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	<title>Inserimento - Birtolo &amp; Partners</title>
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	<description>Consulenti del lavoro</description>
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	<title>Inserimento - Birtolo &amp; Partners</title>
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		<title>L’INCENTIVO PER L’OCCUPAZIONE AL SUD</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 07:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Assunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Ministero del Lavoro ha introdotto con il Decreto 21 novembre 2016 un nuovo incentivo per l’occupazione per l’anno 2017, rivolto ai datori di lavoro privati del Sud Italia, in considerazione delle maggiori difficoltà occupazionali che ancora caratterizzano le Regioni meridionali. Si espone di seguito la disciplina prevista dal decreto. Soggetti interessati Tale incentivo, che Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero del Lavoro ha introdotto con il Decreto 21 novembre 2016 un nuovo incentivo per l’occupazione per l’anno 2017, rivolto ai datori di lavoro privati del Sud Italia, in considerazione delle maggiori difficoltà occupazionali che ancora caratterizzano le Regioni meridionali.</p>
<p>Si espone di seguito la disciplina prevista dal decreto.</p>
<p><strong>Soggetti interessati</strong></p>
<p>Tale incentivo, che consiste in un esonero contributivo, riguarda i datori di lavoro privati che hanno la sede di lavoro, presso cui assumono nuovo personale, ubicata in una delle seguenti Regioni:</p>
<ul>
<li>Regioni “meno sviluppate”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;</li>
<li>Regioni “in transizione”: Abruzzo, Molise, Sardegna.</li>
</ul>
<p>Al fine della fruizione della agevolazione è necessario che la sede di lavoro sia indicata nel contratto di lavoro, indipendentemente dalla residenza del lavoratore da assumere.</p>
<p>Qualora la sede di lavoro venga modificata e spostata al di fuori delle suddette Regioni,  venendo meno la condizione oggettivo per la spettanza dell’agevolazione, questa non potrà più essere fruita dal periodo di paga successivo a quello di trasferimento.</p>
<p>Il decreto stabilisce anche dei requisiti che devono essere posseduti dai lavoratori, precisamente:</p>
<ul>
<li>essere in stato di disoccupazione;</li>
<li>età compresa tra i 15 e i 24 anni;</li>
<li>lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</li>
</ul>
<p>I suddetti lavoratori non devono aver avuto, negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.</p>
<p>Come per la generalità degli incentivi, anche in questo caso l’assunzione non deve essere effettuata per assolvere ad un obbligo per motivi di legge o di contratto collettivo (come, ad esempio, in caso di diritto di precedenza)</p>
<p><strong>Tipologia e misura dell’incentivo</strong></p>
<p>Come accennato, l’agevolazione consiste:</p>
<ul>
<li>in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i contributi dovuti all’Inail,</li>
<li>per un massimo di 8.060 euro annui per ogni lavoratore assunto, riproporzionato in caso di assunzione part time.</li>
</ul>
<p>Il decreto non specifica la durata dell’esonero, pertanto, al riguardo, si attendono indicazioni da parte dell’Inps.</p>
<p><strong>Rapporti di lavoro incentivati</strong></p>
<p>I datori di lavoro possono fruire dell’esonero per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con una delle seguenti tipologie contrattuali:</p>
<ul>
<li>contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione);</li>
<li>contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (in quanto considerato un contratto a tempo indeterminato).</li>
</ul>
<p>Il rapporto di lavoro può essere sia <em>full time</em> che <em>part time</em>, dovendo, in quest’ultimo caso, riproporzionare l’importo dell’esonero.</p>
<p>Rientrano tra i rapporti di lavoro agevolati anche i casi di:</p>
<ul>
<li>trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato</li>
<li>contratto di lavoro subordinato stipulato con il socio lavoratore di cooperativa.</li>
</ul>
<p>Sono esclusi, invece, dalla possibilità di fruire dell’esonero:</p>
<ul>
<li>il contratto di lavoro domestico,</li>
<li>il lavoro accessorio,</li>
<li>il contratto di lavoro intermittente.</li>
</ul>
<p><strong>Incumulabilità</strong></p>
<p>Il decreto stabilisce per tale agevolazione la non cumulabilità con gli incentivi:</p>
<p>&#8211; di natura economica (ad esempio, quello per “giovani genitori” o quello previsto dal programma “Garanzia Giovani;</p>
<p>&#8211; di natura contributiva (come lo sgravio del 50% dei contributi per assunzione di over 50 e donne).</p>
<p><strong>Condizioni per l’accesso al beneficio</strong></p>
<p>Sono previste delle condizioni generali che occorre rispettare per la fruizione degli incentivi. Precisamente:</p>
<ul>
<li>quelle stabilite dall’art. 31 del D. Lgs. 150/2015:</li>
</ul>
<ol>
<li>a) gli incentivi non spettano se l&#8217;assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all&#8217;assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;</li>
<li>b) gli incentivi non spettano se l&#8217;assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell&#8217;utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l&#8217;utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;</li>
<li>c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l&#8217;utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l&#8217;assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all&#8217;assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;</li>
<li>d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest&#8217;ultimo in rapporto di collegamento o controllo;</li>
<li>e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all&#8217;assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all&#8217;utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all&#8217;utilizzatore;</li>
</ol>
<ul>
<li>il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (al cui rispetto è subordinato il rilascio del DURC);</li>
<li>rispetto del regime “de minimis” in materia di aiuti di stato secondo le normative europee (ad eccezione del caso in cui l’assunzione realizzi un incremento netto occupazionale).</li>
</ul>
<p><strong>Domanda dell’incentivo</strong></p>
<p>La domanda deve essere presentata telematicamente all’Inps, per le assunzioni che intendono effettuarsi oppure che sono state già effettuate nel periodo previsto. L’ente previdenziale prenderà in considerazione le domande in base all’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.</p>
<p>L’esonero riconosciuto dall’Inps verrà fruito esclusivamente tramite conguaglio del relativo credito nel flusso Uniemens.</p>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi si intende che il lavoratore non deve aver prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato delle durata di almeno 6 mesi, ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (rispettivamente 4.800 euro e 8.000 euro).</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/lincentivo-per-loccupazione-al-sud/">L’INCENTIVO PER L’OCCUPAZIONE AL SUD</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Collocamento Obbligatorio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 14:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Rinnovi Contratti di Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologie Contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[Assunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Collocamento]]></category>
		<category><![CDATA[Convenzioni]]></category>
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		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Decreto Legislativo n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, introduce delle novità in materia di: inserimento mirato delle persone con disabilità (collocamento obbligatorio); costituzione e gestione del rapporto di lavoro; salute e sicurezza sul lavoro; sistema sanzionatorio. Nella presente informativa esporremo le modifiche apportate alla legge n. 68/1999 che disciplina il collocamento obbligatorio, Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto Legislativo n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, introduce delle novità in materia di:</p>
<ul>
<li>inserimento mirato delle persone con disabilità (collocamento obbligatorio);</li>
<li>costituzione e gestione del rapporto di lavoro;</li>
<li>salute e sicurezza sul lavoro;</li>
<li>sistema sanzionatorio.</li>
</ul>
<p>Nella presente informativa esporremo le modifiche apportate alla legge n. 68/1999 che disciplina il collocamento obbligatorio, rinviando alla successiva informativa la trattazione degli altri argomenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Inserimento mirato delle persone con disabilità</em></strong><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong>Linee guida</strong></p>
<p>È previsto che, entro 180 giorni dalla entrata in vigore del decreto in esame (quindi entro la fine del mese di marzo 2016), il Ministero del Lavoro definirà, con uno o più decreti, le linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, nel rispetto dei princìpi individuati dallo stesso decreto tra cui rientra l’istituzione di un <em>responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro</em>.</p>
<p><strong>Campo di applicazione</strong></p>
<p>Viene esteso l’ambito di applicazione della Legge n. 68/1999 ai lavoratori che percepiscono l&#8217;assegno di invalidità per accertamento da parte dell&#8217;Inps di una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro, a causa di infermità fisica o mentale. Tale grado di invalidità è, infatti, superiore a quello minimo necessario per l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio (pari al 45%).</p>
<p><strong>Assunzioni obbligatorie &#8211; Quote di riserva</strong></p>
<p>Dal 1° gennaio 2017, l’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori disabili per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti non è più subordinata all’effettuazione di una “nuova assunzione”, intendendo per tale quella che risulta “aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio” e che, pertanto, realizza un effettivo incremento dell’organico aziendale.</p>
<p>Ciò significa che l’obbligo di assunzione del disabile troverà applicazione contestualmente al raggiungimento del limite di 15 lavoratori computabili e non più dal 16° lavoratore assunto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Criteri di computo della quota di riserva</strong></p>
<p>È inserita una nuova disposizione la quale prevede che i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite collocamento obbligatorio, siano computati nella quota di riserva nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. n.915/78, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi</strong></p>
<p>È stata riscritta la norma, poco chiara, relativa alla procedura di esonero dei datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. L’esonero totale dall’obbligo di assunzione di disabili sulla base di un’autocertificazione del datore di lavoro è automatica a fronte del pagamento di un contributo di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto, da effettuare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili secondo le modalità che saranno definite dal Ministero del Lavoro.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Modalità delle assunzioni obbligatorie</strong></p>
<p>Il decreto innanzitutto precisa che l’assunzione delle persone disabili può avvenire con le seguenti modalità:</p>
<ul>
<li>richiesta nominativa, indicando cioè agli uffici competenti il nome del lavoratore del quale si richiede l’avviamento, oppure</li>
<li>stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11 della Legge n. 68/1999.</li>
</ul>
<p>La novità consiste nel fatto che l’assunzione per chiamata nominativa, fino ad oggi limitata ad alcune aziende, viene estesa a tutti i datori di lavoro privati a prescindere dal numero degli occupati.</p>
<p>Viene inoltre introdotta la possibilità di far precedere la richiesta nominativa con la richiesta di pre-selezione, al servizio competente, delle persone con disabilità che aderiscono alla specifica occasione di lavoro in base alle qualifiche concordate, ferma restando, per il datore di lavoro, la facoltà di scelta all’interno delle candidature.</p>
<p>Nel caso in cui non si proceda all’assunzione secondo le modalità suddette, entro il termine di 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l&#8217;ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Elenchi e graduatorie</strong></p>
<p>Le persone disabili iscritte nell’elenco tenuto dai servizi per il collocamento obbligatorio della provincia di appartenenza, può iscriversi nell&#8217;elenco di altro servizio di altra provincia, previa cancellazione dall&#8217;elenco di provenienza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Richieste di avviamento</strong></p>
<p>Il decreto dispone l’istituzione, nella Banca dati politiche attive e passive (art. 8, DL n. 76/2013), di una specifica sezione denominata “Banca dati del collocamento mirato” che raccoglie le informazioni relative ai datori di lavoro obbligati ed ai lavoratori interessati, al fine di razionalizzare la raccolta dei dati sul collocamento mirato, semplificare gli adempimenti e rafforzare i controlli.</p>
<p>La suddetta “Banca dati” è alimentata, in particolare, dall’INPS, dall’INAIL e dalle Regioni/Province autonome.</p>
<p>I datori di lavoro trasmetteranno alla nuova “Banca dati del collocamento mirato” il prospetto informativo telematico dei lavoratori disabili in servizio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Convenzioni di inserimento lavorativo</strong></p>
<p>Alla scadenza della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 12bis<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> della L. N. 68/1999, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla legge stessa, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può, tra l’altro, assumere il disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, ormai non più legata alla classe dimensionale. In tal caso si potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nei limiti delle disponibilità previste, ma senza più diritto di prelazione nell’assegnazione delle risorse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Incentivi alle assunzioni</strong></p>
<p>Il decreto interviene sugli incentivi previsti per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità, incrementando la loro misura e limitando il periodo di concessione degli stessi.</p>
<p>Più precisamente, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2016, sia in caso di chiamata diretta sia con convenzione, è prevista l’erogazione, per un periodo di 36 mesi, di un incentivo pari al:</p>
<ul>
<li>70% (in precedenza 60%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in caso di assunzione a tempo indeterminato di un soggetto con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria delle tabelle annesse al DPR n. 915/1978;</li>
<li>35% (in precedenza 25%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in caso di assunzione a tempo indeterminato di un soggetto con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle tabelle annesse al DPR n. 915/1978.</li>
</ul>
<p>Inoltre, viene previsto un incentivo per 60 mesi pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in caso di assunzione di persone con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%:</p>
<ul>
<li>con contratto a tempo indeterminato, oppure</li>
<li>con contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi (per tutta la durata dello stesso).</li>
</ul>
<p>L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili ed è riconosciuto dall’INPS, in base alle risorse disponibili, secondo l’ordine di presentazione delle apposite domande telematiche. Pertanto, l’incentivo viene erogato direttamente dall’INPS e non più per il tramite delle Regioni/Province autonome al datore di lavoro.</p>
<p>L’incentivo sarà fruibile anche dai datori di lavoro privati che, pur non essendovi tenuti, assumano lavoratori disabili e ne facciano domanda.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ai sensi dell’art. 12 bis della legge n. 68/99, i datori di lavoro privati, obbligati ad assumere persone con disabilità, definiti “soggetti conferenti” possono stipulare una convenzione con i Centri per l’impiego e una cooperativa sociale di tipo B o un’impresa sociale o altro datore di lavoro privato (anche non obbligato), definiti “soggetti destinatari”. In virtù di tale convenzione il solo lavoratore con disabilità che presenti particolare caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, è assunto dai soggetti destinatari, che si impegnano, per almeno tre anni, ad averlo alle loro dipendenze a fronte dell’obbligo da parte del datore di lavoro obbligato di affidar loro commesse per un ammontare non inferiore alla copertura dei costi, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti  dall’applicazione della parte normativa e contributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/collocamento-obbligatorio/">Collocamento Obbligatorio</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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