Pagamento stipendi con il principio di Cassa allargato
01/01/2016
Novità in materia di Lavoro
15/01/2016

La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ossia la Legge di Stabilità per il 2016 in vigore dal 1° gennaio, ha previsto, anche per il nuovo anno, l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato che vengono effettuate nel corso 2016, confermandone l’impianto normativo. Le novità che introduce riguardano sostanzialmente, come anticipato nell’informativa del 25 novembre 2015, la misura e la durata dell’incentivo, la cui finalità rimane quella di promuovere forme di occupazione stabile.

Si riepiloga, brevemente, di seguito la disciplina per la sua applicazione evidenziando le novità introdotte[1].

Ambito di applicazione

Beneficiari dell’esonero

i beneficiari sono i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, comprese le società cooperative, indipendentemente dalla dimensione e dalla tipologia di attività esercitata; possono, pertanto, usufruirne, ad esempio, anche gli studi professionali, le associazioni e le fondazioni.

La novità in questo ambito riguarda la possibilità di fruire dell’esonero per il datore di lavoro che:

  • subentra nella fornitura di servizi in appalto
  • e assume “ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva” un lavoratore per cui il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo biennale.

In tale ipotesi, la norma consente al datore di lavoro subentrante di godere dell’esonero medesimo nei limiti della durata e della misura che residua, computando il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

Una ulteriore novità riguarda l’estensione dell’esonero previsto per il 2016 alle assunzioni effettuate nel 2017 dai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Per tali assunzioni si prevede la possibilità di rimodulare la durata temporale e l’intensità dell’esonero in ragione delle risorse disponibili assegnate dal DPCM per lo scopo al Fondo di Rotazione. Tale estensione, infatti, è subordinata alla emanazione di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile 2016 con il quale viene stabilita la suddetta estensione e determinato l’ammontare delle risorse disponibili del Fondo di rotazione. Si prevede, inoltre, che venga comunque assicurata una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Misura e durata dell’esonero

L’esonero contributivo, che spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, viene riconosciuto:

  • per una durata di 24 mesi (e non più di 36 mesi);
  • nella misura del 40% (e non più del 100%) dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datore di lavoro;
  • nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua (e non più di 8.060 euro). Nel caso di rapporti di lavoro part-time, la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge, ovvero, dai contratti collettivi di lavoro.

Si ricorda che sono esclusi dall’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL, del contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria Inps e ai Fondi di solidarietà, nonché, in assenza di specifiche previsioni di legge, le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e le contribuzioni che hanno lo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, sebbene di natura obbligatoria.

Condizioni per il riconoscimento dell’esonero

Preme ricordare che per il riconoscimento dell’esonero il datore di lavoro deve rispettare una serie di condizioni previste dalla legge. Tra queste, in particolare, si evidenzia che:

  • l’esonero spetta per quei lavoratori che, negli ultimi 6 (sei) mesi, non sono stati occupati, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal fine si ritiene utile che il datore di lavoro ottenga dal lavoratore una autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 con la quale, sotto la propria responsabilità, dichiara che non vi sono condizioni ostative all’assunzione. Tale dichiarazione consentirebbe, in caso di una rivendicazione successiva da parte dell’Inps, di richiedere al lavoratore un risarcimento.

Le tipologie contrattuali che sono ostative al riconoscimento dell’esonero sono:

  • il contratto di apprendistato in quanto considerato a tempo indeterminato e per il quale, comunque, sono riconosciuti particolari incentivi;
  • il contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • il contratto di lavoro domestico.

Rapporti di lavoro incentivati

I contratti di lavoro per i quali spetta l’esonero sono così individuati[2]:

  • contratto a tempo indeterminato;
  • contratto a tempo indeterminato part‑time;
  • contratto di lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato;
  • contratto a tempo indeterminato per i dirigenti;
  • contratto a tempo indeterminato instaurato con vincolo associativo stretto con una
  • cooperativa di lavoro;
  • contratto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione di lavoro;
  • contratto a termine in caso di sua trasformazione a tempo indeterminato.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo

 

[1] Si rinvia alle informative del 4 febbraio “Nuovo esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel corso del 2015” e del 25 novembre 2015 “Esonero contributivo triennale, previsioni per il 2016 e ulteriori chiarimenti”, per l’esposizione approfondita della disciplina.

[2] Gli approfondimenti sulle varie tipologie contrattuali sono riportate nelle informative del 4 febbraio e del 25 novembre 2015.