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	<title>Congedo - Birtolo &amp; Partners</title>
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	<description>Consulenti del lavoro</description>
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	<title>Congedo - Birtolo &amp; Partners</title>
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	<item>
		<title>Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo dal 2021</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 15:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa sul Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Congedo]]></category>
		<category><![CDATA[Congedo Parentale]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro subordinato]]></category>
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					<description><![CDATA[La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune novità riguardo il congedo di paternità per i padri lavoratori dipendenti, una misura introdotta in via sperimentale dalla legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero) alternativo al congedo di maternità della madre. Essendo sperimentale, ogni anno le varie Leggi di Bilancio stanziano risorse a sostegno di tale misura che Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune novità riguardo il congedo di paternità per i padri lavoratori dipendenti, una misura introdotta in via sperimentale dalla legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero) alternativo al congedo di maternità della madre.</p>
<p>Essendo sperimentale, ogni anno le varie Leggi di Bilancio stanziano risorse a sostegno di tale misura che nel tempo è stata prorogata ed ampliata.</p>
<p>Il congedo è fruibile dal padre lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, ed è distinto in due tipologie: <em>obbligatorio</em> e <em>facoltativo</em>.</p>
<p>Per l’anno 2021 le novità riguardanti tale istituto sono le seguenti:</p>
<ol>
<li>la proroga del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio &#8211; 31 dicembre);</li>
<li>l’ampliamento da 7 a 10 giorni del congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.</li>
<li>fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri in caso di morte perinatale del figlio.</li>
</ol>
<p>È opportuno precisare, come sottolineato dall’Istituto previdenziale, che per le nascite e le adozioni e affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli 7 giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021.</p>
<p>Oltre al congedo obbligatorio, anche per l’anno 2021 viene confermata il congedo facoltativo in favore del padre nella misura di 1 giorno, previo accordo con la madre ed in sostituzione di una giornata di congedo di maternità spettante a quest’ultima.</p>
<p>La principale novità del 2021 è rappresentata dalla possibilità per il padre lavoratore di fruire del congedo, sia obbligatorio che facoltativo, anche in caso di morte perinatale del figlio.</p>
<p>Di conseguenza il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:</p>
<ol>
<li>figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);</li>
<li>decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.</li>
</ol>
<p>Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).</p>
<p>Anche nei casi di morte perinatale avvenuti nell’anno 2020, con periodo di fruizione totalmente o parzialmente ricadente nell’anno 2021, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è riconosciuto il diritto a sette giorni di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo.</p>
<p>Al fine di applicare correttamente l’istituto in esame, l’Inps ha fornito i seguenti esempi:</p>
<ol>
<li>nel caso di nascita avvenuta il 5 gennaio 2021 e di decesso avvenuto il 10 gennaio 2021 (entro dieci giorni dalla nascita compresa), il padre ha diritto di fruire di dieci giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo;</li>
<li>nel caso di nascita avvenuta il 26 dicembre 2020 e di decesso avvenuto il 2 gennaio 2021 (entro dieci giorni dalla nascita compresa), il padre ha diritto di fruire di sette giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo (essendo la nascita avvenuta nell’anno 2020).</li>
<li>in caso di minore nato il 10 dicembre 2020:
<ul>
<li>se il decesso è avvenuto il giorno 19 dicembre 2020, il padre ha diritto alla tutela dei congedi in argomento (sette giorni di congedo obbligatorio più uno di congedo facoltativo) da fruire entro il 10 maggio 2021;</li>
<li>se il decesso è avvenuto il 20 dicembre 2020 (o altro giorno successivo) il diritto alla tutela del padre non sussiste in quanto, essendo trascorsi dieci (o più) giorni dalla nascita compresa, il decesso non è avvenuto nel periodo di morte perinatale;</li>
</ul>
</li>
<li>In caso di adozione/affidamento, la data da cui decorrono i dieci giorni da prendere a riferimento in caso di decesso è quella della nascita e non dell’ingresso in famiglia o in Italia del minore. Pertanto, nel caso di minore nato il 3 gennaio 2021 e adottato/affidato con ingresso in famiglia/Italia in data 7 gennaio 2021:
<ul>
<li>se il decesso è avvenuto tra il 7 gennaio e il 12 gennaio 2021 (ossia tra la data di ingresso in famiglia o in Italia e l’ultimo giorno del periodo di morte perinatale) il padre adottivo/affidatario ha diritto alla tutela dei congedi di cui trattasi;</li>
<li>se il decesso è avvenuto tra il 13 gennaio e il 16 gennaio 2021 (o altro giorno successivo) la tutela non spetta al padre adottivo/affidatario in quanto il periodo di morte perinatale decorre dalla nascita del minore e non dalla data di ingresso in famiglia o in Italia.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p>Per poter usufruire dei giorni di congedo, i padri lavoratori sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente nel caso in cui il pagamento delle indennità sia erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro, senza necessità di presentare domanda all’INPS, le date in cui intendono fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all&#8217;evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Il datore di lavoro comunicherà all&#8217;INPS le giornate di congedo fruite attraverso il flusso Uniemens.</p>
<p>Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per il giorno richiesto dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.</p>
<p>Rispetto a tali dichiarazioni l’INPS effettua le verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei genitori rispetto alla fruizione dei congedi.</p>
<p>Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.</p>
<p>Si precisa che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/congedo-di-paternita-obbligatorio-e-facoltativo-dal-2021/">Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo dal 2021</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Congedo Parentale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 15:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologie Contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[Congedo]]></category>
		<category><![CDATA[Congedo Parentale]]></category>
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					<description><![CDATA[La possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire dei congedi parentali nella modalità oraria, oltre a quella giornaliera e mensile, è stata introdotta nel 2013 con la Legge di stabilità che, modificando l’art. 32 del T.U. maternità/paternità (d. lgs. n. 151/2001), ne rinviava la regolamentazione alla contrattazione collettiva. Nello specifico, spetta alla contrattazione definire Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire dei congedi parentali nella modalità oraria, oltre a quella giornaliera e mensile, è stata introdotta nel 2013 con la Legge di stabilità che, modificando l’art. 32 del T.U. maternità/paternità (d. lgs. n. 151/2001), ne rinviava la regolamentazione alla contrattazione collettiva. Nello specifico, spetta alla contrattazione definire le modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La Legge di stabilità ha previsto, inoltre, l’obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo parentale, nonché la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo, adeguate misure di ripresa dell&#8217;attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.</p>
<p>Poichè tale previsione è rimasta praticamente inattuata per mancata regolamentazione delle parti sociali, con il d. lgs. 80/2015, attuativo del Jobs Act, che ha introdotto ulteriori novità nel corpo del T.U., si è nuovamente intervenuto sull’art. 32, prevedendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova applicazione in mancanza di intervento della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale. In base al criterio generale introdotto, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. L’istituto previdenziale è poi intervenuto per chiarire che, in assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto. In tal caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero.</p>
<p>La riforma introdotta dal decreto legislativo n. 80/2015 ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi per periodi successivi.</p>
<p><strong>Criteri di fruizione</strong></p>
<p>La previsione di una modalità orario di fruizione del congedo parentale, in aggiunta alle modalità giornaliera o mensile, non incide sulla durata dello stesso e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro. Essi possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera, mensile e oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.</p>
<p>Relativamente alla fruizione frazionata, nel caso di un periodo di congedo parentale su base oraria, e quindi di giornata lavorativa composta da alcune ore di congedo e le restanti ore di prestazione lavorativa, le domeniche, ed eventualmente i sabati in caso di settimana lavorativa su cinque giorni, non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo.</p>
<p><strong>Incumulabilità con riposi e permessi</strong></p>
<p>Il novellato art. 32 stabilische la regola della incumulabilità con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità qualora, in assenza di specifica previsione collettiva, trovi applicazione il criterio generale di fruizione del congedo parentale ad ore. Precisamente, il congedo ad ore non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce:</p>
<ul>
<li>di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U., oppure</li>
<li>dei riposi orari ex art. 33 del T.U. per assistenza ai figli disabili.</li>
</ul>
<p>Invece, la fruizione del congedo parentale su base oraria è cumulabile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio, quelli previsti dalla legge n.104/1992, ossia:</p>
<ul>
<li>i tre giorni di permesso mensile per assistenza di persona con handicapi permessi (art.33, co. 3);</li>
<li>i permessi per lavoratori con handicap (art.33, co. 6).</li>
</ul>
<p>Rimane fermo che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale possa prevedere diversi criteri di compatibilità.</p>
<p><em>Tabella riepilogativa cumulabilità/incumulabilità del congedo parentale in modalità oraria</em></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="289"><strong>Permessi/riposi</strong></td>
<td width="200"><strong>Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="289">Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.)</td>
<td width="200">non cumulabile</td>
</tr>
<tr>
<td width="289">Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.)</td>
<td width="200">non cumulabile</td>
</tr>
<tr>
<td width="289">Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo</p>
<p>parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.)</td>
<td width="200">non cumulabile</td>
</tr>
<tr>
<td width="289">Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche</p>
<p>se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104)</td>
<td width="200">cumulabile</td>
</tr>
<tr>
<td width="289">Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se</p>
<p>stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104)</td>
<td width="200">cumulabile</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Criteri di computo ed indennizzo</strong></p>
<p>Relativamente al computo e all’indennizzo del congedo, si applicano anche al caso di fruizione oraria sia l’ampliamento del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino) introdotti in via sperimentale dal decreto legislativo 80/2015, come sopra specificato.</p>
<p>Come ha chiarito l’Ente previdenzale, la complessità della disciplina del congedo parentale comporta la necessità di attuare le novità normative in argomento mediante più fasi operative. Pertanto, come specificato nella circolare n. 152 del 18 agosto u.s., in una prima fase iniziale il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria, nel senso che il totale delle ore deve essere calcolato in giorni lavorativi; ciò per consentire l’immediato controllo sui limiti individuali e complessivi.</p>
<p>Anche le regole di indennizzo non hanno subito modifiche, per cui il congedo è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria. Per l’indennizzo del congedo parentale viene presa a riferimento la retribuzione media giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente  precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale; nella base retributiva di riferimento non si computano il rateo giornaliero relativo alla  gratifica  natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al genitore richiedente.</p>
<p><strong>Contribuzione figurativa</strong></p>
<p>La fruizione del congedo parentale in modalità oraria avvenuta tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. La valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dopo il 6° anno di vita del bambino o dopo il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato deve avvenire sulla base dei criteri della retribuzione convenzionale, della integrabilità con riscatto o dei versamenti volontari. Tale disposizione si applica anche per i periodi di congedo fruiti dai genitori oltre il periodo complessivo di 6 mesi (anche se fruiti entro il predetto 6° anno).</p>
<p><strong>Presentazione della domanda </strong></p>
<p>Nella fase transitoria, il genitore lavoratore dipendente che intenda fruire del congedo parentale in modalità oraria deve inoltrare una domanda on line dedicata, diversa da quella prevista per la modalità giornaliera o mensile. In particolare, se in un certo periodo temporale il genitore avente diritto vuole fruire del congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line.</p>
<p>Secondo le indicazioni fornite dall’INPS, nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore dichiara:</p>
<ul>
<li>se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dall’art. 32 del T.U. così come introdotto dal decreto legislativo 80/2015. In questo caso, dunque, la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell’orario medio giornaliero;</li>
<li>il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria, poichè, come sopra specificato, il totale delle ore deve essere calcolato in giorni lavorativi;</li>
<li>il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.</li>
</ul>
<p>Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni:</p>
<ul>
<li>la domanda è presentata in relazione al singolo mese solare; quindi, se il congedo cade su due mesi diversi, andranno presentate due diverse domande;</li>
<li>la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa, mentre, al termine della fase transitoria, la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all’Istituto prima dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione, come accade attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni.</li>
</ul>
<p>Salvo casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/congedo-parentale/">Congedo Parentale</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Conciliazione per le esigenze di cura</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 14:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoratrici Madri]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologie Contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[Base oraria]]></category>
		<category><![CDATA[Congedo]]></category>
		<category><![CDATA[Congedo Maternità]]></category>
		<category><![CDATA[Congedo Parentale]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione Separata]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoratori Autonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro Notturno]]></category>
		<category><![CDATA[Liberi Professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[Paternità]]></category>
		<category><![CDATA[Telelavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[Con il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, il Governo è intervenuto sul Testo Unico della disciplina in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, introducendo una serie di novità riguardanti: la tutela della maternità delle lavoratrici, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro per la generalità dei lavoratori.   Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, il Governo è intervenuto sul Testo Unico della disciplina in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, introducendo una serie di novità riguardanti:</p>
<ul>
<li>la tutela della maternità delle lavoratrici,</li>
<li>la conciliazione dei tempi di vita e lavoro per la generalità dei lavoratori.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di seguito l’analisi delle singole disposizioni suddivise per istituto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong><em>Congedo di maternità</em></strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>In merito alla disciplina del congedo di maternità le nuove disposizioni, che <strong>si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015</strong>, sono le seguenti.</p>
<ul>
<li>E’ previsto il divieto di adibire al lavoro anche durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta; tali giorni si aggiungeranno al periodo di congedo di maternità successivo al parto anche qualora il periodo complessivo di congedo (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto) superi il limite complessivo di cinque mesi.</li>
</ul>
<ul>
<li>Possibilità di richiedere la sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino; tale facoltà, concessa anche in caso di adozione o affidamento del minore, può essere esercitata una sola volta per ogni figlio ed è subordinata alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell&#8217;attività lavorativa.</li>
</ul>
<ul>
<li>L’indennità di maternità è corrisposta anche alle lavoratrici licenziate, durante i periodi di congedo di maternità, per colpa grave integrante giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong><em>Congedo di paternità</em></strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Relativamente al congedo di paternità è stato previsto che:</p>
<ul>
<li>il padre ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, oltre ai casi già previsti (morte o grave infermità della madre ovvero abbandono, nonchè affidamento esclusivo del bambino al padre), anche nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma e abbia diritto di fruire dell’indennità giornaliera prevista per tale categoria;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>l’indennità giornaliera suddetta spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all&#8217;INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.</li>
</ul>
<p>In via strutturale, quindi <strong>non sperimentale</strong>, è previsto invece che:</p>
<ul>
<li>anche qualora la madre non sia lavoratrice, il lavoratore ha diritto di fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità, se durante il periodo di permanenza all’estero per adozione internazionale del minore, non ha richiesto o ha richiesto solo in parte il congedo di paternità; in tal caso l&#8217;ente autorizzato che ha ricevuto l&#8217;incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all&#8217;estero del lavoratore.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong><em>Congedo parentale</em></strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il decreto in esame prevede che le misure previste in materia di congedo parentale si <strong>applichino in via sperimentale per il solo anno 2015 </strong>e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015. Quindi, tenuto conto che il citato decreto è entrato in vigore il 25 giugno 2015 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), le nuove disposizioni trovano applicazione <strong>per le giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le novità sono le seguenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong><em>Elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale</em></strong></li>
</ul>
<p>Il congedo parentale di ciascun genitore può essere fruito sino ai 12 anni di vita del bambino (e non più 8 anni di vita), pertanto, dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente può fruire di periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Resta invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale (limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La norma trova trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Pertanto, per l’anno 2015, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall&#8217;ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il congedo non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni (prima erano quindici) indicando l&#8217;inizio e la fine del periodo di congedo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Poichè la misura è sperimentale si riporta un esempio che distingue le ipotesi di applicabilità della stessa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Esempio: domanda presentata il 15 dicembre 2015, per la fruizione di congedo parentale dal 20 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016:</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Caso 1 &#8211; il figlio compie gli 8 anni dopo il 10 gennaio 2016 – il periodo, in presenza dei requisiti di legge, è fruibile interamente (su tale domanda infatti è ininfluente l’estensione del limite fino a 12 anni).</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Caso 2 &#8211; il figlio, alla data del 20 dicembre 2015 ha già compiuto 8 anni &#8211; il periodo, in presenza dei requisiti di legge, è fruibile in parte, per il periodo dal 20 al 31 dicembre 2015 (la riforma infatti trova applicazione, al momento, per i periodi di congedo fruiti entro il 31 dicembre 2015.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<ul>
<li><strong><em>Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali di indennizzo del congedo parentale</em></strong></li>
</ul>
<p>Il genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto all’indennità di congedo parentale, pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruiti entro i 6 anni di vita del bambino oppure entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.</p>
<p>Quindi, l’attuale disciplina comporta che anche i periodi di congedo parentale fruiti dai 3 a 6 anni siano indennizzati a prescindere dal reddito del genitore richiedente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Esempio: genitore di un figlio che ha 5 anni, per il quale residuino ancora periodi di congedo parentale. Questi periodi residui, se fruiti tra il 25 giugno ed il 31 dicembre 2015, danno diritto all’indennità al 30% purché i periodi di congedo fruiti da entrambi i genitori non superino i 6 mesi. Se la fruizione dei periodi supera i 6 mesi complessivi tra i genitori, il congedo è indennizzabile subordinatamente alle condizioni di reddito.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Si precisa che:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>i periodi di congedo parentale <em>ulteriori</em> rispetto al menzionato limite di 6 mesi, oppure <em>fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni</em> di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera <em>a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l&#8217;importo del trattamento minimo di pensione a carico dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria</em>;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>i periodi di congedo parentale <em>fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni</em> di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato <em>non sono in alcun caso indennizzati.</em></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong><em>Congedo parentale su base oraria</em></strong></li>
</ol>
<p>Il decreto introduce un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale. In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto.</p>
<p>Il termine di preavviso al datore di lavoro è di due giorni e deve essere indicato l’inizio e la fine del periodo di congedo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La riforma prevede, inoltre, l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. La riforma in esame ha <strong>natura sperimentale</strong> ed è quindi attualmente in vigore <strong>per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Le disposizioni relative all’elevazione dei periodi descritti nel paragrago precedente trovano, applicazione anche nel caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria.</p>
<ol>
<li><strong><em>Lavoro notturno</em></strong></li>
</ol>
<p>Ai casi di soggetti non obbligati a prestare lavoro notturno si aggiunge la seguente ipotesi:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall&#8217;ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.</li>
</ul>
<p>La suddetta previsione non è sperimentale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong><em>Iscritti alla gestione separata </em></strong></li>
</ol>
<p>Sono previste, <strong>in via sperimentale per il solo anno 2015</strong>, le seguenti disposizioni:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>in caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata spetta, sulla base di idonea documentazione, un&#8217;indennità per i cinque mesi successivi all&#8217;effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla Gestione separata, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all&#8217;indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla Gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong><em>Lavoratori autonomi</em></strong></li>
</ul>
<p>Le disposizioni riguardanti le lavoratrici autonome ora sono rivolte in generale ai lavoratori autonomi e si applicano <strong>in via sperimentale per il solo anno 2015</strong>. Le novità sono le seguenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>L&#8217;indennità giornaliera di maternità prevista per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole spetta anche al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre; tale indennità è erogata previa domanda all’Inps, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni previste. In caso di abbandono il padre lavoratore autonomo ne rende dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>L’indennità suddetta spetta anche in caso di adozione o affidamento, previa presentazione di idonea documentazione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong><em>Liberi professionisti</em></strong></li>
</ul>
<p>Le disposizioni riguardanti le libere professioniste ora sono rivolte in generale ai liberi professionisti e le novità, <strong>non sperimentali</strong>, sono le seguenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>L’indennità di maternità prevista per le libere professioniste viene riconosciuta anche al al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre; tale indennità è erogata previa domanda al competente ente previdenziale corredata dalla certificazione relativa alle condizioni previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>L’indennità suddetta spetta anche in caso di adozione o affidamento, previa presentazione di idonea documentazione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>L’indennità in esame, previa presentazione di idonea documentazione, spetta anche in caso di adozione o affidamento. La domanda deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall&#8217;ingresso del minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l&#8217;inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong><em>Telelavoro</em></strong></li>
</ol>
<p>I datori di lavoro privati che facciano ricorso all&#8217;istituto del telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l&#8217;applicazione di particolari normative e istituti.</p>
<ol>
<li><strong><em>Contribuzione figurativa</em></strong></li>
</ol>
<p>La fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal settimo anno di vita in poi si applicano le disposizioni riguardanti la retribuzione convenzionale, la integrabilità con riscatto o i versamenti volontari.</p>
<ol>
<li><strong><em>Congedo per le donne vittime di violenza di genere</em></strong></li>
</ol>
<p>È prevista, <strong>in via sperimentale per il 2015</strong>, una disciplina riguardanti i congedi per le donne vittime di violenza di genere.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nell’ambito di applicazione di tale disciplina rientrano:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>le dipendenti di datore di lavoro privato, con esclusione del lavoro domestico,</li>
<li>le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,</li>
</ul>
<p>inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È previsto per esse il diritto il diritto di astenersi dal lavoro (diritto alla sospensione del rapporto per le collaboratrici) per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. Durante tale periodo la lavoratrice ha diritto a percepire un&#8217;indennità corrispondente all&#8217;ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Tale periodo, inoltre, è computato ai fini dell&#8217;anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.</p>
<p>L&#8217;indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ai fini dell&#8217;esercizio del diritto in esame, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l&#8217;indicazione dell&#8217;inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione richiesta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell&#8217;arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell&#8217;orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La lavoratrice dipendente da datore di lavoro privato ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il decreto fa comuque rinvio alla contrattazione collettiva nel caso siano previste disposizioni più favorevoli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cordiali saluti.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/conciliazione-per-le-esigenze-di-cura/">Conciliazione per le esigenze di cura</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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