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	<title>2015 - Birtolo &amp; Partners</title>
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	<description>Consulenti del lavoro</description>
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	<title>2015 - Birtolo &amp; Partners</title>
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		<title>Novità leggi di Stabilità 2015</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 14:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi di stabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[ESENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI   Dal 1° luglio 2015 aumenta la soglia di esenzione da euro 5,29 a euro 7,00 in relazione ai buoni pasto in formato elettronico. Per quelli cartacei, invece, rimane confermata la soglia di esenzione a euro 5,29.   DEDUZIONE IRAP DEL COSTO DEL LAVORO   Ai fini IRAP, a decorrere dal Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li><strong>ESENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Dal 1° luglio 2015 aumenta </strong>la soglia di<strong> esenzione da euro 5,29 a euro 7,00 </strong>in relazione ai buoni pasto in formato elettronico. Per quelli cartacei, invece, rimane confermata la soglia di esenzione a euro 5,29.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ol start="2">
<li><strong>DEDUZIONE IRAP DEL COSTO DEL LAVORO</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Ai fini IRAP,</strong> <strong>a decorrere dal periodo di imposta 2015</strong>, viene <strong>ammessa l’ulteriore deduzione della differenza</strong> <strong>tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato</strong> e le vigenti <strong>deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario</strong> riferibili sempre al costo del lavoro.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>In particolare, la norma consente la deduzione integrale del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, <u>a tempo indeterminato</u>, eccedente l’ammontare delle deduzioni riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione. In sostanza, se la sommatoria delle deduzioni sopra richiamate &#8211; analitiche o forfetarie &#8211; vigenti e previste dall’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997 è inferiore al costo del lavoro, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Viene <strong>introdotto</strong> <strong>un credito d’imposta IRAP nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti</strong> nell’esercizio della propria attività, <strong>pari al 10% dell’imposta lorda</strong> determinata secondo le regole generali; il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Vengono abrogate le disposizioni che hanno ridotto le aliquote IRAP per tutti i settori produttivi: pertanto, sono ripristinate le previgenti aliquote d’imposta nella misura del 3,9% (aliquota ordinaria).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Vengono fatti salvi gli effetti della diminuzione delle aliquote disposte dal DL n. 66/2014 ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo d’imposta 2014.</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li>Sono <strong>esclusi</strong> dalla fruizione della nuova deduzione gli <strong>enti non commerciali</strong> che esercitano esclusivamente un’attività istituzionale, la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<ol start="3">
<li><strong>TFR IN BUSTA PAGA</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>In via sperimentale, </strong>per il periodo compreso tra il<strong> 1° marzo 2015 </strong>e il<strong> 30 giugno 2018, </strong>è prevista la <strong>possibilità per il lavoratore dipendente</strong> <strong>di ottenere in busta paga dal proprio datore di lavoro presso il quale è in forza da almeno 6 mesi, la quota maturata a titolo di TFR</strong>, al netto del contributo dello 0,50% IVS, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare. La quota di TFR liquidata mensilmente al lavoratore <strong>costituisce parte integrativa della retribuzione</strong>: è assoggettata a tassazione ordinaria mentre non costituisce imponibile previdenziale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se il lavoratore esprime la volontà di usufruirne non potrà revocarla fino al 30 giugno 2018 mentre per il datore di lavoro diventa un obbligo. Rimangono <strong>esclusi i dipendenti</strong> da aziende sottoposte a procedure concorsuali e da aziende dichiarate in crisi occupazionale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per agevolare il pagamento mensile del TFR è previsto che i <strong>datori di lavoro con meno di 50 addetti,</strong> <strong>che non intendano attingere a risorse proprie</strong>, possano finanziare le erogazioni mensili delle quote di TFR maturande accedendo a <strong>specifici finanziamenti</strong> <strong>bancari</strong>, ai quali si applicheranno un tasso d’interesse dell’ 1,5% + il 0,75% dell’incremento dell’indice ISTAT relativo all’anno precedente. In caso di mancato pagamento da parte del datore di lavoro la banca è garantita da un fondo INPS.</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>Invece, <strong>i datori di lavoro, a prescindere dalla dimensione, che decidano di corrispondere con proprie risorse gli anticipi TFR beneficeranno delle misure compensative</strong> previste dall’art. 10, D.Lgs n. 252/2005 a favore delle aziende che versano il TFR al Fondo Tesoreria INPS ovvero alla previdenza complementare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<ol start="4">
<li><strong>FINANZIAMENTO INCENTIVI ASSUNZIONI PICCOLA MOBILITA’</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>Per i datori di lavoro che hanno <strong>assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste della c.d “piccola mobilità”</strong>, viene ripristinata la <strong>contribuzione agevolata</strong> di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ossia <strong>pari al 10%:</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&#8211; <strong>per 18 mesi</strong>, in caso di assunzione a <strong>tempo indeterminato</strong> (avvenuta entro il 31 dicembre 2012);</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8211; <strong>per 12 mesi</strong> (compresa l’eventuale proroga, comunque, avvenuta entro il 31 dicembre 2012), in caso di assunzione a <strong>tempo determinato</strong> e <strong>per ulteriori 12</strong> mesi in caso di  <strong>trasformazione a tempo indeterminato</strong> (entro il 31 dicembre 2012).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<ol start="5">
<li><strong>NUOVO ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015</strong> è operativo il <strong><u>nuovo</u> esonero contributivo</strong> per le assunzioni a tempo indeterminato, considerata la <strong>contestuale soppressione dei benefici previsti dall’articolo 8 della Legge n. 407/1990</strong> in base al quale viene riconosciuta una riduzione dell’aliquota contributiva (contributi INAIL compresi) nella misura del 50%, elevata al 100% (esonero totale) in caso di imprese artigiane ed imprese operanti nel Mezzogiorno, al datore di lavoro che assume, con contratto a tempo indeterminato (anche part-time), lavoratori disoccupati o sospesi in CIGS da almeno 24 mesi. Questo beneficio continuerà ad essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2014.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di seguito le <strong>condizioni</strong> per l’applicazione del nuovo esonero contributivo<strong>.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong>Datori di lavoro</strong></li>
</ol>
<p>Sono interessati i datori di lavoro <strong>privati, </strong>indipendentemente dal settore di appartenenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong>Esclusioni</strong></li>
</ol>
<p>L’esonero contributivo non riguarda:</p>
<ul>
<li>le assunzioni con <strong>contratti di apprendistato </strong>(in quanto già destinatari di specifiche agevolazioni);</li>
<li>i <strong>datori di lavoro domestici</strong>;</li>
<li>i <strong>premi</strong> e i <strong>contributi INAIL</strong>;</li>
<li>quei <strong>lavoratori</strong> che, negli <strong>ultimi sei mesi</strong>, sono stati titolari di un rapporto a <strong>tempo indeterminato: </strong>da ciò discende che potranno essere assunti ed essere qualificabili come nuove assunzioni, i lavoratori che hanno in corso (o hanno avuto) con lo stesso datore, un rapporto a tempo determinato, un rapporto di tirocinio, di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, una associazione in partecipazione, una prestazione di lavoro accessorio, una collaborazione occasionale o un contratto professionale a partita IVA;</li>
<li>quei lavoratori per i quali <strong>il beneficio sia già stato usufruito </strong>in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato;</li>
<li>quei <strong>lavoratori</strong> che sono stati in forza <strong>nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2015</strong>, sempre a <strong>tempo</strong> <strong>indeterminato, </strong>in<strong> aziende collegate </strong>o<strong> controllate</strong> anche ex art. 2359 c.c., o anche <strong>correlate</strong> tra loro da rapporti interpersonali (sono invece ammessi, anche in questo caso, precedenti rapporti a tempo determinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o con partita IVA, nonché di tirocinio.)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong>Misura dell’esonero</strong></li>
</ol>
<p>Ferma restando l&#8217;aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto<strong> l&#8217;esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali </strong>a carico dei datori di lavoro, nel limite <strong>massimo annuale di 8.060 euro.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<ol>
<li><strong>Durata</strong></li>
</ol>
<p>L’esonero è riconosciuto per un <strong>periodo massimo di 36 mesi</strong> (per fare un esempio, per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con retribuzioni lorde annue sino a circa 26.000 Euro non saranno dovuti contributi per 3 anni). Le <strong>assunzioni</strong> devono essere effettuate a tempo indeterminato (si ritiene anche <em>part-time</em>) e decorrere <strong>dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>L’esonero <u>non è cumulabile</u> con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nel silenzio della norma si attendono, inoltre, chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire dell’esonero nell’ipotesi in cui:</p>
<p>&#8211; vi sia <strong>trasformazione senza soluzione di continuità</strong> di un precedente rapporto a <strong>tempo determinato </strong>in rapporto a tempo indeterminato;</p>
<p>&#8211;   il lavoratore assunto abbia maturato, per un precedente rapporto a tempo determinato, un <strong>diritto di precedenza </strong> per le assunzioni a tempo indeterminato presso il datore di lavoro, atteso che, in questo caso, l’assunzione costituirebbe “<em>attuazione di un obbligo esistente</em>” e, pertanto, in base ai principi generali contenuti nell’art. 4, commi 12 –15, Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero), l’agevolazione non spetterebbe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Contratto intermittente a tempo indeterminato</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Non si ritiene applicabile l’esonero contributivo in caso di assunzione con contratto intermittente a tempo indeterminato poiché, tale tipologia, non consente di raggiungere la finalità della norma di “<em>promuovere forme di occupazione stabile”.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong>Coordinamento con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>La legge delega di riforma del lavoro, cd. Jobs Act, prevede l’introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione alla anzianità di servizio del lavoratore, la cui disciplina non è ancora operativa in quanto occorre attendere l’adozione del relativo decreto legislativo attuativo. La previsione di tale contratto a tempo indeterminato non è condizione ostativa dell’applicazione immediata, a partire dal 1° gennaio 2015, del nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato in presenza delle condizioni previste dalla legge. Nel momento in cui il decreto legislativo attuativo verrà pubblicato in G.U., l’esonero contributivo troverà applicazione anche al contratto a tutele crescenti.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cordiali Saluti.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/novita-leggi-di-stabilita-2015/">Novità leggi di Stabilità 2015</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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