Novità Normative per l’anno 2012 in materia di lavoro
14/02/2012
Nuova Certificazione Unica 2015
22/01/2015
  1. ESENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI

 

Dal 1° luglio 2015 aumenta la soglia di esenzione da euro 5,29 a euro 7,00 in relazione ai buoni pasto in formato elettronico. Per quelli cartacei, invece, rimane confermata la soglia di esenzione a euro 5,29.

 

  1. DEDUZIONE IRAP DEL COSTO DEL LAVORO

 

  • Ai fini IRAP, a decorrere dal periodo di imposta 2015, viene ammessa l’ulteriore deduzione della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro.

 

In particolare, la norma consente la deduzione integrale del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato, eccedente l’ammontare delle deduzioni riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione. In sostanza, se la sommatoria delle deduzioni sopra richiamate – analitiche o forfetarie – vigenti e previste dall’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997 è inferiore al costo del lavoro, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.

 

  • Viene introdotto un credito d’imposta IRAP nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell’esercizio della propria attività, pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali; il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

 

  • Vengono abrogate le disposizioni che hanno ridotto le aliquote IRAP per tutti i settori produttivi: pertanto, sono ripristinate le previgenti aliquote d’imposta nella misura del 3,9% (aliquota ordinaria).

 

  • Vengono fatti salvi gli effetti della diminuzione delle aliquote disposte dal DL n. 66/2014 ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo d’imposta 2014.

 

  • Sono esclusi dalla fruizione della nuova deduzione gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente un’attività istituzionale, la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo.

 

 

 

 

  1. TFR IN BUSTA PAGA

 

In via sperimentale, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, è prevista la possibilità per il lavoratore dipendente di ottenere in busta paga dal proprio datore di lavoro presso il quale è in forza da almeno 6 mesi, la quota maturata a titolo di TFR, al netto del contributo dello 0,50% IVS, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare. La quota di TFR liquidata mensilmente al lavoratore costituisce parte integrativa della retribuzione: è assoggettata a tassazione ordinaria mentre non costituisce imponibile previdenziale.

 

Se il lavoratore esprime la volontà di usufruirne non potrà revocarla fino al 30 giugno 2018 mentre per il datore di lavoro diventa un obbligo. Rimangono esclusi i dipendenti da aziende sottoposte a procedure concorsuali e da aziende dichiarate in crisi occupazionale.

 

Per agevolare il pagamento mensile del TFR è previsto che i datori di lavoro con meno di 50 addetti, che non intendano attingere a risorse proprie, possano finanziare le erogazioni mensili delle quote di TFR maturande accedendo a specifici finanziamenti bancari, ai quali si applicheranno un tasso d’interesse dell’ 1,5% + il 0,75% dell’incremento dell’indice ISTAT relativo all’anno precedente. In caso di mancato pagamento da parte del datore di lavoro la banca è garantita da un fondo INPS.

 

Invece, i datori di lavoro, a prescindere dalla dimensione, che decidano di corrispondere con proprie risorse gli anticipi TFR beneficeranno delle misure compensative previste dall’art. 10, D.Lgs n. 252/2005 a favore delle aziende che versano il TFR al Fondo Tesoreria INPS ovvero alla previdenza complementare.

 

 

 

 

  1. FINANZIAMENTO INCENTIVI ASSUNZIONI PICCOLA MOBILITA’

 

Per i datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste della c.d “piccola mobilità”, viene ripristinata la contribuzione agevolata di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ossia pari al 10%:

 

per 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato (avvenuta entro il 31 dicembre 2012);

 

per 12 mesi (compresa l’eventuale proroga, comunque, avvenuta entro il 31 dicembre 2012), in caso di assunzione a tempo determinato e per ulteriori 12 mesi in caso di  trasformazione a tempo indeterminato (entro il 31 dicembre 2012).

 

 

 

 

 

  1. NUOVO ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

 

Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 è operativo il nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, considerata la contestuale soppressione dei benefici previsti dall’articolo 8 della Legge n. 407/1990 in base al quale viene riconosciuta una riduzione dell’aliquota contributiva (contributi INAIL compresi) nella misura del 50%, elevata al 100% (esonero totale) in caso di imprese artigiane ed imprese operanti nel Mezzogiorno, al datore di lavoro che assume, con contratto a tempo indeterminato (anche part-time), lavoratori disoccupati o sospesi in CIGS da almeno 24 mesi. Questo beneficio continuerà ad essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2014.

 

Di seguito le condizioni per l’applicazione del nuovo esonero contributivo.

 

  1. Datori di lavoro

Sono interessati i datori di lavoro privati, indipendentemente dal settore di appartenenza.

 

  1. Esclusioni

L’esonero contributivo non riguarda:

  • le assunzioni con contratti di apprendistato (in quanto già destinatari di specifiche agevolazioni);
  • i datori di lavoro domestici;
  • i premi e i contributi INAIL;
  • quei lavoratori che, negli ultimi sei mesi, sono stati titolari di un rapporto a tempo indeterminato: da ciò discende che potranno essere assunti ed essere qualificabili come nuove assunzioni, i lavoratori che hanno in corso (o hanno avuto) con lo stesso datore, un rapporto a tempo determinato, un rapporto di tirocinio, di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, una associazione in partecipazione, una prestazione di lavoro accessorio, una collaborazione occasionale o un contratto professionale a partita IVA;
  • quei lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato;
  • quei lavoratori che sono stati in forza nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2015, sempre a tempo indeterminato, in aziende collegate o controllate anche ex art. 2359 c.c., o anche correlate tra loro da rapporti interpersonali (sono invece ammessi, anche in questo caso, precedenti rapporti a tempo determinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o con partita IVA, nonché di tirocinio.)

 

 

  1. Misura dell’esonero

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo annuale di 8.060 euro.

 

 

  1. Durata

L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi (per fare un esempio, per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con retribuzioni lorde annue sino a circa 26.000 Euro non saranno dovuti contributi per 3 anni). Le assunzioni devono essere effettuate a tempo indeterminato (si ritiene anche part-time) e decorrere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

 

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

 

Nel silenzio della norma si attendono, inoltre, chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire dell’esonero nell’ipotesi in cui:

– vi sia trasformazione senza soluzione di continuità di un precedente rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato;

–   il lavoratore assunto abbia maturato, per un precedente rapporto a tempo determinato, un diritto di precedenza  per le assunzioni a tempo indeterminato presso il datore di lavoro, atteso che, in questo caso, l’assunzione costituirebbe “attuazione di un obbligo esistente” e, pertanto, in base ai principi generali contenuti nell’art. 4, commi 12 –15, Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero), l’agevolazione non spetterebbe.

 

 

Contratto intermittente a tempo indeterminato

 

Non si ritiene applicabile l’esonero contributivo in caso di assunzione con contratto intermittente a tempo indeterminato poiché, tale tipologia, non consente di raggiungere la finalità della norma di “promuovere forme di occupazione stabile”.

 

 

Coordinamento con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

 

La legge delega di riforma del lavoro, cd. Jobs Act, prevede l’introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione alla anzianità di servizio del lavoratore, la cui disciplina non è ancora operativa in quanto occorre attendere l’adozione del relativo decreto legislativo attuativo. La previsione di tale contratto a tempo indeterminato non è condizione ostativa dell’applicazione immediata, a partire dal 1° gennaio 2015, del nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato in presenza delle condizioni previste dalla legge. Nel momento in cui il decreto legislativo attuativo verrà pubblicato in G.U., l’esonero contributivo troverà applicazione anche al contratto a tutele crescenti.

 

 

Cordiali Saluti.