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori di sostegno al reddito);</li>
<li>esecuzione di appalti di opere o servizi.</li>
</ol>
<p>Non sarà possibile richiedere prestazioni di lavoro occasionali a soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato, da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.</p>
<p><u>Limiti economici</u></p>
<p>I limiti economici sono tuttora caratterizzanti le prestazioni occasionali di tipo autonomo, quindi:</p>
<ol start="5">
<li>a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;</li>
<li>a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;</li>
<li>a compensi di importo non superiore a 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.</li>
</ol>
<p>L’importo è stato, dunque, ridotto e probabilmente, si intende al netto, come in precedenza è stato specificato con i chiarimenti dell’Inps che, anche in questo caso, si auspicano.</p>
<p>Ai fini del limite di cui al punto b), sono computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dai seguenti soggetti:</p>
<ol>
<li>titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;</li>
<li>giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;</li>
<li>persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia che hanno reso in modalità telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l&#8217;impiego;</li>
<li>percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.</li>
</ol>
<p>I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.</p>
<p>Viene, altresì, riconosciuto il diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali oltre il diritto alla tutela alla salute e alla sicurezza previste dal decreto legislativo n. 81/2008.</p>
<p>Infine, il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata Inps e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>Piattaforma informatica Inps e pagamento delle prestazioni</u></p>
<p>La piattaforma informatica gestita dall’Inps è il tramite per l’accesso alle prestazioni occasionali in quanto:</p>
<ul>
<li>all’interno di essa gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario;</li>
<li>supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico; i pagamenti possono essere anche effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti.</li>
</ul>
<p>Esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato.</p>
<p>Gli utilizzatori non persone fisiche attraverso la piattaforma informatica versano le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L’1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro e sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, nella misura del 33% del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5 % del compenso.</p>
<p><em>Il Libretto Famiglia</em></p>
<p>Il Libretto Famiglia è uno strumento di pagamento previsto per le persone fisiche. Si tratta di un libretto nominativo prefinanziato, acquistabile attraverso la piattaforma informatica ovvero presso gli uffici postali, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:</p>
<ol>
<li>piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;</li>
<li>assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;</li>
<li>insegnamento privato supplementare.</li>
</ol>
<p>Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora.</p>
<p>Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore:</p>
<ul>
<li>1,65 euro per la contribuzione alla Gestione separata;</li>
<li>0,25 euro per il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;</li>
<li>0,10 euro destinato al finanziamento degli oneri gestionali.</li>
</ul>
<p>Si attendono al riguardo indicazioni da parte dell’Inps in merito alle modalità di calcolo dei contributi e dei premi e al versamento degli stessi.</p>
<p>Mediante il Libretto Famiglia è erogato il contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.</p>
<p><u>Comunicazione delle prestazioni</u></p>
<p>La modalità di comunicazione è differente a seconda dell’utilizzatore, come di seguito specificato.</p>
<ul>
<li>Le persone fisiche, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica:</li>
</ul>
<p>&#8211; i dati identificativi del prestatore;</p>
<p>&#8211; il compenso pattuito;</p>
<p>&#8211; il luogo di svolgimento;</p>
<p>&#8211; la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.</p>
<p>Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.</p>
<ul>
<li>Gli altri utilizzatori sono tenuti a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:</li>
</ul>
<p>&#8211; i dati anagrafici e identificativi del prestatore;</p>
<p>&#8211; il luogo di svolgimento della prestazione;</p>
<p>&#8211; l’oggetto della prestazione;</p>
<p>la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;</p>
<p>&#8211; il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.</p>
<p>Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.</p>
<p>Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, è necessario comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione altrimenti l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.</p>
<p><u>Accrediti da parte dell’Inps</u></p>
<p>Superato il sistema dei voucher, dunque, la norma prevede che, per tutte le prestazioni rese in favore di qualsiasi tipo di datore di lavoro, l’Inps provvederà, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa, in tal caso gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.</p>
<p>Attraverso la piattaforma informatica, inoltre, l’INPS provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.</p>
<p><u>Sistema sanzionatorio</u></p>
<p>La sanzione consiste nella trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel momento in cui l’utilizzatore supera:</p>
<ul>
<li>il limite di importo di euro 2.500 in capo al singolo prestatore,</li>
<li>o comunque il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile (1 gennaio – 31 dicembre).</li>
</ul>
<p>In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione delle prestazioni ovvero di uno dei divieti di ricorso alla prestazione occasionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, mentre non si applica la procedura di diffida.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p>Luigi Birtolo</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/il-nuovo-lavoro-occasionale-in-sostituzione-dei-voucher/">IL NUOVO LAVORO OCCASIONALE IN SOSTITUZIONE DEI VOUCHER</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>APPRENDISTATO CON LAVORATORI PERCETTORI DI NASPI</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 15:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro accessorio]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa sul Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologie Contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Assunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Voucher]]></category>
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					<description><![CDATA[APPRENDISTATO CON LAVORATORI PERCETTORI DI NASPI Art. 47, co. 4, Decreto Legislativo n. 81 del 15.06.2015 Con il decreto legislativo n. 81/2015, contenente la nuova disciplina dei contratti di lavoro, è stato abrogato il Testo Unico sull’apprendistato. Relativamente alle disposizioni riguardanti le assunzioni di lavoratori in mobilità con un contratto di apprendistato, sono state operate Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>APPRENDISTATO CON LAVORATORI PERCETTORI DI NASPI</em></strong></p>
<p><em>Art. 47, co. 4, Decreto Legislativo n. 81 del 15.06.2015</em></p>
<p>Con il decreto legislativo n. 81/2015, contenente la nuova disciplina dei contratti di lavoro, è stato abrogato il Testo Unico sull’apprendistato. Relativamente alle disposizioni riguardanti le assunzioni di lavoratori in mobilità con un contratto di apprendistato, sono state operate una serie di scelte che hanno portato, da un lato, a confermare talune previsioni del T.U., dall’altro ad introdurne di nuove, di cui alcune più stringenti. Nello specifico, si è scelto:</p>
<ul>
<li>di confermare la disposizione che consente ai datori di lavoro di assumere i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità stabilendo, come ulteriore requisito, che essi siano <em>anche beneficiari della relativa indennità</em> (mentre in precedenza era sufficiente la sola iscrizione nella lista);</li>
<li>di estendere la possibilità di assumere con contratto di apprendistato <em>anche i percettori di un trattamento di disoccupazione;</em></li>
<li>di limitare le assunzioni delle suddette categorie di lavoratori soltanto tramite la tipologia dell’apprendistato professionalizzante.</li>
</ul>
<p>Le ragioni dell’opportunità di estendere la platea dei lavoratori destinatari di un contratto di apprendistato sono derivate dalla volontà di offrire uno strumento che favorisse l’occupazione agevolata in prospettiva della abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2017, dell’istituto della mobilità come ammortizzatore sociale.</p>
<p>L’Inps di recente è intervenuta nel merito della possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori iscritti alle liste di mobilità o beneficiari di trattamenti di disoccupazione fornendo le indicazioni operative, attese, per il corretto inquadramento contributivo di tali soggetti e di seguito esposte.</p>
<p><u>Lavoratori iscritti alle liste di mobilità</u></p>
<p>Ai sensi dell’art. 47, co. 4, D. Lgs. 81/2015:</p>
<p>“<em>Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all&#8217;articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all&#8217;articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l&#8217;incentivo di cui all&#8217;articolo 8, comma 4, della medesima legge</em>”.</p>
<p><em>Qualificazione o riqualificazione professionale</em></p>
<p>La finalità che si pone la norma è quella di permettere una nuova qualificazione o la riqualificazione professionale di lavoratori espulsi dal processo produttivo, molto spesso ad una età tale che renderebbe difficile il loro reinserimento nel breve termine nel mercato del lavoro, con il rischio di perdere, a danno della economia locale, bagagli di competenze acquisiti in anni di esperienza<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. La crisi degli ultimi 10 anni, però, ha visto riversare nelle liste di mobilità anche molti giovani, con requisiti anagrafici, quindi, rientranti nell’ambito di applicazione del contratto di apprendistato.</p>
<p>In considerazione di ciò, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato dall’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro, ha chiarito che la disciplina relativa alla assunzione tramite apprendistato dei lavoratori in mobilità costituisce disciplina “<em>speciale</em>” e, pertanto, tale tipologia contrattuale può essere utilizzata a prescindere dal requisito dell’età anagrafica posseduto dal lavoratore al momento dell’assunzione. Il Ministero ha tuttavia evidenziato che, rispetto ai lavoratori in mobilità in possesso dei requisiti anagrafici previsti dalla normativa, i datori di lavoro potranno evidentemente <em>scegliere</em> se ricorrere alla “<em>normale</em>” disciplina dell’apprendistato – applicando il relativo regime contributivo e la relativa modalità di recesso al termine del periodo di formazione – o quella “<em>speciale</em>” prevista per i lavoratori in mobilità.</p>
<p><em>Scelta della modalità di recesso e del regime previdenziale da applicare</em></p>
<p>In tema di recesso, la disciplina “<em>normale</em>” dell’apprendistato prevede che al termine del periodo di apprendistato le parti possano recedere dal contratto ai sensi dell&#8217;articolo 2118 del c.c., ossia liberamente senza alcuna motivazione, dando un preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</p>
<p>Nel caso di assunzione di lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato, trattandosi di disciplina “<em>speciale</em>”, le parti – in deroga a quanto previsto dalla disciplina “<em>normale</em>” – non possono recedere liberamente dal rapporto al termine del periodo di formazione. Si applica, infatti, come recita la norma, la disciplina in materia di licenziamenti individuali, ossia il licenziamento deve essere supportato da una giusta causa o da un giustificato motivo (oggettivo o soggettivo).</p>
<p>In seguito all’interpello, dunque, l’INPS è intervenuto per chiarire in che modo deve avvenire la <em>scelta,</em> da parte del datore di lavoro, dell’uno o dell’altro regime contributivo rispetto ai lavoratori in mobilità in possesso dei requisiti anagrafici previsti per l’apprendistato. Secondo l’Istituto previdenziale la facoltà di “scelta” deve essere intesa nel senso che:</p>
<ol>
<li>si applicherà, di norma, la “<em>normale</em>” disciplina dell’apprendistato e il relativo regime contributivo, ossia:</li>
</ol>
<ul>
<li>per le aziende con almeno 10 dipendenti:</li>
</ul>
<p>&#8211; contribuzione ridotta, pari al 10%, per tutta la durata del contratto;</p>
<p>&#8211; mantenimento della contribuzione ridotta per i successivi 12 mesi se al termine del periodo formativo il rapporto di lavoro prosegue a tempo indeterminato;</p>
<ul>
<li>per le aziende fino a 9 dipendenti:</li>
</ul>
<p>&#8211; contribuzione ridotta, pari all’1,50%, per il primo anno di contratto;</p>
<p>&#8211; contribuzione ridotta, pari al 3%, per il  secondo anno di contratto;</p>
<p>&#8211; contribuzione ridotta, pari al 10%, per gli anni successivi al secondo.</p>
<p>&#8211; mantenimento della contribuzione ridotta, pari al 10%, per i successivi 12 mesi se al termine del periodo formativo il rapporto di lavoro prosegue a tempo indeterminato;</p>
<ol>
<li>si applicherà la “<em>speciale</em>” disciplina di cui all’art. 47, co. 4, del d. lgs. n. 81/2015, se il datore di lavoro e il lavoratore abbiano inserito nell’originario contratto, espressamente e per iscritto, la <em>clausola</em> con cui rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione; il regime contributivo, pertanto, sarà quello previsto dagli artt. 25, co. 9, e 8, co. 4, della L. n. 223/1991, ossia:</li>
</ol>
<p>&#8211; contribuzione ridotta pari al 10% per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione e contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore assunto per il residuo periodo di fruizione;</p>
<p>&#8211; al termine dei 18 mesi la contribuzione datoriale sarà dovuta in misura piena;</p>
<p>&#8211; per espressa previsione dell’art. 47, co. 7, non si applica il regime contributivo agevolato per ulteriori 12 mesi nell’ipotesi di mantenimento in servizio dell’apprendista;</p>
<p>&#8211; la quota a carico del lavoratore rimarrà pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato.</p>
<p>La facoltà di scegliere tra i due regimi, pertanto, non potrà essere esercitata qualora il lavoratore percettore di indennità di mobilità non abbia i requisiti anagrafici previsti tipicamente per il contratto di apprendistato professionalizzante, di conseguenza il datore di lavoro vedrà applicato il regime contributivo descritto al punto b).</p>
<p>In entrambi i casi, comunque, resta ferma per il datore di lavoro la possibilità di fruire – per tutto il periodo di formazione – dell’istituto del sotto-inquadramento o, in alternativa, della progressione retributiva in misura percentuale e proporzionata all&#8217;anzianità di servizio.</p>
<p>Inoltre,qualora il datore di lavoro rientri nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la contribuzione dovuta è aumentata in funzione delle aliquote previste per la CIGO/CIGS, in base al settore e alla dimensione aziendale. Se invece il datore di lavoro è soggetto alla disciplina dei Fondi di solidarietà è dovuta la relativa contribuzione.</p>
<p><u>Beneficiari di trattamento di disoccupazione</u></p>
<p>Come noto la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) ha sostituito le precedenti indennità di disoccupazione nonché, a far data dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità. Come sopra detto, l’art. 47 del D .Lgs. n. 81/2015 ha previsto l’applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante anche nei confronti dei <em>“…lavoratori</em> <em>beneficiari…di un trattamento di disoccupazione”</em>, allo scopo di favorirne la <em>“…qualificazione o</em> <em>riqualificazione professionale”</em>.</p>
<p>I soggetti interessati sono tassativamente coloro che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento, abbiano titolo ad una delle seguenti prestazioni, ancorché non l’abbiano ancora percepita:</p>
<ul>
<li>Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);</li>
<li>Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI);</li>
<li>indennità speciale di disoccupazione edile;</li>
<li>indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).</li>
</ul>
<p>L’assunzione dei beneficiari di trattamenti di disoccupazione:</p>
<ul>
<li>deve avvenire mediante un contatto di apprendistato professionalizzante;</li>
<li>non è soggetta al rispetto dei limiti di età;</li>
<li>non è soggetta alla possibilità di recesso al termine del periodo di apprendistato ex articolo 2118 codice civile, trovando invece applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966;</li>
<li>non da diritto all’estensione dei benefici contributivi a carico del datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.</li>
</ul>
<p>Il regime contributivo è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni ordinarie in apprendistato professionalizzante, fatte salve specifiche deroghe di legge.</p>
<p>Pertanto, in caso di assunzione di un lavoratore beneficiario di trattamenti di disoccupazione mediante apprendistato professionalizzante:</p>
<ul>
<li>l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro sarà pari al 10% per tutta la durata dell’apprendistato, fatte salve le imprese che occupano fino a 9 dipendenti, per le quali l’aliquota dei primi due anni sarà pari, rispettivamente, all’1,5% e 3%;</li>
<li>si applica l’aliquota di finanziamento della NASpI, pari all’1,31% e il contributo dovuto per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30% aggiuntivo;</li>
<li>l’aliquota a carico dell’apprendista è pari al 5,84% per tutta la durata dell’apprendistato;</li>
<li>per espressa previsione dell’art. 47, co. 7, non si applica il regime contributivo agevolato per ulteriori 12 mesi nell’ipotesi di mantenimento in servizio dell’apprendista.</li>
</ul>
<p>Parimenti all’assunzione con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità, anche nel caso di assunzione di lavoratore beneficiario di trattamenti di disoccupazione, qualora il datore di lavoro rientri nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la contribuzione dovuta è aumentata in funzione delle aliquote</p>
<p>previste per la CIGO/CIGS, in base al settore e alla dimensione aziendale. Se invece il datore di lavoro è soggetto alla disciplina dei Fondi di solidarietà è dovuta la relativa contribuzione.</p>
<p>Infine, l’Inps precisa che, diversamente da quanto previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità, l’art. 47. co. 4, D. Lgs. n. 81/2015 non ha disposto</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>alcun incentivo di tipo economico in favore dei datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante soggetti percettori di indennità di disoccupazione.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si tratta di lavoratori over 40/50.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/apprendistato-con-lavoratori-percettori-di-naspi/">APPRENDISTATO CON LAVORATORI PERCETTORI DI NASPI</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>Tracciabilita’ dei voucher per lavoro accessorio, i chiarimenti del Ministero del Lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 16:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro accessorio]]></category>
		<category><![CDATA[Voucher]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Ministero del Lavoro è intervenuto, con propria nota del 2 novembre 2016, per fornire chiarimenti in relazione al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni lavoro accessorio introdotto dal D. Lgs. n. 185/2016, correttivo del Jobs Act, ed al relativo regime sanzionatorio, di seguito esposti.   Comunicazione preventiva obbligatoria Il primo chiarimento, quello più atteso Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero del Lavoro è intervenuto, con propria nota del 2 novembre 2016, per fornire chiarimenti in relazione al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni lavoro accessorio introdotto dal D. Lgs. n. 185/2016, correttivo del Jobs Act, ed al relativo regime sanzionatorio, di seguito esposti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Comunicazione preventiva obbligatoria</strong></p>
<p>Il primo chiarimento, quello più atteso dagli operatori del mercato del lavoro, è volto sicuramente a semplificare l’obbligo comunicativo.</p>
<p>Infatti, nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione:</p>
<ul>
<li>delle giornate interessate,</li>
<li>del luogo dove si svolgerà la prestazione,</li>
<li>e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.</li>
</ul>
<p>Nel caso in cui, specifica il Ministero, il prestatore dovrà svolgere l’attività in un’unica giornata ma con, ad esempio, due fasce orarie differenziate, non è necessario effettuare due comunicazioni in quanto è sufficiente un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.</p>
<p>Una ulteriore semplificazione è, inoltre, la possibilità che le comunicazioni riguardino più di un lavoratore, purché per ciascuno di essi siano indicati con il dovuto dettaglio i dati delle prestazioni richiesti dalla legge.</p>
<p>Viene chiarito che l’obbligo comunicativo si intende assolto anche nell’ipotesi in cui la comunicazione venga inviata, erroneamente, ad una sede dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro diversa da quella competente, che è individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Il committente, infatti, in caso di ispezione, potrà comunque comprovare l’adempimento dell’obbligo.</p>
<p>Importanti indicazioni sono state fornite relativamente alle variazioni e/o modifiche alla comunicazione originaria. In particolare, a titolo esemplificativo, vengono indicate le seguenti ipotesi.</p>
<ul>
<li><em>Cambiare il nominativo del lavoratore: </em>almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa.</li>
<li><em>Cambiare il luogo della prestazione</em>: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione.</li>
<li><em>Anticipare l’orario di inizio della prestazione</em>: almeno 60 minuti prima del nuovo orario.</li>
<li><em>Posticipare l’orario di inizio della prestazione</em>: entro 60 minuti prima del nuovo orario.</li>
<li><em>Prolungare l’orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato</em>: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><em>Il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa</em>: entro i 60 minuti successivi.</li>
<li><em>Il lavoratore non si presenta</em>: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sistema sanzionatorio</strong></p>
<p>La previsione del doppio livello dell’obbligo comunicativo ha richiesto un chiarimento importante in relazione al regime sanzionatorio, pertanto, nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell’INPS, né la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, si procede esclusivamente con il provvedimento di maxi sanzione per lavoro “nero” in quanto assorbente la violazione della comunicazione preventiva per cui è prevista la sanzione amministrativa, il cui importo varia da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.</p>
<p>Relativamente alle variazioni e/o modifiche della prestazione lavorativa accessoria, alla mancata comunicazione delle stesse si dovrà applicare la sanzione amministrativa pecuniaria su indicata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Soggetti non imprenditori</strong></p>
<p>I soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori o professionisti (partiti, associazioni sindacali, ONLUS ecc.) non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro, ma provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell’INPS.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Soggetti abilitati</strong></p>
<p>Il Ministero del lavoro specifica che anche i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della L. n. 12/1979 possono effettuare le comunicazioni in questione per conto dell&#8217;impresa indicando, naturalmente, il codice fiscale e la ragione sociale dell&#8217;impresa utilizzatrice dei voucher.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/tracciabilita-dei-voucher-per-lavoro-accessorio-i-chiarimenti-del-ministero-del-lavoro/">Tracciabilita’ dei voucher per lavoro accessorio, i chiarimenti del Ministero del Lavoro</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Tracciabilità dei voucher per lavoro accessorio: i chiarimenti dell&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 08:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro accessorio]]></category>
		<category><![CDATA[Voucher]]></category>
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					<description><![CDATA[L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto, con propria circolare del 17 ottobre 2016, per indicare le modalità operative, condivise con il Ministero del Lavoro, per effettuare la comunicazione obbligatoria preventiva per le prestazioni di lavoro accessorio introdotta dal D. Lgs. n. 185/2016 correttivo del Jobs Act. Si espone, pertanto, di seguito la procedura operativa che Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto, con propria circolare del 17 ottobre 2016, per indicare le modalità operative, condivise con il Ministero del Lavoro, per effettuare la comunicazione obbligatoria preventiva per le prestazioni di lavoro accessorio introdotta dal D. Lgs. n. 185/2016 correttivo del Jobs Act.</p>
<p>Si espone, pertanto, di seguito la procedura operativa che adempie all’obbligo di comunicazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Obbligo comunicativo</em></p>
<p>Innanzitutto, l’Ispettorato del Lavoro ha evidenziato che “<em>resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’Inps</em>”.</p>
<p>Al momento, pertanto, si rispetterà un duplice livello di comunicazione:</p>
<ol>
<li>comunicazione di inizio attività all’Inps, utilizzando le consuete procedure;</li>
<li>comunicazione alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro da effettuarsi almeno 60 minuti prima della prestazione, mediante posta elettronica agli indirizzi e-mail creati appositamente.</li>
</ol>
<p><em>Contenuti della comunicazione</em></p>
<p>Ricordiamo che la finalità della norma è quella di introdurre un sistema che consenta una maggiore tracciabilità di voucher. Ciò avverrà attraverso l’indicazione nel corpo della e-mail delle seguenti informazioni:</p>
<ul>
<li>dati del committente (ragione sociale e codice fiscale);</li>
<li>i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;</li>
<li>il luogo della prestazione;</li>
<li>il giorno di inizio della prestazione;</li>
<li>l’ora di inizio e di fine della prestazione;</li>
<li>codice di controllo dei voucher acquistati.</li>
</ul>
<p>Nell’oggetto della e-mail saranno riportati la ragione sociale e codice fiscale del committente. Non è richiesto l’invio di alcun allegato.</p>
<p>Rispetto al passato la comunicazione dotrà riguardare la singola giornata di prestazione lavorativa, inoltre, in assenza di indicazioni in merito, si ritiene che con una singola e-mail sia possibile comunicare la prestazione di un solo lavoratore.</p>
<p>Un’ulteriore comunicazione dovrà essere inviata in caso di variazione dei dati precedentemente trasmessi, ovvero di prolungamento della prestazione lavorativa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Attività ispettiva e sanzioni</em></p>
<p>Per quanto riguarda l’incertezza operativa susseguente l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’Ispettorato indica che il personale ispettivo terrà in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D.Lgs n. 185/2016 e la propria circolare del 17 ottobre 2016.</p>
<p>Infine, per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si riserva di fornire ulteriori indicazioni dopo un primo monitoraggio sull’applicazione delle nuove disposizioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gli indirizzi e-mail delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono i seguenti:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Voucher.Alessandria@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Ancona@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Aosta@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Arezzo@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.AscoliPiceno@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Asti@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Avellino@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Bari@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Basilicata@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Belluno@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Benevento@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Bergamo@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Biella-Vercelli@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Bologna@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Brescia@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Brindisi@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Cagliari-Oristano@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Caserta@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Catanzaro@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Chieti-Pescara@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Como@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Cosenza@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Cremona@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Crotone@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Cuneo@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Ferrara@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Firenze@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Foggia@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Forli-Cesena@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Frosinone@ispettorato.gov.it</p>
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<p>Voucher.Lecce@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Livorno@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Lucca-MassaCarrara@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Macerata@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Mantova@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Milano-Lodi@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Modena@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Molise@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Napoli@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Novara-VerbaniaCO@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Nuoro@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Padova@ispettorato.gov.it</p>
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<p>Voucher.Salerno@ispettorato.gov.it</p>
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