Come spiegato con l’informativa del 27 gennaio 2016, il prossimo 12 marzo sarà pienamente operativa la nuova procedura telematica di comunicazione (o revoca) delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, introdotta dal Decreto Legislativo attuativo del Jobs Act n. 151/2015 e disciplinato, negli aspetti tecnici ed operativi, dal decreto del Ministero del Lavoro adottato il 15 dicembre 2015.
Lo stesso Ministero del lavoro[1] è intervenuto per dare alcuni chiarimenti che di seguito evidenziamo.
Finalità e ambito di applicazione
Ribadito che la nuova procedura è volta ad evitare il fenomeno delle c.d. “lettere di dimissioni in bianco” e che si applica alle dimissioni e risoluzioni consensuali comunicate a partire dal 12 marzo 2016, il Ministero sottolinea che:
Il modulo sarà disponibile sul sito del Ministero del Lavoro – www.lavoro.gov.it – per i lavoratori e i soggetti abilitati ai quali il lavoratore può rivolgersi per effettuare la comunicazione che, ricordiamo, sono:
– i Patronati;
– le Organizzazioni sindacali;
– gli Enti bilaterali;
– le Commissioni di certificazione di cui all’art. 76 del D.Lgs n. 276/2003 (es. Università pubbliche e private, DTL).
I Consulenti del lavoro non rientrano tra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica.
Fattispecie escluse dalla nuova disciplina
La procedura in esame non si applica nelle seguenti ipotesi:
Modalità tecniche di compilazione del modulo
Il lavoratore che vuole manifestare la volontà di recedere dal contratto di lavoro può agire in autonomia oppure avvalersi del supporto di uno dei soggetti abilitati per la trasmissione del modulo. Allo stesso modo il lavoratore può agire per revocare la volontà di dimissioni o di risoluzione consensuale.
Il modulo, ricordiamo, si compone di 5 sezioni:
Prima della compilazione del modulo, il sistema informatico SMV richiede all’utente di fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro dal quale si intende recedere e quindi le comunicazioni obbligatorie “attive”. Il recupero della comunicazione obbligatoria permetterà al sistema di popolare in automatico le sezioni 1, 2 e 3 e quindi di inibire l’aggiornamento all’utente con la sola eccezione dell’indirizzo e-mail del datore di lavoro che potrà essere aggiornato dal lavoratore.
Pertanto, se il rapporto di lavoro è iniziato:
Data di decorrenza delle dimissioni
Particolare attenzione, secondo il Ministero, dovrà essere posta nella compilazione della sezione 4 nella indicazione della data di decorrenza delle dimissioni o di risoluzione consensuale, in quanto occorre tener conto dei termini di preavviso disciplinati dalla contrattazione collettiva.
Al riguardo, in assenza di puntuali indicazioni ministeriali, si ritiene che in tale campo debba essere
indicata la data relativa al primo giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro.
Si ipotizzi il caso di un lavoratore dimissionario a cui si applica il CCNL del Terziario che:
In tal caso:
Occorre tenere presente che, se il lavoratore intende agire in autonomia, ossia senza l’ausilio di un soggetto abilitato, la procedura prevede che egli sia in possesso del codice personale INPS (PIN INPS dispositivo) e si sia registrato sul portale Cliclavoro, poichè è previsto un doppio livello di autenticazione al fine di conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento del soggetto che effettua l’adempimento.
Si evidenzia al riguardo che la procedura di rilascio del PIN da parte dell’INPS richiede alcuni giorni di tempo, in quanto è composto da 16 caratteri, di cui i primi 8 sono inviati via SMS/email/PEC, mentre i secondi 8 con posta ordinaria all’indirizzo di residenza del richiedente.
Destinatari della comunicazione
Una volta completata la compilazione, il modulo viene inviato all’indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro e alla Direzione del lavoro territorialmente competente.
Sanzioni
Si ricorda che il datore di lavoro che alteri il modulo è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.
Criticità
Come già sottolineato nella precedente informativa, poichè il decreto prevede l’inefficacia delle dimissioni o risoluzioni consensuali se non presentate telematicamente, il rischio è rappresentato dall’inerzia o disinteressamento del lavoratore ad ottemperare a tale obbligo, o anche dalla difficoltà incontrata dal lavoratore nella fase della doppia registrazione che potrebbe portarlo a non completare la procedura.
In tal caso, il rapporto di lavoro è come se non fosse stato risolto, ma il Ministero non ha dao al momento indicazioni per ovviare a tale inconveniente. Pertanto, nel silenzio della norma e in attesa di eventuali chiarimenti ministeriali, si ritiene sia fondamentale informare il lavoratore sulla possibilità di farsi assistere dai Patronati o dalle Organizzazioni sindacali nella presentazione telematica delle dimissioni o risoluzioni consensuali, o dagli altri soggetti previsti dalla norma, come sopra evidenziato.
Si ricorda ancora che, in caso di ottemperanza dell’obbligo di comunicazione, poichè è prevista la possibilità per il lavoratore di revocare entro 7 giorni le dimissioni o la risoluzione consensuale, senza la necessità di indicare alcuna motivazione, si ritiene, inoltre, opportuno accertarsi che sia decorso tale periodo prima di procedere ad una eventuale nuova assunzione per la sostituzione del lavoratore che ha presentato le dimissioni o la risoluzione consensuale.
Cordiali saluti.
[1] Circolare n. 12 del 4 marzo 2016.