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L’applicazione da parte degli operatori del mercato del lavoro della nuova procedura telematica di comunicazione (o revoca) delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, introdotta dal Decreto Legislativo attuativo del Jobs Act n. 151/2015 ed operativa dal 12 marzo 2016, ha fatto emergere ancora una serie di criticità che, non trovando conforto nella normativa, hanno portato Ministero del lavoro a fornire ulteriori chiarimenti ai fini della corretta applicazione della procedura in esame e  che evidenziamo di seguito.

Inerzia del lavoratore nell’effettuare la comunicazione telematica

Uno dei principali dubbi interpretativi posto dalla lettura delle disposizioni normative, e che è stato evidenziato nelle precedenti informative, ha riguardato l’ipotesi di inerzia del lavoratore, ossia il possibile disinteressamento del lavoratore dimissionario, o che risolve consensualmente il rapporto, ad ottemperare all’obbligo di comunicazione telematica  nonostante i solleciti da parte del datore di lavoro e le indicazioni che questi fornisce in merito alla possibilità di essere supportati dai soggetti abilitati (DTL, patronati, ecc.).

Il Ministero del Lavoro fornisce una risposta, si ritiene non esaustiva. Se da un lato, infatti,

afferma che in caso di inerzia del lavoratore il datore di lavoro deve rescindere il contratto (in altri termini deve procedere ad un licenziamento), dall’altro non specifica quale tipologia di licenziamento debba essere indicato.

Si ritiene, a parere di chi scrive, che si debba contestare al lavoratore dimissionario, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 300/1970, l’assenza ingiustificata per poi procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con il licenziamento per giusta causa.

La questione del licenziamento ne pone un’altra ancora più importante, quella relativa al contributo di ingresso NASpI nel caso si tratti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Come è noto, tale contributo è dovuto in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro, sia esso per giusta causa che per giustificato motivo (soggettivo od oggettivo).

Al riguardo il Ministero non specifica che il contributo non è dovuto, trattandosi di un licenziamento non voluto dal datore di lavoro ma indotto a causa dell’inerzia del lavoratore dimissionario.

Si auspica, pertanto, un intervento chiarificatore al riguardo precisando che, in attesa di tale chiarimento, in applicazione della normativa, in caso di licenziamento si dovrà, comunque, procedere al versamento del contributo di ingresso NASpI per interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Dimissioni per giusta causa

È ora prevista, dal modello telematico, la possibilità di indicare le dimissioni per giusta causa. Pertanto, il Ministero chiarisce che, le dimissioni per giusta causa comunicate con modalità telematiche quando non era possibile indicare la specifica tipologia, sono comunque efficaci in quanto il modello telematico evidenzia soltanto la genuinità delle dimissioni. La “giusta causa” sarà comprovata dagli uffici competenti su istanza del lavoratore secondo le modalità vigenti.

Errato indirizzo e-mail del datore di lavoro

Nel caso in cui un lavoratore, oppure il sistema in automatico, compili in modo errato l’indirizzo e-mail del datore di lavoro, è stato attivato, dal 1° aprile 2016, uno specifico servizio che notifica al lavoratore il mancato recapito, e di conseguenza viene invitato a modificare l’indirizzo e-mail errato o sconosciuto.

Il Ministero precisa che il datore di lavoro, comunque, ha a disposizione una pagina personale dove può visualizzare tutte le comunicazioni di competenza[1].

Revoca dopo sette giorni dalla trasmissione

Nell’ipotesi in cui le parti si accordino per revocare le dimissioni ma siano trascorsi i 7 giorni utili per la revoca telematica, viene chiarito che la data di effettiva decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro è quella che risulta dalla comunicazione obbligatoria. Se tale comunicazione non è stata effettuata, in considerazione anche del fatto che le dimissioni non sono ancora operative in quanto stia decorrendo un periodo di preavviso, il rapporto di lavoro risulta ancora in essere.

Tali informazioni sono messe a disposizione delle direzioni territoriali del lavoro che riceveranno notifica delle comunicazioni di dimissioni/risoluzione consensuale non seguite da comunicazione obbligatoria.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo

 

[1] Si ritiene dopo aver effettuato una registrazione sul sito www.cliclavoro.gov.it.