Chiarimenti Sulle Modalità di presentazione delle dimissioni
09/03/2016
Comunicazione Telematica delle Dimissioni
30/03/2016

Nelle operazioni di cessione del quinto dello stipendio o pensione CQSP – quali prestiti non finalizzati rientranti nell’ambito del credito al consumo – il rimborso del finanziamento è delegato al datore di lavoro (o all’ente previdenziale), debitore della retribuzione, il quale provvede a corrispondere mensilmente all’ente titolare del credito (direttamente o tramite soggetto terzo che si interpone nella gestione del finanziamento) una quota dello stipendio (o pensione) del dipendente, fino ad estinzione della relativa esposizione creditizia.

Queste operazioni di finanziamento sono oggetto di costante attenzione da parte della Banca d’Italia, in ragione delle specifiche caratteristiche di tale operazione finanziaria che vede coinvolti una pluralità di soggetti (ente finanziatore, datore di lavoro, dipendente/pensionato finanziato, ecc) e del numero crescente di esposti da parte della clientela.

Ciò, in modo particolare, nei i casi in cui l’ente titolare del credito si  avvale di soggetti terzi per la gestione dei finanziamenti (cd. CQSP “indirette”) i quali, per inefficienze operative o fenomeni di contenzioso in atto, riversano con ritardo al titolare del credito le rate regolarmente trattenute dallo stipendio/pensione del dipendente/pensionato e incassate dal datore di lavoro/ente previdenziale (che di seguito indicheremo ATC – amministrazione terza ceduta).

Tale disfunzione può anche accadere nei casi in cui sia l’ATC a versare in ritardo all’ente finanziatore le rate regolarmente trattenute dallo stipendio/pensione del dipendente/pensionato, ossia nei casi delle cd. CQSP “dirette”.

Di seguito si indicano i criteri di segnalazione di Centrale dei Rischi e di vigilanza che la Banca d’Italia ha  fornito al fine di uniformare l’applicazione degli stessi.

 

 

Segnalazione a nome dell’ATC o del soggetto terzo interposto

 

In caso di ritardo nella retrocessione all’intermediario delle rate del finanziamento regolarmente trattenute, l’importo delle rate scadute e non versate (quota capitale e interessi) viene segnalato a nome del soggetto al quale viene notificata la cessione del quinto, quindi, a seconda dei casi, a nome del soggetto terzo interposto o dell’ATC, nella categoria “rischi a scadenza” valorizzando l’attività “cessione del quinto – rate trattenute e non retrocesse”.

Con il medesimo importo sono segnalate lel variabili relative ai c.d. “periodi di franchigia legale”, che consente di segnalare come non scadute, per un dato lasso temporale, le esposizioni creditizie verso la clientela. In questo modo, la variabile stato del rapporto non evidenzierà segnali di default a nome del soggetto terzo interposto o dell’ATC.

 

 

Ove i termini previsti dalla legge per la retrocessione delle rate giungano a scadenza senza che il soggetto terzo interposto o l’ATC abbiano provveduto al riversamento delle somme trattenute, dalla rilevazione in cui cade la data di scadenza dei termini di franchigia legale l’intermediario indicherà nell’utilizzato un importo pari alle rate (quota capitale e interessi) non retrocesse.

Verrà, in particolare, valorizzata la variabile “stato del rapporto” avendo presente che il computo dei giorni di scaduto decorre dalla scadenza dei termini di legge per la retrocessione delle rate trattenute.

Allo stesso modo effettuano le segnalazioni gli intermediari bancari e finanziari nelle segnalazioni di vigilanza individuali. In particolare, nelle segnalazioni statistiche di vigilanza essi segnalano l’esposizione creditizia verso il soggetto terzo interposto o l’ATC e la qualità del credito degli stessi.

Tali segnalazioni negative alla Centrale dei Rischi e di vigilanza a carico dell’ATC, determinano, di conseguenza, un peggioramento del rating bancario e finanziario a danno di posizioni in essere e future con gli enti bancari e finanziari stessi.

 

I suddetti criteri non si applicano nei casi in cui l’ente titolare del credito abbia accertato, sulla base delle informazioni in suo possesso o comunque acquisite nell’ambito del rapporto con i soggetti terzi interposti o con le ATC, che l’inadempimento è imputabile al dipendente/pensionato.

Rientrano in tali casi, ad esempio:

  • la decadenza del dipendente dal beneficio della rateizzazione del finanziamento e del termine per l’adempimento (ad es. decesso del cliente – sinistro vita; cessazione del rapporto di lavoro – sinistro impiego);
  • la sospensione/interruzione delle trattenute per intervenuta CIG o riduzione retributiva.

 

 

Cordiali saluti.

 

 

 

Luigi Birtolo