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SERVIZI ALL’INFANZIA E DI BABY SITTING IN ALTERNATIVA AL CONGEDO PARENTALE
22/05/2018

 

 

L’APE, acronimo di anticipo pensionistico, rappresenta uno strumento per agevolare l’uscita dal mondo del lavoro a tutti quei soggetti che, pur non avendo ancora maturato il requisito pensionistico di vecchiaia, residuino un massimo di 3 anni e 7 mesi al suo raggiungimento.

L’APE è stato introdotto in via sperimentale dalle diverse Leggi di Bilancio sia nella forma volontaria che nella forma sociale, distinte per natura e per requisiti dei soggetti destinatari, di cui si espone di seguito la relativa disciplina.

 

APE Volontario

L’APE Volontario – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – è in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 e consiste in un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto e corrisposto a quote mensili per 12 mesi dall’istituto finanziatore scelto dal richiedente.

Il prestito dovrà essere coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza e viene restituito con decorrenza dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, secondo un piano di ammortamento mensile della durata di venti anni.

I destinatari di tale misura sono gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché alla gestione separata, in possesso dei seguenti ulteriori requisiti alla data di presentazione della domanda:

  1. età minima di 63 anni;
  2. almeno 20 anni di contribuzione;
  3. avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria pari a Euro 501,89 per il 2017;
  4. per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 avere un importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, pari ad Euro 448,07 per l’anno 2017;
  5. non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

Riguardo al requisito anagrafico occorre tener conto sia degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita previsti dalla normativa vigente alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE, sia dell’età minima di accesso alla pensione fissata a 67 anni a decorrere dal 2021, come di seguito riepilogato:

 

 

Per quanto riguarda il requisito contributivo, si tiene conto di tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato nella forma assicurativa, mentre:

  • non si tiene conto delle maggiorazioni e/o rivalutazioni dei periodi assicurativi riconosciuti dalla legge al momento del pensionamento;
  • non trovano applicazione le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi italiani con quelli esteri maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia, stante la non valutabilità di quest’ultimi ai fini sia della verifica dell’importo massimo di APE ottenibile sia della restituzione dell’anticipo finanziario;
  • rilevano i periodi contributivi oggetto di ricongiunzione o di trasferimento oneroso delle posizioni assicurative per i quali, alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE, sia stato perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto;
  • nei casi di riscatto di periodi contributivi con pagamento rateale, gli stessi saranno considerati per intero se entro la data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE venga corrisposto l’onere residuo, altrimenti saranno valutati per la durata corrispondente all’importo di onere versato alla suddetta data.

È previsto un importo minimo e massimo della quota mensile di APE ottenibile che sono comunicati dall’Inps, insieme alla durata massima del finanziamento, mediante la certificazione del diritto alla misura. Gli importi in questione sono:

  • minimo 150 euro;
  • massimo:
  • il 75% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione è superiore a 36 mesi;
  • l’80% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione è superiore a 24 e pari o inferiore a 36 mesi;
  • l’85% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione è compresa tra 12 e 24 mesi;
  • il 90% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione è inferiore a 12 mesi.

 

Trattandosi di una misura sperimentale, i soggetti che abbiano ottenuto la certificazione del diritto all’APE devono presentare entro il 31 dicembre 2019, e comunque entro il termine indicato nella certificazione del diritto, la domanda all’istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, mediante l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello. La domanda è sottoscritta con firma elettronica avanzata ed inviata telematicamente tramite il portale dell’INPS direttamente o attraverso un intermediario autorizzato. L’istituto comunicherà al richiedente e all’INPS l’accettazione o il rigetto della domanda.

Contestualmente alla domanda di APE l’interessato deve presentare domanda di pensione di vecchiaia che non è revocabile, mentre è priva di effetti nei casi di:

  • recesso dal contratto di finanziamento e di assicurazione obbligatoria prevista, diritto esercitabile entro 14 giorni dalla concessione;
  • reiezione della domanda di APE;
  • presentazione, durante la fase di erogazione dell’APE, di una domanda di pensione diretta prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia;
  • estinzione anticipata totale del finanziamento nella fase di erogazione dello stesso.

Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini IRPEF. Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per l’APE. È comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata parziale o totale del prestito. Si specifica che i soggetti destinatari dell’APE volontaria non debbano necessariamente interrompere l’attività lavorativa.

 

APE Sociale

L’APE Sociale – Anticipo pensionistico – trattandosi anch’essa di misura sperimentale, è in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 e consiste in una indennità corrisposta da parte dell’INPS a soggetti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata, che abbiano compiuto almeno 63 anni di età, non titolari di pensione diretta in Italia o all’estero, e che si trovino nelle seguenti condizioni considerate di svantaggio:

  • disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione ai sensi della L. n. 604/1966 prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi, ovvero disoccupati per scadenza del termini del rapporto a tempo determinato se nei 36 mesi precedenti la cessazione abbiamo avuto almeno 18 mesi di lavoro dipendente; in tutti i casi i soggetti richiedenti devono essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi della L. n. 104/1992, parenti o affini di secondo grado purché conviventi e qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbia compiuto i 70 anni di età o sia essa stessa affetta da patologie invalidanti, ovvero deceduta o mancante (ad esempio per divorzio, separazione legale, dichiarazione di assenza, ecc.); i soggetti richiedenti devono essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74% e siano in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • dipendenti che svolgono da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 (in precedenza “sei anni in via continuativa”) attività lavorative gravose, cioè quelle per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento; occorre anche in questo caso il possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Le attività considerate gravose a tal fine sono:

  1. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici.
  2. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.
  3. Conciatori di pelli e di pellicce.
  4. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
  5. Conduttori di mezzi pesanti e camion
  6. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni.
  7. Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza.
  8. Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili Nido.
  9. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati.
  1. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia.
  2. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
  3. Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca.
  4. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative.
  5. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011.
  6. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

 

La Legge di Bilancio 2018 ha rimodulato i termini per la presentazione della domanda di verifica delle condizioni che, per il 2018 divengono: 31 marzo, 15 luglio, 30 novembre 2018.

Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, sia di accesso al beneficio, devono essere presentate in modalità telematica attraverso un patronato oppure può compilare direttamente la domanda, selezionandola fra quelle messe a disposizione fra i servizi online sul sito www.inps.it, a tal fine, è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

L’indennità è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto

importo), non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

A differenza dell’APE volontario l’accesso al beneficio è subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero; è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui. Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall’APE sociale e l’indennità percepita nel corso dell’anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la Sede Inps procede al relativo recupero.