Il Ministero del Lavoro ha istituito, con il Decreto n. 394 del 2 dicembre 2016, un nuovo incentivo per i datori di lavoro che assumono nel 2017 giovani NEET (non impegnati in percorsi di istruzione o formazione e in attività lavorative) iscritti al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”[1], introducendo differenti caratteristiche rispetto all’incentivo previsto per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016.
Si espone di seguito l’analisi delle disposizioni evidenziando le novità rispetto alla precedente disciplina.
Soggetti interessati
Restano invariati i soggetti interessati dalla agevolazione, ossia:
Relativamente all’ambito soggettivo, rispetto alle precedenti disposizioni, l’incentivo si applica in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, ossia esula dalle scelte di ogni singola Regione circa le tipologie contrattuali da incentivare; come si dirà più avanti, inoltre, l’incentivo è riconosciuto in maniera fissa in quanto prescinde dalla condizione di svantaggio (fascia di profilazione) del giovane che si intende assumere.
Rapporti di lavoro incentivati
I datori di lavoro possono fruire dell’incentivo per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con una delle seguenti tipologie contrattuali:
Il rapporto di lavoro può essere sia full time che part time, dovendo, in quest’ultimo caso, riproporzionare l’importo dell’incentivo.
Rientra tra i rapporti di lavoro agevolati anche il caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato di un socio lavoratore di cooperativa.
Sono esclusi, invece, dalla possibilità di fruire dell’agevolazione:
Tipologia e misura dell’incentivo
L’agevolazione si configura come uno sgravio contributivo e non più come un bonus assunzionale. Precedentemente, infatti, a seguito di domanda inoltrata telematicamente all’Inps, veniva assegnato al datore di lavoro un importo determinato, oltre che dalla tipologia contrattuale, anche e soprattutto dalla fascia di profilazione del giovane assunto, o da assumere, e fruito in compensazione contributiva mediante la suddivisione di tale importo in dodici quote mensili. Da ciò derivava la non uniformità dell’incentivo per tutti i datori di lavoro.
Con le nuove regole, venendo meno la profilazione del giovane, a tutti i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante viene riconosciuto:
In caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione), la cui durata iniziale sia pari o superiore a 6 mesi, l’agevolazione consiste:
Non è fissata, nel caso del part time, una percentuale minima per poter richiedere l’incentivo, mentre per il bonus precedente la percentuale di part time doveva almeno pari al 60% dell’orario di lavoro contrattuale.
Il decreto stabilisce che l’incentivo potrà essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2019.
Per quanto indicato si attendono, comunque, le istruzioni operative fornite mediante circolare da parte dell’Inps.
Incumulabilità
Il decreto stabilisce per la nuova agevolazione la non cumulabilità con altri incentivi di natura economica e contributiva, mentre in precedenza ciò era possibile.
Regime de minimis
Anche per la fruizione di tale incentivo l’azienda è soggetta al regime “de minimis”, pertanto, non devono essere superati i limiti previsti dalle normative europee in materia di aiuti di stato.
È possibile superare tali limiti e, quindi, accedere all’incentivo, qualora l’assunzione realizzi un incremento occupazionale netto[3] (requisito non richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità̀, pensionamento per raggiunti limiti d’età̀, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale).
Inoltre, in caso di superamento dei limiti del regime “de minimis” per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando, oltre al requisito dell’incremento occupazionale netto, si verifichi una delle seguenti condizioni:
Domanda dell’incentivo
La domanda deve continuare ad essere presentata telematicamente all’Inps, per le assunzioni che sono state già effettuate o che intendono effettuarsi nel periodo previsto. In quest’ultimo caso, le aziende dovranno effettuare l’assunzione entro una settimana dalla comunicazione di accettazione della richiesta da parte dell’Istituto e di prenotazione dell’importo dell’esonero.
L’ente previdenziale prenderà in considerazione le domande in base all’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse e previa verifica della registrazione del giovane al programma Garanzia Giovani.
Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione INPS di accogliemento della domanda, si dovrà comunicare all’Istituto il codice della comunicazione di assunzione, chiedendo la conferma dell’importo prenotato.
L’esonero riconosciuto dall’Inps verrà fruito esclusivamente tramite conguaglio del relativo credito nel flusso Uniemens.
Cordiali saluti.
Luigi Birtolo
[1] Più comunemente noto come Programma Garanzia Giovani.
[2] In passato, infatti, si poteva raggiungere la soglia dei 6 mesi, e quindi richiedere l’incentivo, per effetto di proroghe di contratti di durata iniziale inferiore ai 6 mesi.
[3] L’incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.