La legge Fornero di riforma del mercato del lavoro (n. 92/2012), nel ridisegnare il sistema degli ammortizzatori sociali, ha introdotto a partire da gennaio 2013, un istituto volto a finanziare gli interventi da parte della Assicurazione Sociale per l’Impiego, ASpI, che dal 2015 ha assunto la denominazione di NASpI, ossia Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.
L’istituto in questione è il contributo che i datori di lavoro devono versare all’INPS nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Il contributo per l’anno 2016 è pari a 489,95 euro (41% del massimale NASpI pari a 1.195 euro) deve essere versato per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, fino ad un massimo di 3 anni, pertanto, l’importo massimo del contributo è pari a 1.469,85 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi.
Si riepilogano di seguito le condizioni per l’applicazione delle relative disposizioni.
Casi in cui è dovuto il contributo
I datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Nello specifico il contributo si applica ai seguenti casi:
Casi di eslcusione dal versamento del contributo
Restano escluse dall’obbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:
La L. n. 21/2016, di conversione del decreto Milleproroghe, ha prorogato per l’anno 2016 l’esenzione dal pagamento del contributo nei casi di:
Calcolo della anziantà aziendale
Nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se, comunque, si è dato luogo alla restituzione del contributo addizionale dell’1,40% (ossia nel caso in cui la stabilizzazione del rapporto a tempo determinato avviene entro i 6 mesi successivi alla scadenza del rapporto stesso). Non concorrono nel computo dell’anzianità aziendale i periodi non lavorati dei lavoratori intermittenti, periodi per aspettativa non retribuita e i periodi per congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5 del D.Lgs n. 151/2001(congedo del coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/1992).
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Al riguardo, si considerano come mese intero i periodi pari o superiori a 15 giorni; la quota mensile, dunque, per periodi inferiori all’anno, è pari a 40,83 euro al mese (486,95/12).
La contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.
Cordiali saluti.
Luigi Birtolo