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SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L’ADOZIONE DI MISURE DI CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E LAVORO
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Attraverso l’alternanza scuola-lavoro, gli studenti iscritti al secondo ciclo di istruzione (a partire dal 3° anno) con età compresa tra 15 e 18 anni, hanno la possibilità di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un’impresa disponibile ad accoglierli per periodi di apprendimento in un contesto lavorativo, senza che sia costituito un rapporto individuale di lavoro.

I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese o loro associazioni di rappresentanza o attraverso la Camera di commercio.

Le convenzioni regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.

La convenzione, infatti, presenta:

  1. il patto formativo;
  2. modalità di esecuzione degli adempimenti connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, quindi:

‐ determinare la valutazione dei rischi e fornire le informazioni relative a chi esercita la patria potestà;

‐ attivazione delle procedure di formazione ed informazione degli studenti;

‐ svolgimento della visita medica preventiva.

Il documento di valutazione dei rischi è a cura dell’impresa ed è integrato da una sezione dedicata agli studenti (mansioni, eventuali attrezzature e dispositivi di protezione, …). In esso l’impresa si impegna a garantire, attraverso il tutor esterno, l’assistenza e la formazione necessari, la conformità e la sicurezza di attrezzature e ambienti, a documentare rischi specifici e cambiamenti nelle condizioni di sicurezza, avvisando tempestivamente la scuola.

Il patto formativo è il documento con cui lo studente (identificato per nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, classe di appartenenza) si impegna a rispettare determinati obblighi (rispetto di persone e cose, abbigliamento e linguaggio adeguati all’ambiente, osservanza delle norme aziendali di orari, di igiene, sicurezza e salute, riservatezza relativamente ai dati acquisiti in
azienda), a conseguire le competenze in esito al percorso, a svolgere le attività secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, seguendo le indicazioni del tutor esterno e del tutor interno, e facendo ad essi riferimento per qualsiasi esigenza o evenienza.

La legge prevede un monte ore obbligatorio da attivare in alternanze consistente in almeno 200 ore nei licei e almeno 400 ore negli Istituti tecnici e professionali. L’alternanza può essere svolta sia all’interno del monte ore annuale delle lezioni, sia durante la sospensione delle attività didattiche e si può realizzare anche all’estero, secondo le modalità organizzative affidate all’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Per i giovani studenti il momento dell’apprendimento in azienda costituisce la possibilità di valutare le proprie capacità e di incrementare le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro subito dopo l’esame di maturità.

Per le imprese costituisce la possibilità di formare giovani leve trasferendo competenze, abilità e conoscenze attraverso una metodologia didattica innovativa che consente di integrare teoria e pratica, senza dover instaurare un rapporto di lavoro. L’alternanza prevede, infatti, per le imprese la gratuità del percorso sia in termini retributivi che contributivi previdenziali ed assistenziali.

Gli studenti sono comunque assicurati, obbligatoriamente presso l’Inail dalla Istituzione scolastica, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pertanto, sono tutelati dagli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro” o durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e la sede dell’impresa presso cui si svolge l’esperienza di lavoro.

L’impresa si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e alla scuola.

Le figure professionali che intervengono sul percorso formativo dell’alternanza sono: il tutor interno e il tutor esterno.

Il tutor esterno è designato dall’impresa ed è il referente della stessa. È incaricato di assicurare il raccordo tra impresa, scuola, studente: agisce in stretta collaborazione con il tutor interno, con il quale coopera nell’analisi dell’andamento dell’esperienza. Assicura l’accoglienza e l’inserimento stabilendo una relazione corretta dello studente con l’impresa, è, quindi, la persona di riferimento per lo studente durante la fase di stage/tirocinio. È inoltre tenuto a fornire all’istituzione scolastica o formativa gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi.

Il tutor interno è designato dall’istituzione scolastica o formativa e, a differenza del tutor esterno, assicura il raccordo, oltre che tra impresa, scuola e studente, anche con la famiglia di quest’ultimo.

Il suo ruolo è quello di corresponsabilizzare i soggetti coinvolti al fine della positiva riuscita del percorso di alternanza. Elabora, insieme al tutor esterno, il patto formativo che verrà sottoscritto, aggiorna il Consiglio di classe sull’andamento delle attività, acquisisce gli elementi per il monitoraggio e la valutazione finale degli apprendimenti il cui atto conclusivo è costituito dalla certificazione del percorso di alternanza rilasciata dall’istituzione scolastica e formativa. Nella certificazione sono indicati:

– i dati anagrafici del destinatario;

– i dati dell’istituto scolastico;

– i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in alternanza;

– le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento all’ordinamento e all’indirizzo di studio;

– i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio si è svolto, le modalità di apprendimento e valutazione delle competenze;

– la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo