A seguito della pubblicazione del Decreto del Ministero del Lavoro n. 394 del 2 dicembre 2016, l’Inps è intervenuta per fornire le indicazioni operative necessarie per fruire del nuovo incentivo del programma Garanzia Giovani da parte dei datori di lavoro che assumono nel 2017 giovani NEET (non impegnati in percorsi di istruzione o formazione e in attività lavorative) di età compresa tra i 16 e i 29 anni.
Si espongono di seguito gli aspetti tecnici ed operativi esplicati dall’Inps di questa nuova agevolazione chiamata “Incentivo Occupazione Giovani” che presenta caratteristiche differenti rispetto al precedente incentivo indicato con il nome di “Bonus Occupazionale” e Super Bonus Occupazione-Trasformazione Tirocini” riconosciuti dal precedente decreto del Ministero del Lavoro fino al 31 dicembre 2016 e, in via transitoria, fino al 31 gennaio 2017.
Datori di lavoro interessati
Ricordiamo che possono accedere all’incentivo i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono giovani NEET, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori e che abbiano una sede di lavoro nell’intero territorio italiano, con esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano.
Rapporti di lavoro incentivati
Come evidenziato con l’informativa del 25 gennaio 2017, i datori di lavoro privati possono fruire dell’incentivo per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con una delle seguenti tipologie contrattuali:
Rientra tra i rapporti di lavoro agevolati anche il caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato di un socio lavoratore di cooperativa.
Il rapporto di lavoro può essere sia full time che part time, dovendo, in quest’ultimo caso, riproporzionare l’importo dell’incentivo.
Di seguito alcune importanti specificazioni fornite dall’Inps che ridimensionano sicuramente la possibilità di fruzione di questo nuovo incentivo rispetto al precedente, in quanto, ricalcando la struttura dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, pone alcune limitazioni.
Nello specifico:
Una deroga a tali limitazioni è costituita dalle ipotesi di proroga dei contratti a tempo determinato, quindi, nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno 12 mesi, il datore di lavoro può chiedere un beneficio ulteriore nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato pari ad euro 4.030,00.
Precisazioni riguardanti il rapporto di apprendistato professionalizzante
Tra le tre tipologie di apprendistato, l’unica incentivata è quella dell’apprendistato professionalizzante per il quale viene riconosciuto:
Assetto e misura dell’incentivo
Poiché si configura come uno sgravio contributivo e non più come un bonus assunzionale in base alla fascia di profilazione del giovane, l’incentivo, riguarda:
L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione e la soglia massima di ciascuna quota riferita al periodo di paga mensile è pari a:
Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, dette soglie devono essere riproporzionate, assumendo a riferimento – per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo – la misura di euro 11,04 (euro 4.030,00/365 gg) per i rapporti a tempo determinato e di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per i rapporti a tempo indeterminato.
La contribuzione eccedente le predette soglie mensili potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto delle soglie massime previste per le tipologie contrattuali.
Contribuzione esclusa
Non sono oggetto di incentivazione le seguenti forme di contribuzione:
Incumulabilità con altri incentivi
Stabilita la non cumulabilità dell’incentivo con altre agevolazioni di natura economica o contributiva, l’Inps fa comunque presente che, nei casi di stabilizzazione dei rapporti a termine entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale del 1,40% previsto per i contratti a tempo determinato e destinato a finanziare la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
Compatibilità con il “Bonus Occupazionale” e Super Bonus Occupazione-Trasformazione Tirocini”
Un datore di lavoro privato può fruire dell’Incentivo Occupazione Giovani a fronte dell’assunzione di una persona anche se la stessa sia stata in precedenza assunta da un altro datore di lavoro che a sua volta ha beneficiato del “Bonus Occupazionale” oppure del c.d. “Super Bonus Occupazione-Trasformazione Tirocini”, a condizione, però, che i periodi di fruizione degli incentivi non si sovrappongano temporalmente.
Procedimento di ammissione all’incentivo
La domanda deve continuare ad essere presentata telematicamente secondo le istruzioni fornite dall’Inps che prenderà in considerazione le domande in base all’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse e previa verifica della registrazione del giovane al programma Garanzia Giovani.
Nella domanda si dovrà indicare:
– il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;
– la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
– l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
– l’aliquota contributiva datoriale.
L’esonero riconosciuto dall’Inps verrà fruito esclusivamente tramite conguaglio del relativo credito nel flusso Uniemens.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale della fruizione del beneficio. Tuttavia, è bene sottolineare che, anche nelle suddette ipotesi, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2019.
Pertanto, non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto, e l’ultimo mese in cui si potrà fruire dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2019.
Cordiali saluti.
Luigi Birtolo
[1] In passato, infatti, si poteva raggiungere la soglia dei 6 mesi, e quindi richiedere l’incentivo, per effetto di proroghe di contratti di durata iniziale inferiore ai 6 mesi.