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	<title>Giovani - Birtolo &amp; Partners</title>
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	<description>Consulenti del lavoro</description>
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	<title>Giovani - Birtolo &amp; Partners</title>
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		<title>“IO LAVORO”: IL NUOVO INCENTIVO OCCUPAZIONALE PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI E DISOCCUPATI</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 08:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[Con Decreto Direttoriale n. 52 dell’11 febbraio 2020, l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro) ha istituito il nuovo incentivo occupazionale “IO Lavoro”, volto ad agevolare le assunzioni, tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020, di giovani e disoccupati da parte dei datori di lavoro privati. Di seguito esponiamo le previsioni normative. Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con Decreto Direttoriale n. 52 dell’11 febbraio 2020, l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro) ha istituito il nuovo incentivo occupazionale “IO Lavoro”, volto ad agevolare le assunzioni, tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020, di giovani e disoccupati da parte dei datori di lavoro privati. Di seguito esponiamo le previsioni normative.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><em><u>Destinatari dell’incentivo:</u></em></li>
</ol>
<p>L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati che assumono nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, persone disoccupate (ai sensi dell’art. 19, D.Lgs n. 150/2015 e dell’art. 4, comma 15-quater del DL n. 4/2019) aventi le seguenti caratteristiche:</p>
<p>– un’età compresa tra i 16 e i 24 anni;</p>
<p>– almeno 25 anni di età, purché privi di impiego regolarmente retribuito da un periodo non inferiore ai 6 mesi (ex DM 17 ottobre 2017, del Ministero del Lavoro).</p>
<p>Altra condizione essenziale è l’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.</p>
<ol>
<li><em><u>Ambito territoriale di ammissibilità</u></em></li>
</ol>
<p>L’inventivo si rivolge a tutte le aziende, indipendentemente dalla residenza del lavoratore, con sede di lavoro ubicata in una delle regioni italiane che il Decreto distingue in:</p>
<ul>
<li>“meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);</li>
<li>“più̀ sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);</li>
<li>“in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).</li>
<li><em><u>Tipologie contrattuali incentivate</u></em></li>
</ul>
<p>Lo sgravio contributivo è riconosciuto unicamente per le assunzioni:</p>
<ul>
<li>con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione,</li>
<li>con contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero nel caso di</li>
<li>trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già in corso. In tal caso, al momento della trasformazione, non è necessario il rispetto del requisito in ordine allo stato di disoccupazione.</li>
</ul>
<p>L’incentivo spetta anche in caso di assunzione (o trasformazione) con un rapporto di lavoro a tempo parziale.</p>
<p>Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><em><u>Importo dell’incentivo</u></em></li>
</ol>
<p>In base all’articolo 5 del Decreto n. 52/2020 dell’ANPAL, l’incentivoè pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (quindi al 100% dei contributi previdenziali),</p>
<ol>
<li>con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL,</li>
<li>per un periodo massimo pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione,</li>
<li>nel limite massimo di 8.060 euro annui.</li>
</ol>
<p>In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.</p>
<ol>
<li><em><u>Cumulabilità con altri incentivi</u></em></li>
</ol>
<p>L’incentivo “IO Lavoro” è cumulabile con:</p>
<ul>
<li>l’incentivo al reimpiego dei lavoratori beneficiari di reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 8 del DL n. 4/2019;</li>
<li>altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno, purché a favore di datori di lavoro che abbiano sede nel territorio delle stesse Regioni.</li>
</ul>
<p>Il Decreto Direttoriale ANPAL 66/2020, specifica infine che l’incentivo IO LAVORO è altresì cumulabile con l’esonero volto all’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><em><u>Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di stato</u></em></li>
</ol>
<p>L’incentivo è classificato come “aiuto di stato”, pertanto lo stesso risulta legittimamente fruito:</p>
<ul>
<li>qualora non vengano superati i limiti di cui agli articoli 107 e 108 del Regolamento UE n. 1407/2013 (“de minimis”), ovvero</li>
<li>in caso di fruizione anche oltre i limiti del regime “de minimis”, disposti dagli articoli 107 e 108 del Regolamento UE n. 1407/2013, qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto (ULA), rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, che deve essere mantenuto per tutto il periodo di assunzione agevolata .Qualora la fruizione dell’incentivo comporti il superamento dei limiti del regime “de minimis”, in mancanza delle condizioni appena riportate, l’INPS provvede alla revoca dell’incentivo, con l’applicazione delle relative sanzioni civili.</li>
<li><em><u>Modalità di accesso all’incentivo</u></em></li>
</ul>
<p>Al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall’Istituto successivamente al decreto. L’INPS effettua le seguenti operazioni:</p>
<ol>
<li>a) determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;</li>
<li>b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;</li>
<li>c) accerta la disponibilità residua delle risorse;</li>
<li>d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.</li>
</ol>
<p>A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Luigi Birtolo</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/io-lavoro-il-nuovo-incentivo-occupazionale-per-lassunzione-di-giovani-e-disoccupati/">“IO LAVORO”: IL NUOVO INCENTIVO OCCUPAZIONALE PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI E DISOCCUPATI</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>L’INCENTIVO PER L’OCCUPAZIONE AL SUD</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 07:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Assunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Inserimento]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Ministero del Lavoro ha introdotto con il Decreto 21 novembre 2016 un nuovo incentivo per l’occupazione per l’anno 2017, rivolto ai datori di lavoro privati del Sud Italia, in considerazione delle maggiori difficoltà occupazionali che ancora caratterizzano le Regioni meridionali. Si espone di seguito la disciplina prevista dal decreto. Soggetti interessati Tale incentivo, che Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero del Lavoro ha introdotto con il Decreto 21 novembre 2016 un nuovo incentivo per l’occupazione per l’anno 2017, rivolto ai datori di lavoro privati del Sud Italia, in considerazione delle maggiori difficoltà occupazionali che ancora caratterizzano le Regioni meridionali.</p>
<p>Si espone di seguito la disciplina prevista dal decreto.</p>
<p><strong>Soggetti interessati</strong></p>
<p>Tale incentivo, che consiste in un esonero contributivo, riguarda i datori di lavoro privati che hanno la sede di lavoro, presso cui assumono nuovo personale, ubicata in una delle seguenti Regioni:</p>
<ul>
<li>Regioni “meno sviluppate”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;</li>
<li>Regioni “in transizione”: Abruzzo, Molise, Sardegna.</li>
</ul>
<p>Al fine della fruizione della agevolazione è necessario che la sede di lavoro sia indicata nel contratto di lavoro, indipendentemente dalla residenza del lavoratore da assumere.</p>
<p>Qualora la sede di lavoro venga modificata e spostata al di fuori delle suddette Regioni,  venendo meno la condizione oggettivo per la spettanza dell’agevolazione, questa non potrà più essere fruita dal periodo di paga successivo a quello di trasferimento.</p>
<p>Il decreto stabilisce anche dei requisiti che devono essere posseduti dai lavoratori, precisamente:</p>
<ul>
<li>essere in stato di disoccupazione;</li>
<li>età compresa tra i 15 e i 24 anni;</li>
<li>lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</li>
</ul>
<p>I suddetti lavoratori non devono aver avuto, negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.</p>
<p>Come per la generalità degli incentivi, anche in questo caso l’assunzione non deve essere effettuata per assolvere ad un obbligo per motivi di legge o di contratto collettivo (come, ad esempio, in caso di diritto di precedenza)</p>
<p><strong>Tipologia e misura dell’incentivo</strong></p>
<p>Come accennato, l’agevolazione consiste:</p>
<ul>
<li>in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i contributi dovuti all’Inail,</li>
<li>per un massimo di 8.060 euro annui per ogni lavoratore assunto, riproporzionato in caso di assunzione part time.</li>
</ul>
<p>Il decreto non specifica la durata dell’esonero, pertanto, al riguardo, si attendono indicazioni da parte dell’Inps.</p>
<p><strong>Rapporti di lavoro incentivati</strong></p>
<p>I datori di lavoro possono fruire dell’esonero per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con una delle seguenti tipologie contrattuali:</p>
<ul>
<li>contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione);</li>
<li>contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (in quanto considerato un contratto a tempo indeterminato).</li>
</ul>
<p>Il rapporto di lavoro può essere sia <em>full time</em> che <em>part time</em>, dovendo, in quest’ultimo caso, riproporzionare l’importo dell’esonero.</p>
<p>Rientrano tra i rapporti di lavoro agevolati anche i casi di:</p>
<ul>
<li>trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato</li>
<li>contratto di lavoro subordinato stipulato con il socio lavoratore di cooperativa.</li>
</ul>
<p>Sono esclusi, invece, dalla possibilità di fruire dell’esonero:</p>
<ul>
<li>il contratto di lavoro domestico,</li>
<li>il lavoro accessorio,</li>
<li>il contratto di lavoro intermittente.</li>
</ul>
<p><strong>Incumulabilità</strong></p>
<p>Il decreto stabilisce per tale agevolazione la non cumulabilità con gli incentivi:</p>
<p>&#8211; di natura economica (ad esempio, quello per “giovani genitori” o quello previsto dal programma “Garanzia Giovani;</p>
<p>&#8211; di natura contributiva (come lo sgravio del 50% dei contributi per assunzione di over 50 e donne).</p>
<p><strong>Condizioni per l’accesso al beneficio</strong></p>
<p>Sono previste delle condizioni generali che occorre rispettare per la fruizione degli incentivi. Precisamente:</p>
<ul>
<li>quelle stabilite dall’art. 31 del D. Lgs. 150/2015:</li>
</ul>
<ol>
<li>a) gli incentivi non spettano se l&#8217;assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all&#8217;assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;</li>
<li>b) gli incentivi non spettano se l&#8217;assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell&#8217;utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l&#8217;utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;</li>
<li>c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l&#8217;utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l&#8217;assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all&#8217;assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;</li>
<li>d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest&#8217;ultimo in rapporto di collegamento o controllo;</li>
<li>e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all&#8217;assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all&#8217;utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all&#8217;utilizzatore;</li>
</ol>
<ul>
<li>il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (al cui rispetto è subordinato il rilascio del DURC);</li>
<li>rispetto del regime “de minimis” in materia di aiuti di stato secondo le normative europee (ad eccezione del caso in cui l’assunzione realizzi un incremento netto occupazionale).</li>
</ul>
<p><strong>Domanda dell’incentivo</strong></p>
<p>La domanda deve essere presentata telematicamente all’Inps, per le assunzioni che intendono effettuarsi oppure che sono state già effettuate nel periodo previsto. L’ente previdenziale prenderà in considerazione le domande in base all’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.</p>
<p>L’esonero riconosciuto dall’Inps verrà fruito esclusivamente tramite conguaglio del relativo credito nel flusso Uniemens.</p>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi si intende che il lavoratore non deve aver prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato delle durata di almeno 6 mesi, ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (rispettivamente 4.800 euro e 8.000 euro).</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/lincentivo-per-loccupazione-al-sud/">L’INCENTIVO PER L’OCCUPAZIONE AL SUD</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>NUOVO INCENTIVO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI</title>
		<link>https://www.studiobirtolo.it/nuovo-incentivo-del-programma-garanzia-giovani/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuovo-incentivo-del-programma-garanzia-giovani</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 11:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Ministero del Lavoro ha istituito, con il Decreto n. 394 del 2 dicembre 2016, un nuovo incentivo per i datori di lavoro che assumono nel 2017 giovani NEET (non impegnati in percorsi di istruzione o formazione e in attività lavorative) iscritti al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”[1], introducendo differenti caratteristiche rispetto all’incentivo previsto Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero del Lavoro ha istituito, con il Decreto n. 394 del 2 dicembre 2016, un nuovo incentivo per i datori di lavoro che assumono nel 2017 giovani <em>NEET</em> (non impegnati in percorsi di istruzione o formazione e in attività lavorative) iscritti al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, introducendo differenti caratteristiche rispetto all’incentivo previsto per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016.</p>
<p>Si espone di seguito l’analisi delle disposizioni evidenziando le novità rispetto alla precedente disciplina.</p>
<p><strong>Soggetti interessati</strong></p>
<p>Restano invariati i soggetti interessati dalla agevolazione, ossia:</p>
<ul>
<li>datori di lavoro privati che, senza essere tenuti, assumono giovani registrati al programma;</li>
<li>giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (e 364 giorni) che:</li>
<li>se minorenni, abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione;</li>
<li>non siano inseriti in un percorso di studio o formazione;</li>
<li>risultino disoccupati ai sensi del D. Lgs. n. 150/2015, ossia che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l&#8217;impiego<em>.</em></li>
</ul>
<p>Relativamente all’ambito soggettivo, rispetto alle precedenti disposizioni, l’incentivo si applica in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, ossia esula dalle scelte di ogni singola Regione circa le tipologie contrattuali da incentivare; come si dirà più avanti, inoltre, l’incentivo è riconosciuto in maniera fissa in quanto prescinde dalla condizione di svantaggio (fascia di profilazione) del giovane che si intende assumere.</p>
<p><strong>Rapporti di lavoro incentivati</strong></p>
<p>I datori di lavoro possono fruire dell’incentivo per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con una delle seguenti tipologie contrattuali:</p>
<ul>
<li>contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione);</li>
<li>contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;</li>
<li>contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata, rispetto al passato, sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</li>
</ul>
<p>Il rapporto di lavoro può essere sia <em>full time</em> che <em>part time</em>, dovendo, in quest’ultimo caso, riproporzionare l’importo dell’incentivo.</p>
<p>Rientra tra i rapporti di lavoro agevolati anche il caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato di un socio lavoratore di cooperativa.</p>
<p>Sono esclusi, invece, dalla possibilità di fruire dell’agevolazione:</p>
<ul>
<li>il contratto di lavoro domestico,</li>
<li>il lavoro accessorio,</li>
<li>il contratto di lavoro intermittente.</li>
</ul>
<p><strong>Tipologia e misura dell’incentivo</strong></p>
<p>L’agevolazione si configura come uno sgravio contributivo e non più come un bonus assunzionale. Precedentemente, infatti, a seguito di domanda inoltrata telematicamente all’Inps, veniva assegnato al datore di lavoro un importo determinato, oltre che dalla tipologia contrattuale, anche e soprattutto dalla fascia di profilazione del giovane assunto, o da assumere, e fruito in compensazione contributiva mediante la suddivisione di tale importo in dodici quote mensili. Da ciò derivava la non uniformità dell’incentivo per tutti i datori di lavoro.</p>
<p>Con le nuove regole, venendo meno la profilazione del giovane, a tutti i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante viene riconosciuto:</p>
<ul>
<li>l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, esclusi i contributi dovuti all’Inail,</li>
<li>per un massimo di 8.060 euro annui per ogni lavoratore assunto, da riproporzionare in caso di assunzione part time.</li>
</ul>
<p>In caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione), la cui durata iniziale sia pari o superiore a 6 mesi, l’agevolazione consiste:</p>
<ul>
<li>nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad eccezione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,</li>
<li>nel limite massimo di 4.030 euro annui per ogni giovane assunto, da riproporzionare in caso di assunzione part time.</li>
</ul>
<p>Non è fissata, nel caso del part time, una percentuale minima per poter richiedere l’incentivo, mentre per il bonus precedente la percentuale di part time doveva almeno pari al 60% dell’orario di lavoro contrattuale.</p>
<p>Il decreto stabilisce che l’incentivo potrà essere fruito, a pena di decadenza, <u>entro il 28 febbraio 2019</u>.</p>
<p>Per quanto indicato si attendono, comunque, le istruzioni operative fornite mediante circolare da parte dell’Inps.</p>
<p><strong>Incumulabilità</strong></p>
<p>Il decreto stabilisce per la nuova agevolazione la non cumulabilità con altri incentivi di natura economica e contributiva, mentre in precedenza ciò era possibile.</p>
<p><strong>Regime <em>de minimis</em></strong></p>
<p>Anche per la fruizione di tale incentivo l’azienda è soggetta al regime “<em>de minimis</em>”, pertanto, non devono essere superati i limiti previsti dalle normative europee in materia di aiuti di stato.</p>
<p>È possibile superare tali limiti e, quindi, accedere all’incentivo, qualora l’assunzione realizzi un incremento occupazionale netto<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> (requisito non richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità̀, pensionamento per raggiunti limiti d&#8217;età̀, riduzione volontaria dell&#8217;orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale).</p>
<p>Inoltre, in caso di superamento dei limiti del regime “<em>de minimis</em>” per i <u>giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età,</u> l’incentivo può essere fruito solo quando, oltre al requisito dell’incremento occupazionale netto, si verifichi una delle seguenti condizioni:</p>
<ol>
<li>il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ossia, non abbia prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non abbia svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”;</li>
<li>il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;</li>
<li>il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;</li>
<li>il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25% e appartenga al genere sottorappresentato.</li>
</ol>
<p><strong>Domanda dell’incentivo</strong></p>
<p>La domanda deve continuare ad essere presentata telematicamente all’Inps, per le assunzioni che sono state già effettuate o che intendono effettuarsi nel periodo previsto. In quest’ultimo caso, le aziende dovranno effettuare l’assunzione entro una settimana dalla comunicazione di accettazione della richiesta da parte dell’Istituto e di prenotazione dell’importo dell’esonero.</p>
<p>L’ente previdenziale prenderà in considerazione le domande in base all’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse e previa verifica della registrazione del giovane al programma Garanzia Giovani.</p>
<p>Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione INPS di accogliemento della domanda, si  dovrà comunicare all’Istituto il codice della comunicazione di assunzione, chiedendo la conferma dell’importo prenotato.</p>
<p>L’esonero riconosciuto dall’Inps verrà fruito esclusivamente tramite conguaglio del relativo credito nel flusso Uniemens.</p>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Più comunemente noto come Programma Garanzia Giovani.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In passato, infatti, si poteva raggiungere la soglia dei 6 mesi, e quindi richiedere l’incentivo, per effetto di proroghe di contratti di durata iniziale inferiore ai 6 mesi.</p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> L’incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.</p>
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