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	<title>Permessi - Birtolo &amp; Partners</title>
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	<description>Consulenti del lavoro</description>
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	<title>Permessi - Birtolo &amp; Partners</title>
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		<title>LAVORO AGILE – WELFARE AZIENDALE 2021 – CONTRIBUZIONE A FINI PENSIONISTICI NEI CASI DI PART TIME VERTICALE O CICLICO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 07:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ammortizzatori Sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa sul Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro agile]]></category>
		<category><![CDATA[Permessi]]></category>
		<category><![CDATA[permessi L. 104/1992]]></category>
		<category><![CDATA[RIMBORSO SPESE]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
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					<description><![CDATA[Si espongono di seguito alcune novità e chiarimenti intervenuti nelle seguenti materie: lavoro agile e rimborso spese al lavoratore; lavoro agile e fruizione dei permessi a ore; welfare aziendale per l’anno 2021; contribuzione a fini pensionistici nei casi di part time verticale o ciclico.     Lavoro agile e rimborso spese al lavoratore L’Agenzia delle Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si espongono di seguito alcune novità e chiarimenti intervenuti nelle seguenti materie:</p>
<ul>
<li>lavoro agile e rimborso spese al lavoratore;</li>
<li>lavoro agile e fruizione dei permessi a ore;</li>
<li>welfare aziendale per l’anno 2021;</li>
<li>contribuzione a fini pensionistici nei casi di part time verticale o ciclico.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><em> </em></p>
<ol>
<li><em>Lavoro agile e rimborso spese al lavoratore</em></li>
</ol>
<p>L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha affermato che le somme corrisposte a titolo di rimborso spese ai propri dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, non siano imponibili ai fini IRPEF, non costituendo reddito da lavoro dipendente. I dipendenti, infatti, affrontano consumi nell&#8217;interesse esclusivo del datore di lavoro (ad esempio, energia elettrica, carta per stampe, costi per i servizi igienici, utilizzo climatizzatore o riscaldamento). L’erogazione di somme a titolo di rimborso, anche se corrisposte dal datore di lavoro, non costituiscono un arricchimento in capo al beneficiario, ma si configurano quale mera reintegrazione patrimoniale di un costo sostenuto nell&#8217;esclusivo interesse del datore di lavoro stesso.</p>
<p>L&#8217;Agenzia precisa altresì che, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell&#8217;ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all&#8217;uso nell&#8217;interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall&#8217;imposizione. Al riguardo, nella Risoluzione n. 74/E/2017, l’Agenzia ha affermato che, qualora il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, le spese sostenute dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere determinate in base a elementi oggettivi e documentalmente accertabili al fine di evitare che il rimborso ricorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><em>Lavoro agile e fruizione permessi ex L. 104/1992</em></li>
</ol>
<p>L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto per fornire un importante chiarimento in materia di fruibilità frazionata ad ore dei permessi, quindi anche ex L. 104/1992, durante il lavoro agile (<em>smart working</em>). Se da un lato, infatti, per definizione il lavoro agile è svincolato da vincoli di orario di lavoro, dall’altro non si può escludere la possibilità della fruibilità frazionata ove il lavoratore ritenga che le proprie esigenze di conciliazione vita-lavoro non siano compatibili con la propria organizzazione in modalità agile.</p>
<p>Diversamente, ove si ritenga che l’esigenza personale potrà essere soddisfatta durante la propria</p>
<p>modulazione organizzativa dell’attività lavorativa, non sarà necessario ricorrere allo strumento del permesso orario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><em>Welfare aziendale 2021</em></li>
</ul>
<p>Un emendamento al nuovo Decreto Sostegni proroga anche per il 2021 l’aumento del tetto dell’esenzione fiscale dei fringe benefit previsti dall’articolo 51, comma 3, da 258,23 euro a 516,46 euro, una misura volta al sostegno sia del reddito dei lavoratori alla ripresa dei consumi interni, oltre a rappresentare un vantaggio fiscale per le imprese. Si tratta di beni e servizi che il datore di lavoro può riconoscere anche <em>ad personam</em>, quindi senza i vincoli che devono essere rispettati da altri strumenti di welfare aziendale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><em>Contribuzione a fini pensionistici nei casi di part time verticale o ciclico</em></li>
</ol>
<p>Sulla scorta dell’attuale consolidato orientamento giurisprudenziale, sia a livello europeo che nazionale, la Legge di Bilancio 2021 ha superato la questione riferita alla necessità che il contratto part-time di tipo verticale o ciclico non sia distinto dalla generalità dei rapporti di lavoro part-time al fine della valutazione dei periodi non lavorati nel calcolo dell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione.</p>
<p>La citata Legge, infatti, all’articolo 1, comma 350, stabilisce che “il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi, è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l&#8217;accesso al diritto alla pensione”.</p>
<p>L’INPS chiarisce che il riconoscimento dei periodi, a prescindere dalla loro collocazione temporale, trova applicazione relativamente ai contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in corso, ovvero esauriti, e per l’intero periodo di durata degli stessi. Rimane ferma la decorrenza della norma istitutiva del rapporto di lavoro part-time, l’articolo 5 del decreto-legge n. 726/1984; ne consegue che la disposizione in esame non può, in ogni caso, trovare applicazione con riferimento a periodi di lavoro che si collochino temporalmente prima dell’entrata in vigore del citato decreto-legge.</p>
<p>L’INPS precisa che sono esclusi, altresì, i periodi non lavorati e non retribuiti per sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione derivanti da causa diversa dal part-time.</p>
<p>La previsione normativa non determina conseguenze dal punto di vista della imposizione contributiva, ma rileva soltanto ai fini del calcolo dei periodi che saranno accreditati ai fini dell’anzianità contributiva utile al pensionamento.</p>
<p>A tal fine la Legge di Bilancio 2021 dispone che, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale. Da ciò discende che, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, tutte le settimane nell’ambito della durata dello stesso saranno valutate per intero, ai fini dell’anzianità di diritto, a condizione che la retribuzione accreditata nel periodo annuale di riferimento sia almeno pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno considerato; in difetto, verrà riconosciuto un numero di contributi pari al rapporto fra l’imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico vigente nello stesso anno, ai sensi e per gli effetti</p>
<p>dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983.</p>
<p>Conseguentemente l’anzianità contributiva dei periodi di attività svolta in part-time, ai fini della</p>
<p>misura della prestazione pensionistica, va imputata nel rispetto dei parametri in vigore, proporzionalmente all’orario di lavoro svolto, e determinata dal rapporto fra le ore retribuite in</p>
<p>ciascun anno solare e il numero delle ore settimanali previste dal contratto per i lavoratori a</p>
<p>tempo pieno.</p>
<p>Con riferimento ai contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico <em>in itinere, </em>in considerazione della non disponibilità di dette informazioni negli archivi dell’Istituto, sarà necessario che l’assicurato presenti domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.</p>
<p>La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro compilata secondo il</p>
<p>modello allegato alla circolare esplicativa INPS ovvero, da una dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del 2000, anch’esso allegato alla circolare dell’Istituto, sottoscritta dall’interessato, con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce. Ciò consentirà all’Istituto di procedere al relativo accredito riferito ai soli periodi non lavorati in ragione del contratto part-time di tipo verticale o ciclico.</p>
<p>Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico esauriti prima della data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, si intendono tali i contratti conclusi per cessazione del rapporto e quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all’entrata in vigore della medesima norma. Il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell&#8217;interessato corredata da idonea documentazione. L’interessato dovrà presentare domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità, allegando i modelli sopra citati e il contratto di lavoro.</p>
<p>In caso di azienda cessata il lavoratore produrrà un’autocertificazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 corredata dal contratto a tempo parziale stipulato tra le parti, da cui risulti l’articolazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso dovranno essere resi noti eventuali eventi sospensivi del rapporto di lavoro.</p>
<p>In caso in cui il lavoratore abbia più rapporti di lavoro con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, potrà presentare un’unica domanda allegando un modello di certificazione, con il relativo contratto di lavoro, per ogni datore di lavoro coinvolto.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/lavoro-agile-welfare-aziendale-2021-contribuzione-a-fini-pensionistici-nei-casi-di-part-time-verticale-o-ciclico/">LAVORO AGILE – WELFARE AZIENDALE 2021 – CONTRIBUZIONE A FINI PENSIONISTICI NEI CASI DI PART TIME VERTICALE O CICLICO</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>PERMESSI E CONGEDO STRAORDINARIO PER DISABILI, ESTESI AGLI UNITI CIVILMENTE E AI CONVIVENTI DI FATTO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 22:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tipologie Contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Disabili]]></category>
		<category><![CDATA[Permessi]]></category>
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					<description><![CDATA[La Legge n. 104/1992 è la legge che stabilisce i diritti fondamentali spettanti alle persone affette da handicap prevedendo, in ambito lavorativo, una serie di istituti in favore sia dei lavoratori dipendenti disabili che dei familiari disabili cui prestano assistenza. I soggetti titolari sono coloro che presentano una grave minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge n. 104/1992 è la legge che stabilisce i diritti fondamentali spettanti alle persone affette da handicap prevedendo, in ambito lavorativo, una serie di istituti in favore sia dei lavoratori dipendenti disabili che dei familiari disabili cui prestano assistenza.</p>
<p>I soggetti titolari sono coloro che presentano una grave minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che ne riduce l’autonomia personale in modo da rendere necessaria un’assistenza permanente e continuativa.</p>
<p>In presenza di tale condizione è possibile beneficiare delle seguenti agevolazioni:</p>
<ul>
<li>tre giorni di permesso mensili coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa (art. 33, co. 3, L. 104/1992);</li>
<li>congedo straordinario della durata massima di due anni (art. 42, co. 5, D Lgs. 151/2001).</li>
</ul>
<p>Le suddette disposizioni sono state estese anche in favore di un lavoratore dipendente, parte di un unione civile, che presti anche assistenza, a seguito della entrata in vigore della legge n. 76/2016 che istituisce e regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso.</p>
<p>Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale (n. 213 del 5 luglio 2016) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado.</p>
<p>L’Inps è intervenuta al riguardo per fornire le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda degli istituti in esame, specificando che:</p>
<ul>
<li>la parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di permessi ex lege n. 104/92,</li>
<li>congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001, il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/ 2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di permessi ex lege n. 104/92.</li>
</ul>
<p>Ai sensi della Legge, per “convivenza di fatto” si intendono due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sesso diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. In presenza di tali presupposti per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione rilasciata all’anagrafe.</p>
<p>Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile”, che può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la legge prevede che dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.</p>
<p>Permessi ex lege n. 104/92</p>
<p>Il diritto a 3 giorni di permesso mensili retribuiti per prestare assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado, con possibilità di estensione fino al terzo grado, riconosciuti in situazione di disabilità grave, può essere fruito:</p>
<ul>
<li>dalla parte di un unione civile che presti assistenza all’altra parte;</li>
<li>dal convivente di fatto che presti assistenza all’altro convivente.</li>
</ul>
<p>Resta fermo il principio del referente unico secondo cui non possono essere riconosciuti permessi a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. Il diritto ad usufruire dei permessi per assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’ affine entro il secondo grado. Inoltre, è possibile concedere il beneficio a perenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.</p>
<p>Al riguardo l’Inps sottolinea che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rapporto di affinità pertanto, che a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte dell’unione civile può usufruire dei permessi ex lege 104/92 unicamente nel caso in cui presti assistenza all’altra parte  e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente di quest’ultima, non essendo riconoscibile alcun rapporto di affinità.</p>
<p>Congedo straordinario ex D. Lgs. 151/2001</p>
<p>Il D. Lgs. 151/2001fissa un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al congedo straordinario che,</p>
<p>partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado, pertanto, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:</p>
<ol>
<li>il “coniuge convivente” / la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità.</li>
<li>il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;</li>
<li>uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/ la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;</li>
<li>uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” ed i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;</li>
<li>un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.</li>
</ol>
<p>Modalità di presentazione della domanda</p>
<p>La domanda per la fruizione dei permessi e del congedo straordinario da parte degli uniti civilmente e dei conviventi di fatto deve essere presentata al momento in formato cartaceo, in attesa che siano implementate le procedure telematiche da parte dell’Inps.</p>
<p>A tal fine l’Istituto, sul proprio sito, nella sezione modulistica rende disponibili i seguenti modelli:</p>
<ul>
<li>SR08 per la domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità;</li>
<li>SR64 per la domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell’unione</li>
</ul>
<p>civile disabile in situazione di gravità.</p>
<p>La domanda deve essere inoltrata all’INPS di competenza tramite Posta Elettronica Certificata (non è sufficiente una email ordinaria) o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello), dichiarando sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, lo stato di coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ex comma 36 della legge 76/2016.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/permessi-e-congedo-straordinario-per-disabili-estesi-agli-uniti-civilmente-e-ai-conviventi-di-fatto/">PERMESSI E CONGEDO STRAORDINARIO PER DISABILI, ESTESI AGLI UNITI CIVILMENTE E AI CONVIVENTI DI FATTO</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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