Con la circolare n°13 del 2 marzo 2018, l’INAIL ha definito le modalità operative per poter fruire della riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell’anno 2018, fissata nella misura del 15,81%.
La riduzione, quindi, si applica ai premi ed ai contributi di competenza del 2018, pertanto sia alla rata anticipata dovuta per il 2018 che alla regolazione o al conguaglio in caso di cessazione della posizione assicurativa
L’ammissione al beneficio è subordinato ai seguenti requisiti:
Si ricorda che i datori di lavoro interessati hanno presentato telematicamente il modello OT24 ai sensi dell’art. 24 del D.M. 12.12.2000 e s.m.i., entro il 28 febbraio 2018 attraverso la funzione dedicata presente nei Servizi on line del portale www.inail.it
Il calcolo dell’agevolazione è applicato in virtù del numero dei lavoratori annuo per ogni singola lavorazione; quest’ultima è individuata dalla voce di tariffa, mentre il numero dei lavoratori è reperibile nel “Modello 20sm”. Ciascuna delle voci inserite all’interno dell’OT24, ha uno specifico punteggio e l’azienda, per poter usufruire della riduzione del tasso INAIL, dovrà avere effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
L’agevolazione agisce sul tasso medio secondo le percentuali oggi in vigore:
Fino a 10 Lavoratori = 28%
da 11 a 50 Lavoratori = 18%
da 51 a 200 Lavoratori = 10%
oltre 200 Lavoratori = 5%
La domanda di riduzione del tasso INAIL, è accompagnata da una relazione tecnica dell’intervento attuato, attraverso l’indicazione delle fatture di acquisto ed installazione, verbali di assemblee/riunioni, dichiarazione del datore di Lavoro relativo alla non obbligatorietà degli interventi migliorativi attuati.
La riduzione non tiene conto della presenza o meno di infortuni o malattie professionali e viene applicata al momento del calcolo della regolazione 2018 che verrà effettuato a febbraio 2019.
Nell’ipotesi in cui vengano rilevate irregolarità nella presentazione della domanda, l’INAIL può determinare la revoca del beneficio, richiedendo il rimborso dei premi pari alla riduzione applicata oltre alle sanzioni civili per omissione/evasione in funzione della gravità della violazione.
I Princìpi sopra esposti vengono analogamente applicati alle aziende operanti nel primo biennio di attività; per quest’ultime l’INAIL prevede la riduzione del tasso medio di tariffa mediante la compilazione ed invio all’INAIL del Modulo OT 20 e relativi allegati ai sensi dell’art. 20 del D.M. 12.12.2000 e s.m.i. La compilazione della richiesta è molto più semplice in quanto relativa ad un’autocertificazione e determina una riduzione in misura fissa pari al 15%, a prescindere dalle valutazioni relative al numero di addetti o alla specificità della lavorazione. La domanda, inoltre, deve essere presentata prima della scadenza del secondo anno di attività e comunque in presenza della regolarità contributiva da parte dell’impresa.
Si rileva come le misure connesse alla riduzione dei premi assicurativi, confermino l’approccio incentivante dell’Istituto verso tutte le iniziative datoriali volte a migliorare la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e al miglioramento delle condizioni ambientali dei lavoratori. Lo Studio invita le aziende assistite a comunicare eventuali iniziative di miglioramento delle condizioni della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, al fine di valutarne la pertinenza con la riduzione dei premi assicurativi dovuti.