Il Ministero del Lavoro è intervenuto, con propria nota del 2 novembre 2016, per fornire chiarimenti in relazione al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni lavoro accessorio introdotto dal D. Lgs. n. 185/2016, correttivo del Jobs Act, ed al relativo regime sanzionatorio, di seguito esposti.
Comunicazione preventiva obbligatoria
Il primo chiarimento, quello più atteso dagli operatori del mercato del lavoro, è volto sicuramente a semplificare l’obbligo comunicativo.
Infatti, nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione:
Nel caso in cui, specifica il Ministero, il prestatore dovrà svolgere l’attività in un’unica giornata ma con, ad esempio, due fasce orarie differenziate, non è necessario effettuare due comunicazioni in quanto è sufficiente un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.
Una ulteriore semplificazione è, inoltre, la possibilità che le comunicazioni riguardino più di un lavoratore, purché per ciascuno di essi siano indicati con il dovuto dettaglio i dati delle prestazioni richiesti dalla legge.
Viene chiarito che l’obbligo comunicativo si intende assolto anche nell’ipotesi in cui la comunicazione venga inviata, erroneamente, ad una sede dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro diversa da quella competente, che è individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Il committente, infatti, in caso di ispezione, potrà comunque comprovare l’adempimento dell’obbligo.
Importanti indicazioni sono state fornite relativamente alle variazioni e/o modifiche alla comunicazione originaria. In particolare, a titolo esemplificativo, vengono indicate le seguenti ipotesi.
Sistema sanzionatorio
La previsione del doppio livello dell’obbligo comunicativo ha richiesto un chiarimento importante in relazione al regime sanzionatorio, pertanto, nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell’INPS, né la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, si procede esclusivamente con il provvedimento di maxi sanzione per lavoro “nero” in quanto assorbente la violazione della comunicazione preventiva per cui è prevista la sanzione amministrativa, il cui importo varia da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Relativamente alle variazioni e/o modifiche della prestazione lavorativa accessoria, alla mancata comunicazione delle stesse si dovrà applicare la sanzione amministrativa pecuniaria su indicata.
Soggetti non imprenditori
I soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori o professionisti (partiti, associazioni sindacali, ONLUS ecc.) non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro, ma provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell’INPS.
Soggetti abilitati
Il Ministero del lavoro specifica che anche i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della L. n. 12/1979 possono effettuare le comunicazioni in questione per conto dell’impresa indicando, naturalmente, il codice fiscale e la ragione sociale dell’impresa utilizzatrice dei voucher.