La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ossia la Legge di Stabilità per il 2016 in vigore dal 1° gennaio, ha previsto, anche per il nuovo anno, l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato che vengono effettuate nel corso 2016, confermandone l’impianto normativo. Le novità che introduce riguardano sostanzialmente, come anticipato nell’informativa del 25 novembre 2015, la misura e la durata dell’incentivo, la cui finalità rimane quella di promuovere forme di occupazione stabile.
Si riepiloga, brevemente, di seguito la disciplina per la sua applicazione evidenziando le novità introdotte[1].
Ambito di applicazione
Beneficiari dell’esonero
i beneficiari sono i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, comprese le società cooperative, indipendentemente dalla dimensione e dalla tipologia di attività esercitata; possono, pertanto, usufruirne, ad esempio, anche gli studi professionali, le associazioni e le fondazioni.
La novità in questo ambito riguarda la possibilità di fruire dell’esonero per il datore di lavoro che:
In tale ipotesi, la norma consente al datore di lavoro subentrante di godere dell’esonero medesimo nei limiti della durata e della misura che residua, computando il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
Una ulteriore novità riguarda l’estensione dell’esonero previsto per il 2016 alle assunzioni effettuate nel 2017 dai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Per tali assunzioni si prevede la possibilità di rimodulare la durata temporale e l’intensità dell’esonero in ragione delle risorse disponibili assegnate dal DPCM per lo scopo al Fondo di Rotazione. Tale estensione, infatti, è subordinata alla emanazione di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile 2016 con il quale viene stabilita la suddetta estensione e determinato l’ammontare delle risorse disponibili del Fondo di rotazione. Si prevede, inoltre, che venga comunque assicurata una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Misura e durata dell’esonero
L’esonero contributivo, che spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, viene riconosciuto:
Si ricorda che sono esclusi dall’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL, del contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria Inps e ai Fondi di solidarietà, nonché, in assenza di specifiche previsioni di legge, le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e le contribuzioni che hanno lo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, sebbene di natura obbligatoria.
Condizioni per il riconoscimento dell’esonero
Preme ricordare che per il riconoscimento dell’esonero il datore di lavoro deve rispettare una serie di condizioni previste dalla legge. Tra queste, in particolare, si evidenzia che:
Le tipologie contrattuali che sono ostative al riconoscimento dell’esonero sono:
Rapporti di lavoro incentivati
I contratti di lavoro per i quali spetta l’esonero sono così individuati[2]:
Cordiali saluti.
Luigi Birtolo
[1] Si rinvia alle informative del 4 febbraio “Nuovo esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel corso del 2015” e del 25 novembre 2015 “Esonero contributivo triennale, previsioni per il 2016 e ulteriori chiarimenti”, per l’esposizione approfondita della disciplina.
[2] Gli approfondimenti sulle varie tipologie contrattuali sono riportate nelle informative del 4 febbraio e del 25 novembre 2015.