Contribuzione per le integrazioni salariali in favore degli apprendisti

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Il decreto legislativo n. 148/2015 sul riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha esteso la Cassa integrazione ordinaria (CIGO) e quella straordinaria (CIGS) agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante[1], che fino a quel momento erano stati destinatari unicamente dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga.

Si espongono di seguito gli aspetti relativi agli obblighi contributivi e al calcolo del limite dimensionale, a seguito anche del messaggio INPS del 5 gennaio 2016 che ha fornito le indicazioni per l’applicazione dal mese di febbraio delle aliquote e per la regolarizzazione dei periodi da settembre 2015.

Obblighi contributivi per gli apprendisti 

Dal 24 settembre 2015, dunque, sono estesi anche per gli apprendisti gli obblighi contributivi, a carico del datore di lavoro, previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari, e precisamente della:

  • cassa integrazione ordinaria se dipendenti da imprese che rientrano nel campo di applicazione sia della CIGS che della CIGO ovvero della sola CIGO;
  • cassa integrazione straordinaria se dipendenti da imprese che possono accedere alla sola CIGS, ma soltanto per la causale di crisi aziendale.

Le seguenti tabelle riepilogano le contribuzioni di finanziamento delle integrazioni salariali per gli apprendisti le cui aliquote sono allineate a quelle dei dipendenti con qualifica di operaio.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CIGO
Imprese fino a 50 dipendenti %
Industria 1,70
Industria e artigianato edile 4,70
Industria e artigianato lapidei 3,30
Imprese oltre 50 dipendenti %
Industria 2,00
Industria e artigianato edile 4,70
Industria e artigianato lapidei 3,30

 

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CIGS
Totale 0,90%
A carico dell’azienda 0,60%
A carico dell’apprendista 0,30%

 

Secondo quanto previsto dal decreto, data la specificità del contratto di apprendistato, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato professionalizzante è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Al fine della determinazione di tale periodo “neutrale”, verranno rapportate a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruite dall’apprendista in vigenza del contratto.

Calcolo del limite dimensionale per le aliquote contributive della CIGO

Il decreto stabilisce che il limite occupazionale, determinante l’aliquota da applicare per la contribuzione CIGO, si calcola con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell’anno civile precedente.

Per le aziende che si costituiscono in corso d’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre), si farà riferimento al numero di dipendenti in forza alla fine del primo mese di attività.

Ai fini del calcolo si considerano tutti i dipendenti, compresi:

  • lavoratori a domicilio
  • apprendisti con qualsiasi tipologia contrattuale.

Sulla base delle indicazioni dell’INPS, inoltre, si precisa quanto segue.

  • Per l’anno 2015, il limite dimensionale per l’applicazione dell’aliquota sarà:
  • quella dichiarata con riferimento all’anno 2014 per le aziende che operavano con dipendenti primadel 24 settembre 2015;
  • sarà determinata con le regole sopra indicate per le aziende che invece iniziano l’attività con dipendenti dopo il 24 settembre 2015;
  • Per l’anno 2016, il limite dimensionale sarà quello determinato come media annua del 2015, ma sarà una media ponderata in quanto:
  • per i mesi da gennaio ad agosto 2015 non si terrà conto del personale con qualifica di apprendista;
  • per i mesi da settembre a dicembre 2015, invece, dovrà essere considerato.

La modifica della forza aziendale, in relazione anche ai nuovi criteri stabiliti dal decreto n. 148/2015, con conseguente variazione della aliquota contributiva da applicare, dovrà essere comunicata all’INPS.

Mantenimento in servizio degli apprendisti al termine del contratto di apprendistato.

Nell’ipotesi di stabilizzazione degli apprendisti, si ricorda che per ulteriori 12 mesi il datore di lavoro fruirà della contribuzione agevolata pari al 10%. Tale misura contributiva, in considerazione del
nuovo impianto sopra descritto, risentirà di un aumento dovuto alla contribuzione CIGO/CIGS per gli apprendisti.

Per gli apprendisti mantenuti in servizio da imprese destinatarie della CIGS resta ferma l’aliquota a loro carico dello 0,30%.

Abrogazione disposizioni dei CCNL Edilizia in materia di CIGO per apprendisti

Le parti sociali firmatarie dei CCNL dei settori dell’Edilizia, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni normative, hanno firmato un apposito accordo in data 22 dicembre 2015, con il quale hanno abrogato, a far data dal 1° settembre 2015, le disposizioni contrattuali che prevedevano il versamento di un contributo alla Cassa edile per la integrazione salariale ordinaria, per i lavoratori apprendisti, dei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici.

L’accordo prevede che, in presenza di avanzi di gestione o di situazioni deficitarie in essere, le Parti firmatarie potranno stipulare accordi compensativi.

Cordiali saluti.

[1] Compresi gli assunti con contratto di  apprendistato professionalizzante percettori di indennità di mobilità, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del d. lgs. 81/2015 relativo al riordino dei contratti di lavoro.