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	<title>Lavoro Notturno - Birtolo &amp; Partners</title>
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	<description>Consulenti del lavoro</description>
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	<title>Lavoro Notturno - Birtolo &amp; Partners</title>
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		<title>LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO PREVISTE PER L’ANNO 2018</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 09:52:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa sul Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro Notturno]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Posto di Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[Per il 2018 sono previste una serie di novità in materia di lavoro, tra le quali quelle introdotte dalla Legge di Bilancio, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, di seguito esposte. Assunzione di disabili Dal 1° gennaio 2018 è abrogato il regime di favore previsto per i datori di lavoro che occupano da 15 Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per il 2018 sono previste una serie di novità in materia di lavoro, tra le quali quelle introdotte dalla Legge di Bilancio, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, di seguito esposte.</p>
<p><u>Assunzione di disabili</u></p>
<p>Dal 1° gennaio 2018 è abrogato il regime di favore previsto per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, in forza del quale sono obbligati ad assumere un lavoratore disabile soltanto in caso di una “nuova assunzione”, intendendosi per tale quella che risulta “aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio computabili”, pertanto, l’obbligo assunzionale sorgerà contestualmente al raggiungimento della soglia dei 15 dipendenti. Di conseguenza, i suddetti datori di lavoro sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal 1° gennaio 2018, quindi entro il 1° marzo 2018, e non più entro i 12 mesi successivi alla data della nuova assunzione determinante l’incremento dell’organico aziendale<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p>Relativamente all’invio del prospetto informativo, il Ministero del lavoro ha avuto modo di ricordare che si deve prendere a riferimento la situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente e che il prospetto non va presentato solo se i datori di lavoro non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Pertanto, i datori di lavoro privati appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2017, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2018, del prospetto informativo, mentre sono tenuti a farlo se è cambiata la loro base occupazionale.</p>
<p><u>Incentivo assunzione giovani</u></p>
<p>Viene introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2018 l’incentivo, reso strutturale, per i datori di lavoro che assumono dal 1 gennaio 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti soggetti con età inferiore a 30 anni, che consiste:</p>
<ul>
<li>in un esonero contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,</li>
<li>per un periodo massimo di 36 mesi,</li>
<li>nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.</li>
</ul>
<p>Limitatamente all’anno 2018, l’incentivo verrà riconosciuto anche per le assunzioni di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, a parità di altre condizioni. Dal 1° gennaio 2019, quindi, l’incentivo sarà limitato all’assunzione solo di giovani fino a 29 anni (e 364 giorni).</p>
<p>La condizione per accedere all’incentivo è che il giovane, oltre a possedere il requisito dell’età, non debba aver mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro che lo assume o con altri datori di lavoro. Viene, però, espressamente previsto che eventuali periodi di apprendistato, svolti presso altri datori di lavoro, non proseguiti con contratto a tempo indeterminato, non sono ostativi per l’accesso al beneficio.</p>
<p>Oltre ai principi generali stabiliti dalla legge per la fruizione degli incentivi, il beneficio in esame non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore. Non solo, è prevista la perdita dell’incentivo, e il conseguente recupero di quanto fruito, se entro i 6 mesi dall’assunzione agevolata venga licenziato per giustificato motivo oggettivo:</p>
<ul>
<li>il giovane lavoratore portatore dell’incentivo stesso,</li>
<li>oppure un altro lavoratore nella stessa unità produttiva del giovane.</li>
</ul>
<p>Rispetto alle discipline riguardanti gli esoneri contributivi introdotti dalle precedenti Leggi di Bilancio, è prevista una portabilità dell’incentivo per la parte residua. Precisamente, qualora per un giovane lavoratore l’incentivo sia stato fruito parzialmente in quanto il rapporto di lavoro per qualche ragione sia cessato, il nuovo datore di lavoro che lo assume successivamente potrà fruire dell’incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.</p>
<p>L’incentivo trova applicazione anche nei seguenti casi.</p>
<ol>
<li>Prosecuzione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto: in tale ipotesi l’esonero al 50% dei contributi previdenziali si applica per un periodo massimo di un anno, precisamente dal mese successivo ai 12 mesi decorsi dalla conferma in servizio dell’apprendista durante i quali si continua ad applicare l’aliquota contributiva agevolata prevista per gli apprendisti (10%).</li>
<li>Trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell’età al momento della trasformazione.</li>
</ol>
<p>L’incentivo non trova applicazione invece:</p>
<ul>
<li>per i datori di lavoro domestico;</li>
<li>per le assunzioni con contratto di apprendistato.</li>
</ul>
<p>È stabilita, inoltre, la incumulabilità dell’incentivo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dalla normativa vigente.</p>
<p>Il disegno di legge prevede che l’esonero in esame sia riconosciuto, ferme restando tutte le altre condizioni suddette, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all&#8217;INAIL, ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall&#8217;acquisizione del titolo di studio:</p>
<ol>
<li>studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;</li>
<li>studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.</li>
</ol>
<p>Tale previsione abroga la disposizione con cui tale ultima agevolazione era stata introdotta dalla legge di Stabilità del 2017, che limitava l’incentivo alle assunzioni intervenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.</p>
<p><strong><u>Agevolazioni per assunzione di donne vittime di violenza di genere</u></strong></p>
<p>Le cooperative sociali che assumono donne vittime di violenze di genere, il cui status di vittima sia debitamente certificato dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, hanno diritto ad un’agevolazione per un periodo massimo di 36 mesi sulle somme dovute ai fini previdenziali e assistenziali. Le assunzioni incentivate sono quelle effettuate a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.</p>
<p><strong><u> </u><u>Premio nascite</u></strong></p>
<p>Nell’ambito delle misure a sostegno della famiglia e della maternità, viene esteso anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 l’assegno di 960 euro annui che:</p>
<ul>
<li>è erogato direttamente dall’INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell’interessato);</li>
<li>non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR);</li>
<li>è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.</li>
</ul>
<p><strong><u>Obbligo pagamento tracciabile delle retribuzioni</u></strong></p>
<p>A decorrere dal 1° luglio 2018, per tutti i rapporti di lavoro, ad eccezione del lavoro domestico, i datori di lavoro non potranno più pagare le retribuzioni con denaro contante ma mediante i seguenti strumenti tracciabili:</p>
<ul>
<li>bonifico bancario (sul c/c identificato dall’IBAN del lavoratore);</li>
<li>strumenti di pagamento elettronico;</li>
<li>pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;</li>
<li>assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento.</li>
</ul>
<p>Al riguardo è precisato che la firma del lavoratore apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione, inoltre, viola l’obbligo in parola a cui si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.</p>
<p><strong><u>Aliquote contributive Gestione Separata INPS</u></strong></p>
<p>Per il 2018 sono previste le seguenti aliquote contributive in funzione delle seguenti tipologie di soggetti:</p>
<ul>
<li>34,23% (di cui 33,00% IVS, 0,72% malattia, maternità, ANF, 0,51% Dis-Coll) per i soggetti iscritti esclusivamente alla gestione separata, non pensionati e non titolari di partita IVA, a cui è applicabile la DIS-COLL (tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, contratti in essere alla data del 24.6.2015, dottorati di ricerca assegno borsa di studio; amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatori di società, collaboratori di giornali, riviste enciclopedie e simili );</li>
<li>33,72% (di cui 33,00% IVS, 0,72% malattia, maternità, ANF) per i soggetti iscritti esclusivamente alla gestione separata, non pensionati e non titolari di partita IVA, a cui non si applica la DIS-COLL (componenti commissioni e collegi, amministratori di enti locali, venditori porta a porta per compensi superiori a € 5.000, autonomi occasionali per compensi superiori a € 5.000, associati in partecipazione con contrati in essere al 24.6.2015, medici in formazione specialistica;</li>
<li>25,72% (di cui 25,00% IVS, 0,72% malattia, maternità, ANF) per gli autonomi titolari di partita IVA senza altra copertura previdenziale obbligatoria;</li>
<li>24% per pensionati o titolari di altra tutela pensionistica obbligatoria.</li>
</ul>
<p>Resta ferma la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3.</p>
<p>Le suddette aliquote si applicano, ai soggetti interessati, fino al raggiungimento del massimale di reddito non ancora noto per il 2018.</p>
<p><strong><u>Abbonamenti trasporto pubblico</u></strong></p>
<p>Con una modifica al Testo unico delle imposte e dei redditi la legge di Bilancio ha previsto:</p>
<ul>
<li>il riconoscimento della detrazione del 19% sulle spese sostenute, anche nell’interesse di soggetti a carico, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale/regionale e interregionale per un importo non superiore a euro 250,00;</li>
<li>la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti, dal datore di lavoro, o le spese da quest’ultimo sostenute, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei suoi familiari.</li>
</ul>
<p><strong><u>Credito di imposta per le spese di formazione</u></strong></p>
<p>Viene introdotta una specifica misura per incentivare gli investimenti nelle risorse umane, che prevede un credito di imposta per le imprese che effettuano la formazione dei propri dipendenti nei campi delle conoscenze delle tecnologie informatiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.</p>
<p>Il credito di imposta, pari al 40% del costo aziendale del personale occupato in tali attività formative, è utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui si sostengono i costi per la formazione. Si sottolinea inoltre che:</p>
<ul>
<li>è riconosciuto fino ad un massimo annuo di 300.000 euro per ciascun beneficiario per le suddette attività di formazione convenute mediante contratti collettivi aziendali o territoriali;</li>
<li>non concorre alla formazione del reddito/base imponibile IRAP;</li>
<li>viene concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento UE n. 651/2014 “Regime di aiuti alla formazione”.</li>
</ul>
<p>È comunque demandato ad apposito decreto del MISE, l’adozione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, delle disposizioni attuative necessarie (documentazione richiesta, effettuazione dei controlli e cause di decadenza dal beneficio).</p>
<p><u>Bonus 80 euro</u></p>
<p>Modificando il Testo unico delle imposte e dei redditi relativamente al c.d “bonus Renzi” di 80 euro, è confermato l’aumento di euro 600,00 delle soglie di reddito massimo, mentre rimane invariata l’entità pari a euro 960 annue.</p>
<p><u>Contributo di licenziamento</u></p>
<p>Dal 1° gennaio 2018 è raddoppiato il contributo di licenziamento, la cui aliquota è innalzata all’82% per ogni licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria.</p>
<p><u>Lavori usuranti</u></p>
<p>La Legge di Bilancio, in materia di accesso anticipato al trattamento pensionistico per i lavoratori che svolgono lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, ha disposto che, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, ai fini del riconoscimento dei requisiti previsti per la definizione di “lavoratori notturni a turni”, i giorni lavorativi effettivamente svolti dai lavoratori debbano essere conteggiati moltiplicandoli per il coefficiente “1,5”.</p>
<p><u>Proroga sospensione/rateizzazione versamenti sisma centro Italia</u></p>
<p>A favore dei soggetti residenti nei territori colpiti dal terremoto dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), diversi dai titolari di reddito d’impresa/lavoro autonomo/esercenti attività agricole, è disposta l’ulteriore proroga al 31 maggio 2018 (in precedenza 16 febbraio 2018) della ripresa dei versamenti tributari sospesi, anche mediante rateizzazione, decorrente dal 31 maggio 2018, fino ad un massimo di 24 (in precedenza 9) rate mensili di pari importo.</p>
<p>Inoltre, qualora abbiano subìto nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l&#8217;assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.</p>
<p><u>Ape &#8211; Anticipo finanziario a garanzia pensionistica</u></p>
<p>L’istituto dell’Ape rappresenta, come noto, un prestito volto a permettere l’uscita dal mondo del lavoro a tutti i soggetti, che pur non avendo ancora raggiunto il requisito pensionistico di cui alla Legge Fornero, residuino un massimo di 3 anni e 7 mesi dal suo raggiungimento.</p>
<p>Al riguardo viene precisato che:</p>
<ul>
<li>per quanto attiene i requisiti di tipo oggettivo, il prestito corrisposto ai soggetti destinatari avrà scadenza al 31 dicembre 2019;</li>
<li>con riferimento ai requisiti di tipo soggettivo, ai soggetti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa/risoluzione consensuale o che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, sono aggiunti coloro che si trovino in stato di disoccupazione per scadenza del termini del rapporto a tempo determinato se nei 36 mesi precedenti la cessazione abbiamo avuto almeno 18 mesi di lavoro dipendente;</li>
<li>le attività di assistenza ai sensi della Legge n. 104/1992, che danno diritto alla relativa indennità possono essere rese a favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ed anche nei confronti di parenti o affini di secondo grado purché conviventi e qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbia compiuto i 70 anni di età o sia essa stessa affetta da patologie invalidanti, ovvero deceduta o mancante; ai fini dell’accesso all’indennità già riconosciuta, interviene una riduzione di 6 mesi per ogni figlio, dei requisiti contributivi di accesso per le donne, nel limite massimo di due anni;</li>
<li>l’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 (in precedenza “sei anni in via continuativa”) attività lavorative, per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un&#8217;anzianità contributiva di almeno 36 anni;</li>
<li>ai fini dell’accesso all’indennità già riconosciuta, interviene una riduzione di 6 mesi per ogni figlio, dei requisiti contributivi di accesso per le donne, nel limite massimo di due anni.</li>
</ul>
<p><u>Rita – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata</u></p>
<p>Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio consistono nella:</p>
<ul>
<li>abolizione del requisito anagrafico di almeno 63 anni di età;</li>
<li>iscrizione ad una forma complementare;</li>
<li>possibilità di proporre domanda nel caso di perdita del lavoro ad un massimo di 5 anni dalla maturazione del diritto a pensione;</li>
<li>la possibilità di proporre domanda per i lavoratori disoccupati da 24 mesi.</li>
</ul>
<p>Restano fermi gli altri requisiti, ossia, possedere un minimo di 20 anni di contributi, maturare entro 3 anni e sette mesi dall’accesso il diritto alla pensione di vecchiaia, essere iscritti ad un’assicurazione generale obbligatoria.</p>
<p><u>Previdenza complementare</u></p>
<p>Legge di Bilancio 2018 ha ridefinito le regole di versamento di contribuzione alla previdenza complementare.</p>
<p>Salvo quanto diversamente espresso dal lavoratore, qualora la contrattazione collettiva o norme di legge disciplinino il versamento di contributi aggiuntivi a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018.</p>
<p>Tale modalità di versamento sarà utilizzata anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio TFR alla previdenza complementare.</p>
<p>Nel caso in cui il dipendente sia invitato, contrattualmente e normativamente, ad effettuare una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l’individuazione del fondo si applicano le ordinarie modalità di conferimento previste dalla disciplina della previdenza complementare in caso di modalità tacita di adesione, tranne il caso in cui il lavoratore risultasse già in precedenza iscritto ad una forma di previdenza complementare negoziale: nell’eventualità la contribuzione aggiuntiva andrà conferita a tale fondo.</p>
<p>Il conferimento della contribuzione aggiuntiva ai fondi territoriali decorrerà trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018. Prima della scadenza del predetto termine, i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi pensione negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.</p>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> L’entrata in vigore della nuova disposizione era stata prevista per il 1° gennaio 2017, successivamente rinviata al 1° gennaio 2018</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/le-novita-in-materia-di-lavoro-previste-per-lanno-2018/">LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO PREVISTE PER L’ANNO 2018</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Conciliazione per le esigenze di cura</title>
		<link>https://www.studiobirtolo.it/conciliazione-per-le-esigenze-di-cura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conciliazione-per-le-esigenze-di-cura</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 14:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoratrici Madri]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologie Contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[Base oraria]]></category>
		<category><![CDATA[Congedo]]></category>
		<category><![CDATA[Congedo Maternità]]></category>
		<category><![CDATA[Congedo Parentale]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione Separata]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoratori Autonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro Notturno]]></category>
		<category><![CDATA[Liberi Professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[Paternità]]></category>
		<category><![CDATA[Telelavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[Con il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, il Governo è intervenuto sul Testo Unico della disciplina in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, introducendo una serie di novità riguardanti: la tutela della maternità delle lavoratrici, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro per la generalità dei lavoratori.   Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, il Governo è intervenuto sul Testo Unico della disciplina in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, introducendo una serie di novità riguardanti:</p>
<ul>
<li>la tutela della maternità delle lavoratrici,</li>
<li>la conciliazione dei tempi di vita e lavoro per la generalità dei lavoratori.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di seguito l’analisi delle singole disposizioni suddivise per istituto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong><em>Congedo di maternità</em></strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>In merito alla disciplina del congedo di maternità le nuove disposizioni, che <strong>si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015</strong>, sono le seguenti.</p>
<ul>
<li>E’ previsto il divieto di adibire al lavoro anche durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta; tali giorni si aggiungeranno al periodo di congedo di maternità successivo al parto anche qualora il periodo complessivo di congedo (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto) superi il limite complessivo di cinque mesi.</li>
</ul>
<ul>
<li>Possibilità di richiedere la sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino; tale facoltà, concessa anche in caso di adozione o affidamento del minore, può essere esercitata una sola volta per ogni figlio ed è subordinata alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell&#8217;attività lavorativa.</li>
</ul>
<ul>
<li>L’indennità di maternità è corrisposta anche alle lavoratrici licenziate, durante i periodi di congedo di maternità, per colpa grave integrante giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong><em>Congedo di paternità</em></strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Relativamente al congedo di paternità è stato previsto che:</p>
<ul>
<li>il padre ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, oltre ai casi già previsti (morte o grave infermità della madre ovvero abbandono, nonchè affidamento esclusivo del bambino al padre), anche nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma e abbia diritto di fruire dell’indennità giornaliera prevista per tale categoria;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>l’indennità giornaliera suddetta spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all&#8217;INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.</li>
</ul>
<p>In via strutturale, quindi <strong>non sperimentale</strong>, è previsto invece che:</p>
<ul>
<li>anche qualora la madre non sia lavoratrice, il lavoratore ha diritto di fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità, se durante il periodo di permanenza all’estero per adozione internazionale del minore, non ha richiesto o ha richiesto solo in parte il congedo di paternità; in tal caso l&#8217;ente autorizzato che ha ricevuto l&#8217;incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all&#8217;estero del lavoratore.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong><em>Congedo parentale</em></strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il decreto in esame prevede che le misure previste in materia di congedo parentale si <strong>applichino in via sperimentale per il solo anno 2015 </strong>e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015. Quindi, tenuto conto che il citato decreto è entrato in vigore il 25 giugno 2015 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), le nuove disposizioni trovano applicazione <strong>per le giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le novità sono le seguenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong><em>Elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale</em></strong></li>
</ul>
<p>Il congedo parentale di ciascun genitore può essere fruito sino ai 12 anni di vita del bambino (e non più 8 anni di vita), pertanto, dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente può fruire di periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Resta invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale (limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La norma trova trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Pertanto, per l’anno 2015, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall&#8217;ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il congedo non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni (prima erano quindici) indicando l&#8217;inizio e la fine del periodo di congedo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Poichè la misura è sperimentale si riporta un esempio che distingue le ipotesi di applicabilità della stessa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Esempio: domanda presentata il 15 dicembre 2015, per la fruizione di congedo parentale dal 20 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016:</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Caso 1 &#8211; il figlio compie gli 8 anni dopo il 10 gennaio 2016 – il periodo, in presenza dei requisiti di legge, è fruibile interamente (su tale domanda infatti è ininfluente l’estensione del limite fino a 12 anni).</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Caso 2 &#8211; il figlio, alla data del 20 dicembre 2015 ha già compiuto 8 anni &#8211; il periodo, in presenza dei requisiti di legge, è fruibile in parte, per il periodo dal 20 al 31 dicembre 2015 (la riforma infatti trova applicazione, al momento, per i periodi di congedo fruiti entro il 31 dicembre 2015.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<ul>
<li><strong><em>Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali di indennizzo del congedo parentale</em></strong></li>
</ul>
<p>Il genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto all’indennità di congedo parentale, pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruiti entro i 6 anni di vita del bambino oppure entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.</p>
<p>Quindi, l’attuale disciplina comporta che anche i periodi di congedo parentale fruiti dai 3 a 6 anni siano indennizzati a prescindere dal reddito del genitore richiedente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Esempio: genitore di un figlio che ha 5 anni, per il quale residuino ancora periodi di congedo parentale. Questi periodi residui, se fruiti tra il 25 giugno ed il 31 dicembre 2015, danno diritto all’indennità al 30% purché i periodi di congedo fruiti da entrambi i genitori non superino i 6 mesi. Se la fruizione dei periodi supera i 6 mesi complessivi tra i genitori, il congedo è indennizzabile subordinatamente alle condizioni di reddito.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Si precisa che:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>i periodi di congedo parentale <em>ulteriori</em> rispetto al menzionato limite di 6 mesi, oppure <em>fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni</em> di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera <em>a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l&#8217;importo del trattamento minimo di pensione a carico dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria</em>;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>i periodi di congedo parentale <em>fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni</em> di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato <em>non sono in alcun caso indennizzati.</em></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong><em>Congedo parentale su base oraria</em></strong></li>
</ol>
<p>Il decreto introduce un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale. In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto.</p>
<p>Il termine di preavviso al datore di lavoro è di due giorni e deve essere indicato l’inizio e la fine del periodo di congedo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La riforma prevede, inoltre, l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. La riforma in esame ha <strong>natura sperimentale</strong> ed è quindi attualmente in vigore <strong>per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Le disposizioni relative all’elevazione dei periodi descritti nel paragrago precedente trovano, applicazione anche nel caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria.</p>
<ol>
<li><strong><em>Lavoro notturno</em></strong></li>
</ol>
<p>Ai casi di soggetti non obbligati a prestare lavoro notturno si aggiunge la seguente ipotesi:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall&#8217;ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.</li>
</ul>
<p>La suddetta previsione non è sperimentale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong><em>Iscritti alla gestione separata </em></strong></li>
</ol>
<p>Sono previste, <strong>in via sperimentale per il solo anno 2015</strong>, le seguenti disposizioni:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>in caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata spetta, sulla base di idonea documentazione, un&#8217;indennità per i cinque mesi successivi all&#8217;effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla Gestione separata, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all&#8217;indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla Gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong><em>Lavoratori autonomi</em></strong></li>
</ul>
<p>Le disposizioni riguardanti le lavoratrici autonome ora sono rivolte in generale ai lavoratori autonomi e si applicano <strong>in via sperimentale per il solo anno 2015</strong>. Le novità sono le seguenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>L&#8217;indennità giornaliera di maternità prevista per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole spetta anche al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre; tale indennità è erogata previa domanda all’Inps, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni previste. In caso di abbandono il padre lavoratore autonomo ne rende dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>L’indennità suddetta spetta anche in caso di adozione o affidamento, previa presentazione di idonea documentazione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong><em>Liberi professionisti</em></strong></li>
</ul>
<p>Le disposizioni riguardanti le libere professioniste ora sono rivolte in generale ai liberi professionisti e le novità, <strong>non sperimentali</strong>, sono le seguenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>L’indennità di maternità prevista per le libere professioniste viene riconosciuta anche al al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre; tale indennità è erogata previa domanda al competente ente previdenziale corredata dalla certificazione relativa alle condizioni previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>L’indennità suddetta spetta anche in caso di adozione o affidamento, previa presentazione di idonea documentazione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>L’indennità in esame, previa presentazione di idonea documentazione, spetta anche in caso di adozione o affidamento. La domanda deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall&#8217;ingresso del minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l&#8217;inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong><em>Telelavoro</em></strong></li>
</ol>
<p>I datori di lavoro privati che facciano ricorso all&#8217;istituto del telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l&#8217;applicazione di particolari normative e istituti.</p>
<ol>
<li><strong><em>Contribuzione figurativa</em></strong></li>
</ol>
<p>La fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal settimo anno di vita in poi si applicano le disposizioni riguardanti la retribuzione convenzionale, la integrabilità con riscatto o i versamenti volontari.</p>
<ol>
<li><strong><em>Congedo per le donne vittime di violenza di genere</em></strong></li>
</ol>
<p>È prevista, <strong>in via sperimentale per il 2015</strong>, una disciplina riguardanti i congedi per le donne vittime di violenza di genere.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nell’ambito di applicazione di tale disciplina rientrano:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>le dipendenti di datore di lavoro privato, con esclusione del lavoro domestico,</li>
<li>le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,</li>
</ul>
<p>inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È previsto per esse il diritto il diritto di astenersi dal lavoro (diritto alla sospensione del rapporto per le collaboratrici) per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. Durante tale periodo la lavoratrice ha diritto a percepire un&#8217;indennità corrispondente all&#8217;ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Tale periodo, inoltre, è computato ai fini dell&#8217;anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.</p>
<p>L&#8217;indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ai fini dell&#8217;esercizio del diritto in esame, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l&#8217;indicazione dell&#8217;inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione richiesta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell&#8217;arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell&#8217;orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La lavoratrice dipendente da datore di lavoro privato ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il decreto fa comuque rinvio alla contrattazione collettiva nel caso siano previste disposizioni più favorevoli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cordiali saluti.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/conciliazione-per-le-esigenze-di-cura/">Conciliazione per le esigenze di cura</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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