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	<title>Incentivi - Birtolo &amp; Partners</title>
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	<description>Consulenti del lavoro</description>
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	<title>Incentivi - Birtolo &amp; Partners</title>
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		<title>“IO LAVORO”: IL NUOVO INCENTIVO OCCUPAZIONALE PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI E DISOCCUPATI</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 08:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[Con Decreto Direttoriale n. 52 dell’11 febbraio 2020, l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro) ha istituito il nuovo incentivo occupazionale “IO Lavoro”, volto ad agevolare le assunzioni, tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020, di giovani e disoccupati da parte dei datori di lavoro privati. Di seguito esponiamo le previsioni normative. Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con Decreto Direttoriale n. 52 dell’11 febbraio 2020, l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro) ha istituito il nuovo incentivo occupazionale “IO Lavoro”, volto ad agevolare le assunzioni, tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020, di giovani e disoccupati da parte dei datori di lavoro privati. Di seguito esponiamo le previsioni normative.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><em><u>Destinatari dell’incentivo:</u></em></li>
</ol>
<p>L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati che assumono nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, persone disoccupate (ai sensi dell’art. 19, D.Lgs n. 150/2015 e dell’art. 4, comma 15-quater del DL n. 4/2019) aventi le seguenti caratteristiche:</p>
<p>– un’età compresa tra i 16 e i 24 anni;</p>
<p>– almeno 25 anni di età, purché privi di impiego regolarmente retribuito da un periodo non inferiore ai 6 mesi (ex DM 17 ottobre 2017, del Ministero del Lavoro).</p>
<p>Altra condizione essenziale è l’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.</p>
<ol>
<li><em><u>Ambito territoriale di ammissibilità</u></em></li>
</ol>
<p>L’inventivo si rivolge a tutte le aziende, indipendentemente dalla residenza del lavoratore, con sede di lavoro ubicata in una delle regioni italiane che il Decreto distingue in:</p>
<ul>
<li>“meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);</li>
<li>“più̀ sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);</li>
<li>“in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).</li>
<li><em><u>Tipologie contrattuali incentivate</u></em></li>
</ul>
<p>Lo sgravio contributivo è riconosciuto unicamente per le assunzioni:</p>
<ul>
<li>con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione,</li>
<li>con contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero nel caso di</li>
<li>trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già in corso. In tal caso, al momento della trasformazione, non è necessario il rispetto del requisito in ordine allo stato di disoccupazione.</li>
</ul>
<p>L’incentivo spetta anche in caso di assunzione (o trasformazione) con un rapporto di lavoro a tempo parziale.</p>
<p>Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><em><u>Importo dell’incentivo</u></em></li>
</ol>
<p>In base all’articolo 5 del Decreto n. 52/2020 dell’ANPAL, l’incentivoè pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (quindi al 100% dei contributi previdenziali),</p>
<ol>
<li>con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL,</li>
<li>per un periodo massimo pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione,</li>
<li>nel limite massimo di 8.060 euro annui.</li>
</ol>
<p>In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.</p>
<ol>
<li><em><u>Cumulabilità con altri incentivi</u></em></li>
</ol>
<p>L’incentivo “IO Lavoro” è cumulabile con:</p>
<ul>
<li>l’incentivo al reimpiego dei lavoratori beneficiari di reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 8 del DL n. 4/2019;</li>
<li>altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno, purché a favore di datori di lavoro che abbiano sede nel territorio delle stesse Regioni.</li>
</ul>
<p>Il Decreto Direttoriale ANPAL 66/2020, specifica infine che l’incentivo IO LAVORO è altresì cumulabile con l’esonero volto all’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><em><u>Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di stato</u></em></li>
</ol>
<p>L’incentivo è classificato come “aiuto di stato”, pertanto lo stesso risulta legittimamente fruito:</p>
<ul>
<li>qualora non vengano superati i limiti di cui agli articoli 107 e 108 del Regolamento UE n. 1407/2013 (“de minimis”), ovvero</li>
<li>in caso di fruizione anche oltre i limiti del regime “de minimis”, disposti dagli articoli 107 e 108 del Regolamento UE n. 1407/2013, qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto (ULA), rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, che deve essere mantenuto per tutto il periodo di assunzione agevolata .Qualora la fruizione dell’incentivo comporti il superamento dei limiti del regime “de minimis”, in mancanza delle condizioni appena riportate, l’INPS provvede alla revoca dell’incentivo, con l’applicazione delle relative sanzioni civili.</li>
<li><em><u>Modalità di accesso all’incentivo</u></em></li>
</ul>
<p>Al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall’Istituto successivamente al decreto. L’INPS effettua le seguenti operazioni:</p>
<ol>
<li>a) determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;</li>
<li>b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;</li>
<li>c) accerta la disponibilità residua delle risorse;</li>
<li>d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.</li>
</ol>
<p>A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Luigi Birtolo</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/io-lavoro-il-nuovo-incentivo-occupazionale-per-lassunzione-di-giovani-e-disoccupati/">“IO LAVORO”: IL NUOVO INCENTIVO OCCUPAZIONALE PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI E DISOCCUPATI</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>IL CONTROLLO DELLE SIM AZIENDALI</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 11:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa sul Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Garante per la privacy è intervenuto con provvedimento ad hoccon il quale ha fornito le regole per il controllo, da parte delle aziende, dei consumi telefonici dei propri dipendenti dotati di telefono cellulare, uno dei benefit più diffusi nell’ambito del rapporto di lavoro. Nello specifico, si riconoscono due princìpi di fondo che possano determinare Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Garante per la privacy è intervenuto con provvedimento <em>ad hoc</em>con il quale ha fornito le regole per il controllo, da parte delle aziende, dei consumi telefonici dei propri dipendenti dotati di telefono cellulare, uno dei benefit più diffusi nell’ambito del rapporto di lavoro.</p>
<p>Nello specifico, si riconoscono due princìpi di fondo che possano determinare l’attività di monitoraggio delle <em>SIM</em>in concessione ai dipendenti, da parte del datore di lavoro:</p>
<p>&#8211;      l’esigenze di gestire l’organizzazione aziendale e la tutela del patrimonio aziendale;</p>
<p>&#8211;      la presenza di un accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali, in ragione del potenziale controllo a distanza indiretto sull&#8217;attività dei dipendenti che da tale controllo può derivare.</p>
<p>In presenza dei suddetti presupposti, le aziende sono autorizzate ad effettuare controlli sui consumi telefonici aziendali se, però, sono previste precise misure a tutela della riservatezza dei lavoratori e solo se le informazioni risultano necessarie, pertinenti e non eccedenti.</p>
<p>Potranno, dunque, essere monitorati solo quei dati (anche con riferimento alle chiamate in entrata in roaming) che costituiscano delle specifiche voci di spesa all&#8217;interno della fattura, comportando un impatto sui costi effettivamente sostenuti dalla società, alla luce della tipologia di tariffazione prescelta (tale circostanza ad esempio non ricorre in caso di tariffe c.d. flat).</p>
<p>Nel merito, il Garante ha indicato le seguenti misure volte a tutelare i diritti degli interessati e limitare il controllo a distanza del datore di lavoro:</p>
<ol>
<li>predisposizione di un disciplinare interno per regolamentare le condizioni di utilizzo delle <em>SIM,</em>nonché qualsiasi altra misura che disciplini l’uso del telefono da pubblicizzare adeguatamente e da sottoporre ad aggiornamento periodico. Ove la società intenda addebitare specifici costi ai dipendenti in relazione al traffico telefonico fruito per esigenze personali, in ogni caso i numeri di telefono riguardanti tali chiamate non dovranno essere raccolti e dovrà essere assicurato agli interessati un separato sistema di addebito e tariffazione;</li>
<li>il file sul quale, a cura dell&#8217;incaricato della società, sono memorizzati i dati estratti dal portale del fornitore del servizio di comunicazione elettronica deve essere protetto mediante opportune tecniche di cifratura, che si andranno ad aggiungere alle misure di protezione già implementate per i tutti i trattamenti della società stessa;</li>
<li>i dati di fatturazione utilizzati al fine di effettuare &#8220;…l&#8217;analisi dell&#8217;andamento complessivo dei consumi in modo da valutare sistematicamente l&#8217;adeguatezza nel tempo del contratto con il provider, e quindi eventualmente modificarlo, con l&#8217;obiettivo di ridurre i costi aziendali e ottimizzare la qualità del servizio…&#8221; devono essere anonimizzati, mediante l&#8217;utilizzo di tecniche di anonimizzazione che non consentano la re-identificazione dell&#8217;interessato.</li>
</ol>
<p>In conformità al principio di correttezza le aziende dovranno comunque fornire, ai dipendenti coinvolti dai controlli in questione, un&#8217;informativa comprensiva di tutti gli elementi previsti dal Codice per la privacy, ossia tipologia di dati, finalità e modalità del trattamento, compresi i tempi di conservazione che, nel caso specifico, il Garante ha fissato in un periodo non superiore ai sei mesi.</p>
<p>Come espressamente previsto dalla legge, dovranno essere adottate le misure di sicurezza previste al fine di preservare l&#8217;integrità dei dati trattati e prevenire l&#8217;accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati.</p>
<p>Resta inteso, inoltre, che debbano essere predisposte misure al fine di garantire agli interessati l&#8217;esercizio dei diritti previsti dal Codice, come ad esempio il diritto alla cancellazione o alla rettifica dei dati, o il diritto alla portabilità come previsto dal nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati, regolamento a cui le aziende dovranno adeguarsi entro il 25 maggio 2018.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/il-controllo-delle-sim-aziendali/">IL CONTROLLO DELLE SIM AZIENDALI</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>INCENTIVO PER ASSUNZIONI</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 14:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[INCENTIVO PER ASSUNZIONI SUCCESSIVE AD ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO O APPRENDISTATO DUALE La Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto un incentivo per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, consistente in un esonero contributivo per tre anni. L’Inps ha comunicato che Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>INCENTIVO PER ASSUNZIONI SUCCESSIVE AD ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO O APPRENDISTATO DUALE</em></strong></p>
<p>La Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto un incentivo per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, consistente in un esonero contributivo per tre anni.</p>
<p>L’Inps ha comunicato che tale incentivo è operativo e ne fornisce le istruzioni per l’accesso, di seguito esposte.</p>
<p><u>Beneficiari</u></p>
<p>L’esonero contributivo in esame spetta a tutti i datori di lavoro privati indipendentemente dal settore e dalla natura di imprenditore.</p>
<p>L’esonero spetta per le assunzioni effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro che li assume:</p>
<ul>
<li>attività di alternanza scuola-lavoro;</li>
<li>periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore;</li>
<li>periodi di apprendistato in alta formazione.</li>
</ul>
<p>La condizione per l’assunzione è l’aver svolto l’attività di alternanza o di apprendistato duale per almeno il 30% del monte ore previsto per ciascuna tipologia sopra indicata.</p>
<p>Nel caso di apprendistato di alta formazione e ricerca, l’Inps precisa che l’assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro sei mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.</p>
<p><u>Rapporti di lavoro incentivati</u></p>
<p>L’esonero contributivo riguarda le assunzioni, sia a tempo pieno che part time, effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, mediante una delle seguenti tipologie:</p>
<ol>
<li>i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di un contratto a termine) compresi i rapporti di apprendistato;</li>
<li>i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;</li>
<li>le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.</li>
</ol>
<p>Con particolare riferimento ai lavoratori assunti da un’agenzia e somministrati ad un utilizzatore che eroga loro la formazione prevista dall’apprendistato duale, l’Inps precisa che l’esonero spetta:</p>
<p>&#8211; alla medesima agenzia di somministrazione che lo assume a tempo indeterminato al termine della missione;</p>
<p>&#8211; all’utilizzatore qualora decida di assumere in via diretta il lavoratore al quale ha precedentemente erogato la formazione.</p>
<p>Restano esclusi i contratti:</p>
<ol>
<li>di lavoro domestico</li>
<li>di lavoro intermittente o a chiamata</li>
</ol>
<p><u>Condizioni per l’accesso</u></p>
<p>L’Inps fa presente che il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni.</p>
<ol>
<li><u>Principi generali in materia di incentivi all’assunzione fissati dall’art. 31 del d. lgs. n. 150/2015, ossia l’incentivo non spetta</u>:</li>
<li>se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (lo stesso principio si applica all’utilizzatore)<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>;</li>
<li>se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore, sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione del lavoratore prevede un livello di inquadramento diverso da quello dei lavoratori sospesi o una sede produttiva diversa da quella interessata dalla sospensione;</li>
<li>se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume.</li>
</ol>
<p>Relativamente al rispetto del diritto di precedenza, l’Inps evidenzia che ha diritto a beneficiare dell’esonero il datore di lavoro che assume o trasforma a tempo indeterminato un lavoratore che ha maturato il diritto di precedenza, purché tale assunzione non violi lo stesso diritto maturato e manifestato da un altro lavoratore.</p>
<p>Allo stesso modo ha diritto il datore di lavoro che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.</p>
<ol>
<li><u>Norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, ossia, l’incentivo spetta se vi è</u>:</li>
</ol>
<ul>
<li>regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;</li>
<li>assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;</li>
<li>rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</li>
</ul>
<p>Costituisce, inoltre, ulteriore condizione al riconoscimento pieno dell’esonero contributivo l’invio, nei termini stabiliti dalla legge, delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione; pertanto, l’inoltro tardivo delle suddette comunicazioni produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.</p>
<p><u>Durata e misura dell’incentivo</u></p>
<p>L’incentivo avrà una durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione.</p>
<p>Tale durata può essere sospesa esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo lo slittamento del termine del periodo di fruizione dei benefici.</p>
<p>La misura dell’incentivo è pari ai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, da riproporzionare in caso di part time.</p>
<p>Sono esclusi dall’esonero:</p>
<ul>
<li>i premi e i contributi dovuti all’INAIL;</li>
<li>il contributo dello 0,20% per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;</li>
<li>il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;</li>
<li>il contributo di solidarietà del 10% sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;</li>
<li>il contributo di solidarietà del 5% (di cui 2,50% a carico ditta e 2,50% a carico lavoratore) per i lavoratori dello spettacolo;</li>
<li>il contributo di solidarietà dell&#8217;1,20% (di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) per gli sportivi professionisti.</li>
</ul>
<p>L’Inps, inoltre, precisa che:</p>
<ul>
<li>è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo il contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% della retribuzione imponibile; in tal caso, dopo aver applicato l’esonero dal versamento del suddetto contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà abbattere la quota annua del TFR ovvero dovrà abbatterla in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 3.250 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo;</li>
<li>l’esonero contributivo triennale è calcolato sulla contribuzione effettivamente dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle misure compensative per le imprese che versano il TFR ai fondi di previdenza complementari ovvero al Fondo di Tesoreria INPS.</li>
</ul>
<p><u>Natura e cumulabilità dell’incentivo</u></p>
<p>L’incentivo in esame, pur costituendo una misura di riduzione del costo del lavoro mediante l’utilizzo di risorse dello Stato, è un tipo di intervento generalizzato, nel senso che non va ad agevolare un segmento di imprese ma tutti i datori di lavoro, indistintamente. Per tale caratteristica non è soggetto al rispetto della regola del <em>de minimis </em>né a quella dell’incremento occupazionale netto.</p>
<p>L’Istituto previdenziale, inoltre, specifica che l’esonero:</p>
<ul>
<li>non è cumulabile con altri incentivi di tipo contributivo (ad es. con l’incentivo “Occupazione Sud”, oppure, “Occupazione Giovani”);</li>
<li>è cumulabile, invece, con incentivi di natura economica (ad es. con l’incentivo all’assunzione di percettori di Naspi).</li>
</ul>
<p><u>Domanda dell’incentivo</u></p>
<p>Coloro che intendono fruire, in presenza dei presupposti di legge, dell’agevolazione, dovranno inoltrare richiesta telematica all’Inps per assunzioni in corso o da effettuarsi, indicando:</p>
<ul>
<li>il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;</li>
<li>l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;</li>
<li>l’aliquota contributiva datoriale che verrà applicata;</li>
<li>la tipologia oraria del rapporto e l’eventuale percentuale di part time.</li>
</ul>
<p>A seguito dell’invio dell’istanza di prenotazione e, di norma, entro 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico, l’INPS calcolerà l’importo dell’incentivo spettante e verificherà la disponibilità residua della risorsa, informando della prenotazione della stessa in caso di capienza. In caso di carenza l’istanza rimarrà valida per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta, altrimenti, dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente di efficacia e si dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.</p>
<p>Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo, entro dieci giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, visualizzabile in calce all’istanza inviata, avrà l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.</p>
<p>L’inosservanza del predetto termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si ricorda che, come ha precisato il Ministero del Lavoro, in mancanza o nelle more di una manifestazione per iscritto, entro i termini di legge, da parte del lavoratore di avvalersi del diritto di precedenza, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/incentivo-per-assunzioni/">INCENTIVO PER ASSUNZIONI</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L’ADOZIONE DI MISURE DI CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E LAVORO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 19:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[Posto di Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[I Ministeri del Lavoro e dell’Economia hanno firmato un decreto interministeriale con il quale vengono sbloccate le agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 80/2015, attuativo del Jobs Act, per l’adozione da parte dei datori di lavoro di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata. Il riconoscimento dello sgravio contributivo è previsto in via Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I Ministeri del Lavoro e dell’Economia hanno firmato un decreto interministeriale con il quale vengono sbloccate le agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 80/2015, attuativo del Jobs Act, per l’adozione da parte dei datori di lavoro di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata.</p>
<p>Il riconoscimento dello sgravio contributivo è previsto in via sperimentale per il biennio 2017-2018 ed è finanziato attraverso il “Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello”.</p>
<p>Si riportano di seguito le disposizioni del decreto che definiscono i criteri e le modalità di fruizione dell’incentivo in esame.</p>
<p><u>Condizioni e requisiti di accesso ai benefici</u></p>
<p>Il beneficio è riconosciuto sotto forma di sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che:</p>
<ul>
<li>introducano misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, ovvero dalle disposizioni normative vigenti;</li>
<li>oppure, prevedano l’estensione o l’integrazione di misure già contenute in precedenti contratti collettivi aziendali.</li>
</ul>
<p>Il beneficio potrà essere riconosciuto ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati, in via telematica presso l’ufficio competente dell’Ispettorato territoriale del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018.</p>
<p>Il contratto collettivo aziendale dovrà riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell’anno civile precedente la domanda del beneficio.</p>
<p>La fruizione dello sgravio contributivo, inoltre, è subordinato al possesso da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti.</p>
<p><u>Misure di conciliazione</u></p>
<p>Ai fini dell’ammissione al beneficio, le misure di conciliazione previste nei contratti collettivi aziendali devono essere almeno due ed individuate tra quelle definite dal decreto. Tali misure sono distinte nelle seguenti aree di intervento.</p>
<ul>
<li>A) Area di intervento genitorialità:</li>
<li>estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;</li>
<li>estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;</li>
<li>previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;</li>
<li>percorsi formativi (<em>e-learning/coaching</em>) per favorire il rientro dal congedo di maternità;</li>
<li>buoni per l’acquisto di servizi di <em>baby sitting</em>.</li>
<li>B) Area di intervento flessibilità organizzativa:</li>
<li>lavoro agile (<em>smart working</em>);</li>
<li>flessibilità oraria in entrata e uscita;</li>
<li><em>part-time</em>;</li>
<li>banca ore;</li>
<li>cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell&#8217;impresa dei permessi ceduti.</li>
<li>C) Welfare aziendale:</li>
<li>convenzioni per l’erogazione di servizi <em>time saving</em>;</li>
<li>convenzioni con strutture per servizi di cura;</li>
<li>buoni per l’acquisto di servizi di cura.</li>
</ul>
<p>Il decreto stabilisce che almeno una delle misure di conciliazione deve essere individuata tra quelle rientranti nelle aree di intervento A) o B).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>Misura del beneficio</u></p>
<p>La misura dell’ammontare dello sgravio contributivo è determinato dall’Inps sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni contributive regolarmente presentate ed in funzione delle risorse disponibili; non potrà, in ogni caso, eccedere l’importo corrispondente al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore di lavoro nel corso dell’anno civile precedente la domanda di fruizione.</p>
<p>In forza del carattere sperimentale, inoltre, il beneficio potrà essere riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio 2017-2018.</p>
<p><u>Presentazione della domanda</u></p>
<p>La domanda per la fruizione del beneficio dovrà essere inviata all’Inps in via telematica, per cui si attende il rilascio delle istruzioni operative da parte dell’Ente.</p>
<p>In ogni caso la domanda, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, deve contenere i seguenti elementi:</p>
<ul>
<li>i dati identificativi dell’azienda;</li>
<li>la data di sottoscrizione del contratto aziendale;</li>
<li>la data di avvenuto deposito, in modalità telematiche, del contratto aziendale al competente ufficio dell’Ispettorato territoriale del lavoro;</li>
<li>la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto;</li>
<li>ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’INPS.</li>
</ul>
<p>I termini per la presentazione della domanda sono:</p>
<ul>
<li>entro il 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017;</li>
<li>entro il 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per l&#8217;anno 2018.</li>
</ul>
<p>L’ammissione al beneficio contributivo avviene a decorrere dal 30° giorno successivo al termine ultimo per la trasmissione delle istanze.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p>Luigi Birtolo</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/sgravi-contributivi-per-ladozione-di-misure-di-conciliazione-tempi-di-vita-e-lavoro/">SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L’ADOZIONE DI MISURE DI CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E LAVORO</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>L’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO. INCENTIVI PER LE IMPRESE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 08:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro accessorio]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologie Contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[Tirocini]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Assunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche del lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[L’apprendistato di 1° livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è rivolto ai soggetti dai 15 ai 25 anni compiuti che vogliono conseguire un titolo di studio e inserirsi nel mondo del lavoro. Integra organicamente, in un sistema duale, formazione e Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’apprendistato di 1° livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è rivolto ai soggetti dai 15 ai 25 anni compiuti che vogliono conseguire un titolo di studio e inserirsi nel mondo del lavoro. Integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro al fine di favorire la transizione scuola-lavoro e, quindi, l’occupabilità dei giovani.</p>
<p>Sono stati introdotti degli incentivi contributivi a favore dei datori di lavoro che decidono di assumere con tale tipologia contrattuale in via sperimentale fino al 31 dicembre 2017.</p>
<p><u>Incentivi contributivi ex art. 32 d. lgs. n. 150/2015</u></p>
<p>Il D. lgs. n. 150/2015 ha disposto  le seguenti agevolazioni:</p>
<ol>
<li>non è dovuto il contributo di licenziamento (contributo di ingresso alla Naspi) introdotto dalla L. n. 92/2012 in caso di interruzione del rapporto di apprendistato, diverso dalle dimissioni del lavoratore, o in caso di recesso al termine del periodo formativo;</li>
<li>l’aliquota contributiva del 10% è ridotta alla misura del 5%;</li>
<li>sgravio totale in favore del datore di lavoro del contributo che finanzia la Naspi (1,31%) nonché del contributo di finanziamento dei fondi interprofessionali (0,30%).</li>
</ol>
<p>L’aliquota del 5% deve essere applicata a prescindere dal limite dimensionale dei datori di lavoro, pertanto anche alle aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove; l’INPS ha precisato che nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, i suddetti benefici si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.</p>
<p>Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per i successivi dodici mesi, l’aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato.</p>
<p><u>Formazione ed assolvimento dell’obbligo contributivo</u></p>
<p>Ad oggi la formazione, prevista all’interno dell’ orario di lavoro, prevede un monte ore complessivo (interna-esterna all’impresa) di 990 ore:</p>
<ul>
<li>esterna all’impresapresso il soggetto formativo (massimo 60% delle ore di formazione strutturata 1° e 2° anno; massimo 50% delle ore di formazione strutturata 3° e 4° anno);</li>
<li>interna all’impresaper la differenza.</li>
</ul>
<p>Sempre al fine di incentivare l’utilizzo del contratto di apprendistato duale il D. Lgs. n. 81/2015  prevede:</p>
<ul>
<li>che per le ore di formazione esterna il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione e conseguentemente è esonerato dall’obbligo del versamento contributivo;</li>
<li>una retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta al lavoratore per le ore di formazione interna all’azienda.</li>
</ul>
<p>Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che la contribuzione dovuta per gli apprendisti deve essere calcolata esclusivamente sulle retribuzioni effettivamente corrisposte.</p>
<p>Il Ministero ha altresì precisato che per tali periodi non retribuiti non è neppure configurabile un diritto dell’apprendista all’accreditamento di contribuzione figurativa.</p>
<p><u>Precisazioni sullo gravio contributivo <em>ex</em> legge di Stabilità 2012</u></p>
<p>L’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011 ha riconosciuto per i contratti di apprendistato “uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto”. Tale sgravio, ha trovato applicazione anche con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; pertanto, per i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, ovvero che abbiano assunto apprendisti di primo livello vi è stata la sovrapposizione di due diversi regimi contributivi speciali, in quanto la disciplina dei benefici  applicabile a tutte le aziende indipendentemente dal numero di addetti, non ha abrogato né derogato le disposizioni relative allo sgravio triennale (ex art. 21 della legge 183/2011). Tali regimi contributivi sono, quindi, alternativi.</p>
<p>L’Inps ha stabilito che qualora la durata del contratto di apprendistato sia superiore alla durata triennale dello sgravio in discorso, il datore di lavoro non potrà fruire dei benefici ex art. 32 del d.lgs. 150/2015 per il periodo residuo, limitando quindi il perimetro temporale di agevolazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/lapprendistato-di-primo-livello-incentivi-per-le-imprese/">L’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO. INCENTIVI PER LE IMPRESE</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>L’INCENTIVO PER L’OCCUPAZIONE AL SUD</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 07:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Assunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Inserimento]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Ministero del Lavoro ha introdotto con il Decreto 21 novembre 2016 un nuovo incentivo per l’occupazione per l’anno 2017, rivolto ai datori di lavoro privati del Sud Italia, in considerazione delle maggiori difficoltà occupazionali che ancora caratterizzano le Regioni meridionali. Si espone di seguito la disciplina prevista dal decreto. Soggetti interessati Tale incentivo, che Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero del Lavoro ha introdotto con il Decreto 21 novembre 2016 un nuovo incentivo per l’occupazione per l’anno 2017, rivolto ai datori di lavoro privati del Sud Italia, in considerazione delle maggiori difficoltà occupazionali che ancora caratterizzano le Regioni meridionali.</p>
<p>Si espone di seguito la disciplina prevista dal decreto.</p>
<p><strong>Soggetti interessati</strong></p>
<p>Tale incentivo, che consiste in un esonero contributivo, riguarda i datori di lavoro privati che hanno la sede di lavoro, presso cui assumono nuovo personale, ubicata in una delle seguenti Regioni:</p>
<ul>
<li>Regioni “meno sviluppate”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;</li>
<li>Regioni “in transizione”: Abruzzo, Molise, Sardegna.</li>
</ul>
<p>Al fine della fruizione della agevolazione è necessario che la sede di lavoro sia indicata nel contratto di lavoro, indipendentemente dalla residenza del lavoratore da assumere.</p>
<p>Qualora la sede di lavoro venga modificata e spostata al di fuori delle suddette Regioni,  venendo meno la condizione oggettivo per la spettanza dell’agevolazione, questa non potrà più essere fruita dal periodo di paga successivo a quello di trasferimento.</p>
<p>Il decreto stabilisce anche dei requisiti che devono essere posseduti dai lavoratori, precisamente:</p>
<ul>
<li>essere in stato di disoccupazione;</li>
<li>età compresa tra i 15 e i 24 anni;</li>
<li>lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</li>
</ul>
<p>I suddetti lavoratori non devono aver avuto, negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.</p>
<p>Come per la generalità degli incentivi, anche in questo caso l’assunzione non deve essere effettuata per assolvere ad un obbligo per motivi di legge o di contratto collettivo (come, ad esempio, in caso di diritto di precedenza)</p>
<p><strong>Tipologia e misura dell’incentivo</strong></p>
<p>Come accennato, l’agevolazione consiste:</p>
<ul>
<li>in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i contributi dovuti all’Inail,</li>
<li>per un massimo di 8.060 euro annui per ogni lavoratore assunto, riproporzionato in caso di assunzione part time.</li>
</ul>
<p>Il decreto non specifica la durata dell’esonero, pertanto, al riguardo, si attendono indicazioni da parte dell’Inps.</p>
<p><strong>Rapporti di lavoro incentivati</strong></p>
<p>I datori di lavoro possono fruire dell’esonero per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con una delle seguenti tipologie contrattuali:</p>
<ul>
<li>contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione);</li>
<li>contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (in quanto considerato un contratto a tempo indeterminato).</li>
</ul>
<p>Il rapporto di lavoro può essere sia <em>full time</em> che <em>part time</em>, dovendo, in quest’ultimo caso, riproporzionare l’importo dell’esonero.</p>
<p>Rientrano tra i rapporti di lavoro agevolati anche i casi di:</p>
<ul>
<li>trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato</li>
<li>contratto di lavoro subordinato stipulato con il socio lavoratore di cooperativa.</li>
</ul>
<p>Sono esclusi, invece, dalla possibilità di fruire dell’esonero:</p>
<ul>
<li>il contratto di lavoro domestico,</li>
<li>il lavoro accessorio,</li>
<li>il contratto di lavoro intermittente.</li>
</ul>
<p><strong>Incumulabilità</strong></p>
<p>Il decreto stabilisce per tale agevolazione la non cumulabilità con gli incentivi:</p>
<p>&#8211; di natura economica (ad esempio, quello per “giovani genitori” o quello previsto dal programma “Garanzia Giovani;</p>
<p>&#8211; di natura contributiva (come lo sgravio del 50% dei contributi per assunzione di over 50 e donne).</p>
<p><strong>Condizioni per l’accesso al beneficio</strong></p>
<p>Sono previste delle condizioni generali che occorre rispettare per la fruizione degli incentivi. Precisamente:</p>
<ul>
<li>quelle stabilite dall’art. 31 del D. Lgs. 150/2015:</li>
</ul>
<ol>
<li>a) gli incentivi non spettano se l&#8217;assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all&#8217;assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;</li>
<li>b) gli incentivi non spettano se l&#8217;assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell&#8217;utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l&#8217;utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;</li>
<li>c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l&#8217;utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l&#8217;assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all&#8217;assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;</li>
<li>d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest&#8217;ultimo in rapporto di collegamento o controllo;</li>
<li>e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all&#8217;assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all&#8217;utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all&#8217;utilizzatore;</li>
</ol>
<ul>
<li>il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (al cui rispetto è subordinato il rilascio del DURC);</li>
<li>rispetto del regime “de minimis” in materia di aiuti di stato secondo le normative europee (ad eccezione del caso in cui l’assunzione realizzi un incremento netto occupazionale).</li>
</ul>
<p><strong>Domanda dell’incentivo</strong></p>
<p>La domanda deve essere presentata telematicamente all’Inps, per le assunzioni che intendono effettuarsi oppure che sono state già effettuate nel periodo previsto. L’ente previdenziale prenderà in considerazione le domande in base all’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.</p>
<p>L’esonero riconosciuto dall’Inps verrà fruito esclusivamente tramite conguaglio del relativo credito nel flusso Uniemens.</p>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi si intende che il lavoratore non deve aver prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato delle durata di almeno 6 mesi, ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (rispettivamente 4.800 euro e 8.000 euro).</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/lincentivo-per-loccupazione-al-sud/">L’INCENTIVO PER L’OCCUPAZIONE AL SUD</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>NUOVO INCENTIVO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI</title>
		<link>https://www.studiobirtolo.it/nuovo-incentivo-del-programma-garanzia-giovani/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuovo-incentivo-del-programma-garanzia-giovani</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 11:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Ministero del Lavoro ha istituito, con il Decreto n. 394 del 2 dicembre 2016, un nuovo incentivo per i datori di lavoro che assumono nel 2017 giovani NEET (non impegnati in percorsi di istruzione o formazione e in attività lavorative) iscritti al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”[1], introducendo differenti caratteristiche rispetto all’incentivo previsto Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero del Lavoro ha istituito, con il Decreto n. 394 del 2 dicembre 2016, un nuovo incentivo per i datori di lavoro che assumono nel 2017 giovani <em>NEET</em> (non impegnati in percorsi di istruzione o formazione e in attività lavorative) iscritti al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, introducendo differenti caratteristiche rispetto all’incentivo previsto per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016.</p>
<p>Si espone di seguito l’analisi delle disposizioni evidenziando le novità rispetto alla precedente disciplina.</p>
<p><strong>Soggetti interessati</strong></p>
<p>Restano invariati i soggetti interessati dalla agevolazione, ossia:</p>
<ul>
<li>datori di lavoro privati che, senza essere tenuti, assumono giovani registrati al programma;</li>
<li>giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (e 364 giorni) che:</li>
<li>se minorenni, abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione;</li>
<li>non siano inseriti in un percorso di studio o formazione;</li>
<li>risultino disoccupati ai sensi del D. Lgs. n. 150/2015, ossia che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l&#8217;impiego<em>.</em></li>
</ul>
<p>Relativamente all’ambito soggettivo, rispetto alle precedenti disposizioni, l’incentivo si applica in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, ossia esula dalle scelte di ogni singola Regione circa le tipologie contrattuali da incentivare; come si dirà più avanti, inoltre, l’incentivo è riconosciuto in maniera fissa in quanto prescinde dalla condizione di svantaggio (fascia di profilazione) del giovane che si intende assumere.</p>
<p><strong>Rapporti di lavoro incentivati</strong></p>
<p>I datori di lavoro possono fruire dell’incentivo per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con una delle seguenti tipologie contrattuali:</p>
<ul>
<li>contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione);</li>
<li>contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;</li>
<li>contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata, rispetto al passato, sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</li>
</ul>
<p>Il rapporto di lavoro può essere sia <em>full time</em> che <em>part time</em>, dovendo, in quest’ultimo caso, riproporzionare l’importo dell’incentivo.</p>
<p>Rientra tra i rapporti di lavoro agevolati anche il caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato di un socio lavoratore di cooperativa.</p>
<p>Sono esclusi, invece, dalla possibilità di fruire dell’agevolazione:</p>
<ul>
<li>il contratto di lavoro domestico,</li>
<li>il lavoro accessorio,</li>
<li>il contratto di lavoro intermittente.</li>
</ul>
<p><strong>Tipologia e misura dell’incentivo</strong></p>
<p>L’agevolazione si configura come uno sgravio contributivo e non più come un bonus assunzionale. Precedentemente, infatti, a seguito di domanda inoltrata telematicamente all’Inps, veniva assegnato al datore di lavoro un importo determinato, oltre che dalla tipologia contrattuale, anche e soprattutto dalla fascia di profilazione del giovane assunto, o da assumere, e fruito in compensazione contributiva mediante la suddivisione di tale importo in dodici quote mensili. Da ciò derivava la non uniformità dell’incentivo per tutti i datori di lavoro.</p>
<p>Con le nuove regole, venendo meno la profilazione del giovane, a tutti i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante viene riconosciuto:</p>
<ul>
<li>l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, esclusi i contributi dovuti all’Inail,</li>
<li>per un massimo di 8.060 euro annui per ogni lavoratore assunto, da riproporzionare in caso di assunzione part time.</li>
</ul>
<p>In caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione), la cui durata iniziale sia pari o superiore a 6 mesi, l’agevolazione consiste:</p>
<ul>
<li>nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad eccezione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,</li>
<li>nel limite massimo di 4.030 euro annui per ogni giovane assunto, da riproporzionare in caso di assunzione part time.</li>
</ul>
<p>Non è fissata, nel caso del part time, una percentuale minima per poter richiedere l’incentivo, mentre per il bonus precedente la percentuale di part time doveva almeno pari al 60% dell’orario di lavoro contrattuale.</p>
<p>Il decreto stabilisce che l’incentivo potrà essere fruito, a pena di decadenza, <u>entro il 28 febbraio 2019</u>.</p>
<p>Per quanto indicato si attendono, comunque, le istruzioni operative fornite mediante circolare da parte dell’Inps.</p>
<p><strong>Incumulabilità</strong></p>
<p>Il decreto stabilisce per la nuova agevolazione la non cumulabilità con altri incentivi di natura economica e contributiva, mentre in precedenza ciò era possibile.</p>
<p><strong>Regime <em>de minimis</em></strong></p>
<p>Anche per la fruizione di tale incentivo l’azienda è soggetta al regime “<em>de minimis</em>”, pertanto, non devono essere superati i limiti previsti dalle normative europee in materia di aiuti di stato.</p>
<p>È possibile superare tali limiti e, quindi, accedere all’incentivo, qualora l’assunzione realizzi un incremento occupazionale netto<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> (requisito non richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità̀, pensionamento per raggiunti limiti d&#8217;età̀, riduzione volontaria dell&#8217;orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale).</p>
<p>Inoltre, in caso di superamento dei limiti del regime “<em>de minimis</em>” per i <u>giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età,</u> l’incentivo può essere fruito solo quando, oltre al requisito dell’incremento occupazionale netto, si verifichi una delle seguenti condizioni:</p>
<ol>
<li>il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ossia, non abbia prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non abbia svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”;</li>
<li>il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;</li>
<li>il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;</li>
<li>il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25% e appartenga al genere sottorappresentato.</li>
</ol>
<p><strong>Domanda dell’incentivo</strong></p>
<p>La domanda deve continuare ad essere presentata telematicamente all’Inps, per le assunzioni che sono state già effettuate o che intendono effettuarsi nel periodo previsto. In quest’ultimo caso, le aziende dovranno effettuare l’assunzione entro una settimana dalla comunicazione di accettazione della richiesta da parte dell’Istituto e di prenotazione dell’importo dell’esonero.</p>
<p>L’ente previdenziale prenderà in considerazione le domande in base all’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse e previa verifica della registrazione del giovane al programma Garanzia Giovani.</p>
<p>Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione INPS di accogliemento della domanda, si  dovrà comunicare all’Istituto il codice della comunicazione di assunzione, chiedendo la conferma dell’importo prenotato.</p>
<p>L’esonero riconosciuto dall’Inps verrà fruito esclusivamente tramite conguaglio del relativo credito nel flusso Uniemens.</p>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Più comunemente noto come Programma Garanzia Giovani.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In passato, infatti, si poteva raggiungere la soglia dei 6 mesi, e quindi richiedere l’incentivo, per effetto di proroghe di contratti di durata iniziale inferiore ai 6 mesi.</p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> L’incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/nuovo-incentivo-del-programma-garanzia-giovani/">NUOVO INCENTIVO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Collocamento Obbligatorio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 14:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Rinnovi Contratti di Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologie Contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[Assunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Collocamento]]></category>
		<category><![CDATA[Convenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Disabili]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Decreto Legislativo n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, introduce delle novità in materia di: inserimento mirato delle persone con disabilità (collocamento obbligatorio); costituzione e gestione del rapporto di lavoro; salute e sicurezza sul lavoro; sistema sanzionatorio. Nella presente informativa esporremo le modifiche apportate alla legge n. 68/1999 che disciplina il collocamento obbligatorio, Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto Legislativo n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, introduce delle novità in materia di:</p>
<ul>
<li>inserimento mirato delle persone con disabilità (collocamento obbligatorio);</li>
<li>costituzione e gestione del rapporto di lavoro;</li>
<li>salute e sicurezza sul lavoro;</li>
<li>sistema sanzionatorio.</li>
</ul>
<p>Nella presente informativa esporremo le modifiche apportate alla legge n. 68/1999 che disciplina il collocamento obbligatorio, rinviando alla successiva informativa la trattazione degli altri argomenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Inserimento mirato delle persone con disabilità</em></strong><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong>Linee guida</strong></p>
<p>È previsto che, entro 180 giorni dalla entrata in vigore del decreto in esame (quindi entro la fine del mese di marzo 2016), il Ministero del Lavoro definirà, con uno o più decreti, le linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, nel rispetto dei princìpi individuati dallo stesso decreto tra cui rientra l’istituzione di un <em>responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro</em>.</p>
<p><strong>Campo di applicazione</strong></p>
<p>Viene esteso l’ambito di applicazione della Legge n. 68/1999 ai lavoratori che percepiscono l&#8217;assegno di invalidità per accertamento da parte dell&#8217;Inps di una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro, a causa di infermità fisica o mentale. Tale grado di invalidità è, infatti, superiore a quello minimo necessario per l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio (pari al 45%).</p>
<p><strong>Assunzioni obbligatorie &#8211; Quote di riserva</strong></p>
<p>Dal 1° gennaio 2017, l’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori disabili per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti non è più subordinata all’effettuazione di una “nuova assunzione”, intendendo per tale quella che risulta “aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio” e che, pertanto, realizza un effettivo incremento dell’organico aziendale.</p>
<p>Ciò significa che l’obbligo di assunzione del disabile troverà applicazione contestualmente al raggiungimento del limite di 15 lavoratori computabili e non più dal 16° lavoratore assunto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Criteri di computo della quota di riserva</strong></p>
<p>È inserita una nuova disposizione la quale prevede che i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite collocamento obbligatorio, siano computati nella quota di riserva nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. n.915/78, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi</strong></p>
<p>È stata riscritta la norma, poco chiara, relativa alla procedura di esonero dei datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. L’esonero totale dall’obbligo di assunzione di disabili sulla base di un’autocertificazione del datore di lavoro è automatica a fronte del pagamento di un contributo di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto, da effettuare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili secondo le modalità che saranno definite dal Ministero del Lavoro.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Modalità delle assunzioni obbligatorie</strong></p>
<p>Il decreto innanzitutto precisa che l’assunzione delle persone disabili può avvenire con le seguenti modalità:</p>
<ul>
<li>richiesta nominativa, indicando cioè agli uffici competenti il nome del lavoratore del quale si richiede l’avviamento, oppure</li>
<li>stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11 della Legge n. 68/1999.</li>
</ul>
<p>La novità consiste nel fatto che l’assunzione per chiamata nominativa, fino ad oggi limitata ad alcune aziende, viene estesa a tutti i datori di lavoro privati a prescindere dal numero degli occupati.</p>
<p>Viene inoltre introdotta la possibilità di far precedere la richiesta nominativa con la richiesta di pre-selezione, al servizio competente, delle persone con disabilità che aderiscono alla specifica occasione di lavoro in base alle qualifiche concordate, ferma restando, per il datore di lavoro, la facoltà di scelta all’interno delle candidature.</p>
<p>Nel caso in cui non si proceda all’assunzione secondo le modalità suddette, entro il termine di 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l&#8217;ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Elenchi e graduatorie</strong></p>
<p>Le persone disabili iscritte nell’elenco tenuto dai servizi per il collocamento obbligatorio della provincia di appartenenza, può iscriversi nell&#8217;elenco di altro servizio di altra provincia, previa cancellazione dall&#8217;elenco di provenienza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Richieste di avviamento</strong></p>
<p>Il decreto dispone l’istituzione, nella Banca dati politiche attive e passive (art. 8, DL n. 76/2013), di una specifica sezione denominata “Banca dati del collocamento mirato” che raccoglie le informazioni relative ai datori di lavoro obbligati ed ai lavoratori interessati, al fine di razionalizzare la raccolta dei dati sul collocamento mirato, semplificare gli adempimenti e rafforzare i controlli.</p>
<p>La suddetta “Banca dati” è alimentata, in particolare, dall’INPS, dall’INAIL e dalle Regioni/Province autonome.</p>
<p>I datori di lavoro trasmetteranno alla nuova “Banca dati del collocamento mirato” il prospetto informativo telematico dei lavoratori disabili in servizio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Convenzioni di inserimento lavorativo</strong></p>
<p>Alla scadenza della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 12bis<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> della L. N. 68/1999, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla legge stessa, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può, tra l’altro, assumere il disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, ormai non più legata alla classe dimensionale. In tal caso si potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nei limiti delle disponibilità previste, ma senza più diritto di prelazione nell’assegnazione delle risorse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Incentivi alle assunzioni</strong></p>
<p>Il decreto interviene sugli incentivi previsti per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità, incrementando la loro misura e limitando il periodo di concessione degli stessi.</p>
<p>Più precisamente, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2016, sia in caso di chiamata diretta sia con convenzione, è prevista l’erogazione, per un periodo di 36 mesi, di un incentivo pari al:</p>
<ul>
<li>70% (in precedenza 60%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in caso di assunzione a tempo indeterminato di un soggetto con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria delle tabelle annesse al DPR n. 915/1978;</li>
<li>35% (in precedenza 25%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in caso di assunzione a tempo indeterminato di un soggetto con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle tabelle annesse al DPR n. 915/1978.</li>
</ul>
<p>Inoltre, viene previsto un incentivo per 60 mesi pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in caso di assunzione di persone con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%:</p>
<ul>
<li>con contratto a tempo indeterminato, oppure</li>
<li>con contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi (per tutta la durata dello stesso).</li>
</ul>
<p>L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili ed è riconosciuto dall’INPS, in base alle risorse disponibili, secondo l’ordine di presentazione delle apposite domande telematiche. Pertanto, l’incentivo viene erogato direttamente dall’INPS e non più per il tramite delle Regioni/Province autonome al datore di lavoro.</p>
<p>L’incentivo sarà fruibile anche dai datori di lavoro privati che, pur non essendovi tenuti, assumano lavoratori disabili e ne facciano domanda.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ai sensi dell’art. 12 bis della legge n. 68/99, i datori di lavoro privati, obbligati ad assumere persone con disabilità, definiti “soggetti conferenti” possono stipulare una convenzione con i Centri per l’impiego e una cooperativa sociale di tipo B o un’impresa sociale o altro datore di lavoro privato (anche non obbligato), definiti “soggetti destinatari”. In virtù di tale convenzione il solo lavoratore con disabilità che presenti particolare caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, è assunto dai soggetti destinatari, che si impegnano, per almeno tre anni, ad averlo alle loro dipendenze a fronte dell’obbligo da parte del datore di lavoro obbligato di affidar loro commesse per un ammontare non inferiore alla copertura dei costi, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti  dall’applicazione della parte normativa e contributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/collocamento-obbligatorio/">Collocamento Obbligatorio</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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