Privacy concept: pixelated Opened Padlock icon on digital background, empty copyspace for card, text, advertising
Il 25 maggio 2018 dovrà essere data piena attuazione al Regolamento europeo 2016/679, c.d. GDPR, il nuovo regolamento in materia di protezione dei dati personali. Il Regolamento riforma la normativa vigente al fine di definire norme uniche all’interno dell’Unione Europea.
Si riportano di seguito le principali novità introdotte dal Regolamento rispetto alle quali le aziende dovranno conformarsi per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, con sanzioni previste sino al 4% del fatturato aziendale.
Soggetti coinvolti
Innanzitutto occorre distinguere i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati anche in considerazione della terminologia utilizzata dal Regolamento.
Data Controller: è il titolare del trattamento, ossia la persona fisica o giuridica che è responsabile “per” il trattamento medesimo, da non confondere con il “responsabile del trattamento” che, invece è il Data Processor. Il titolare del trattamento decide il motivo e le modalità di gestione dei dati ed è il responsabile giuridico dell’ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il responsabile del trattamento – Data Processor – è la persona fisica, giuridica o ente, che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento. Quest’ultimo, quindi, nomina uno o più responsabili, insieme ai quali pone in atto le misure tecniche ed organizzative congrue per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Al riguardo il Regolamento apporta le seguenti novità.
Anche se non espressamente prevista, il Regolamento non esclude la figura dell’“incaricato del trattamento”, contemplata invece dal Codice della Privacy.
Qualsiasi trattamento dei dati deve essere svolto in maniera lecita e secondo correttezza, i dati devono essere raccolti e trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi, non devono essere trattati, dunque, dati non necessari rispetto alla finalità per la quale vengono raccolti e trattati.
Il regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un’idonea base giuridica; i fondamenti di liceità del trattamento coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice privacy contenuto nel D. Lgs. 196/2003 e sono i seguenti.
Al riguardo una raccomandazione fa presente che il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se rispecchia le caratteristiche sopra indicate, altrimenti, sarà necessario adeguarsi prima di tale data per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescritto se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica. In particolare, occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all’interessato, per esempio all’interno di modulistica.
Informativa
I contenuti dell’informativa sono tassativamente previsti dal regolamento e in parte sono più ampi rispetto al Codice. In particolare, il titolare deve sempre specificare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer), indicando se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti.
Il regolamento prevede anche ulteriori informazioni da inserire al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente; in particolare, il titolare deve specificare:
Relativamente alla tempistica nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa deve essere fornita:
Riguardo la struttura dell’informativa, viene specificato che questa, debba avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l’interessato e facilmente accessibile; occorre utilizzare un linguaggio chiaro e semplice, e per i minori occorre prevedere informative idonee. Inoltre, è data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico, soprattutto nel contesto di servizi online. È anche possibile utilizzare icone per presentare i contenuti dell’informativa in forma sintetica, ma solo “in combinazione” con l’informativa estesa. Tali icone dovranno essere identiche in tutta l’Ue, saranno infatti presto definite con un provvedimento della Commissione europea.
Inoltre, il regolamento impone di informare l’interessato prima di procedere al trattamento ulteriore ogni volta che le finalità cambiano. La possibilità di trattare dati per finalità differenti rispetto a quella della raccolta iniziale è dunque prevista dal nuovo regolamento ma limitata a specifici casi tassativamente indicati. Sono, infine, parzialmente diversi i requisiti che il regolamento fissa per l’esonero dall’informativa.
La Commissione europea raccomanda che i titolari di trattamento verifichino la rispondenza delle informative attualmente utilizzate a tutti i criteri sopra delineati, con particolare riguardo ai contenuti obbligatori e alle modalità di redazione, in modo da apportare le modifiche o le integrazioni eventualmente necessarie prima del 25 maggio 2018.
Diritti degli interessati
L’interessato (data subject) del trattamento è la persona “fisica” a cui si riferiscono i dati personali. All’interessato sono riconosciuti specifici diritti per l’esercizio dei quali può rivolgersi direttamente al titolare del trattamento che, in collaborazione con il responsabile, deve agevolare tale esercizio adottando idonee misure tecniche ed organizzative. I diritti esercitabili sono:
Il regolamento stabilisce che, per tutti i diritti, il termine per la risposta all’interessato è 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; entro 1 mese dalla richiesta il titolare deve comunque dare riscontro all’interessato, anche in caso di diniego, di regola in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l’accessibilità; può essere dato anche oralmente ma solo se tale modalità è richiesta dall’interessato stesso.
Approccio basato sul rischio e misure di accountability (responsabilizzazione) di titolari e responsabili
Il regolamento rafforza il principio di “responsabilizzazione” di titolari e responsabili che deve concretizzarsi in comportamenti proattivi tali da dimostrare la effettiva adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del regolamento per la protezione dei dati. Ciò in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento tra i quali:
A partire dal 25 maggio 2018, tutti i titolari, indistintamente, dovranno notificare all’autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, entro 72 ore e comunque “senza ingiustificato ritardo”. Tale notifica non è obbligatoria in quanto, anche in tal caso, è rimessa alla valutazione del titolare circa il possibile rischio che da tale violazione possa derivare per i diritti e le libertà degli interessati. I contenuti della notifica all’autorità e della comunicazione agli interessati sono indicati, in via non esclusiva, dal regolamento.
Cordiali saluti.
Luigi Birtolo
[1] Non sono ammesse, ad esempio, caselle pre-spuntate su un modulo.