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	<title>Posta Elettronica - Birtolo &amp; Partners</title>
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	<description>Consulenti del lavoro</description>
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		<title>Linee Guida Garante per la Privacy Posta Elettronica e Internet</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 15:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Posta Elettronica]]></category>
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					<description><![CDATA[Il tema dell’utilizzo di Internet e della posta elettronica da parte dei dipendente è uno di quelli sul quale il Garante per la Privacy è più volte intervenuto, dato il continuo permeare di queste tecnologie all’interno  del rapporto di lavoro e data la stringente necessità di contemperare due legittimi ma diversi interessi: da un lato, Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il tema dell’utilizzo di Internet e della posta elettronica da parte dei dipendente è uno di quelli sul quale il Garante per la Privacy è più volte intervenuto, dato il continuo permeare di queste tecnologie all’interno  del rapporto di lavoro e data la stringente necessità di contemperare due legittimi ma diversi interessi: da un lato, l’interesse del datore di lavoro a vigilare, anche a scopo di sicurezza, affinché non vi sia un utilizzo improprio degli strumenti in questione, dall’altro l’interesse del lavoratore al rispetto della propria libertà e dignità, che, come noto, trovano tutela nel Codice della Privacy e nello Statuto dei lavoratori.</p>
<p>L’unica disciplina in materia era contenuta nello Statuto dei Lavoratori<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup><sup>[1]</sup></sup></a> che, fino alla recente modifica introdotta in materia di controlli a distanza da parte del decreto legislativo n. 151/2015, sanciva il divieto dell&#8217;uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell&#8217;attività dei lavoratori. La staticità della norma, unitamente allo sviluppo delle nuove tecnologie ed al loro massivo utilizzo all’interno dei rapporti di lavoro<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup><sup>[2]</sup></sup></a>, ha portato nel tempo la giurisprudenza, anche comunitaria, ed il Garante per la Privacy a dettare delle regole e dei principi in tale ambito, e da ultimo, il legislatore a recepire tali indirizzi modificando la struttura e l’impostazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.</p>
<p><strong>Linee guida del Garante per la Privacy per posta elettronica ed internet </strong></p>
<p>Il Garante, nell’impartire ai datori di lavoro alcune prescrizioni con le “Linee guida per posta elettronica ed internet” del 2007, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del principio di correttezza nel trattamento degli stessi <em>ex</em> artt. 11 del D. Lgs n. 196/2003 (Codice della Privacy), poneva l’accento sull’onere di informazione a carico del datore di lavoro al fine di indirizzare i propri dipendenti verso un corretto utilizzo degli strumenti di lavoro. Dunque, pur avendo la facoltà di verificare l’esatto adempimento della prestazione lavorativa e il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da parte dei dipendenti, il datore di lavoro ha l’onere di indicare in ogni caso, chiaramente e in modo particolareggiato, quali siano le modalità di utilizzo ritenute corrette degli strumenti messi a disposizione e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati controlli, anche su base individuale. Ciò, tenendo conto della pertinente disciplina applicabile in tema di informazione, concertazione e consultazione delle organizzazioni sindacali.</p>
<p><em>Politcy interna</em></p>
<p>In questo quadro, per il Garante risulta opportuno adottare una <em>policy</em> interna, redatta in modo chiaro e senza formule generiche, da pubblicizzare adeguatamente (verso i singoli lavoratori, nella rete interna, mediante affissioni sui luoghi di lavoro) e da sottoporre ad aggiornamento periodico. L&#8217;assenza di una esplicita <em>policy</em> al riguardo può determinare una legittima aspettativa del lavoratore, o di terzi, di confidenzialità rispetto ad alcune forme di comunicazione.</p>
<p>Secondo le linee guida, a seconda dei casi, potrebbe ad esempio essere specificato nella <em>policy</em> interna:</p>
<ul>
<li>quali comportamenti non sono tollerati rispetto alla &#8220;navigazione&#8221; in Internet (ad es., il download di software o di file musicali), oppure alla tenuta di file nella rete interna;</li>
<li>in quale misura è consentito utilizzare, anche per ragioni personali, servizi di posta elettronica o di rete, anche solo da determinate postazioni di lavoro o caselle, oppure ricorrendo a sistemi di webmail, indicandone le modalità e l&#8217;arco temporale di utilizzo (ad es., fuori dall&#8217;orario di lavoro o durante le pause, o consentendone un uso moderato anche nell’orario di lavoro);</li>
<li>quali informazioni sono memorizzate temporaneamente (ad es., le componenti di file di log eventualmente registrati) e chi (anche all&#8217;esterno) vi può accedere legittimamente;</li>
<li>se e quali informazioni sono eventualmente conservate per un periodo più lungo, in forma centralizzata o meno (anche per effetto di copie di back up);</li>
<li>se, e in quale misura, il datore di lavoro si riserva di effettuare controlli in conformità alla legge, anche saltuari o occasionali, indicando le ragioni legittime – specifiche e non generiche – per cui verrebbero effettuati (anche per verifiche sulla funzionalità e sicurezza del sistema) e le relative modalità (precisando se, in caso di abusi singoli o reiterati, vengono inoltrati preventivi avvisi collettivi o individuali ed effettuati controlli nominativi o su singoli dispositivi e postazioni);</li>
<li>quali conseguenze, anche di tipo disciplinare, il datore di lavoro si riserva di trarre qualora constati che la posta elettronica e la rete Internet sono utilizzate indebitamente;</li>
<li>le soluzioni prefigurate per garantire, con la cooperazione del lavoratore, la continuità dell&#8217;attività lavorativa in caso di assenza del lavoratore stesso (specie se programmata), con particolare riferimento all&#8217;attivazione di sistemi di risposta automatica ai messaggi di posta elettronica ricevuti;</li>
<li>le prescrizioni interne sulla sicurezza dei dati e dei sistemi.</li>
</ul>
<p><em>Misure di tipo organizzativo e tecnologico</em></p>
<p>In applicazione del principio di necessità (art. 3 Codice della Privacy) il datore di lavoro è chiamato a promuovere ogni opportuna misura, organizzativa e tecnologica, volta a prevenire il rischio di utilizzi impropri (da preferire rispetto all&#8217;adozione di misure &#8220;repressive&#8221;) e, comunque, a &#8220;minimizzare&#8221; l&#8217;uso di dati riferibili ai lavoratori.</p>
<p>Precisamente, il Garante indica quali misure di tipo organizzativo:</p>
<ul>
<li>un&#8217;attenta valutazione dell&#8217;impatto sui diritti dei lavoratori;</li>
<li>preventiva individuazione (anche per tipologie) dei lavoratori ai quali è accordato l&#8217;utilizzo della posta elettronica e dell&#8217;accesso a Internet;</li>
<li>individuazione della ubicazione riservata alle postazioni di lavoro per ridurre il rischio di impieghi abusivi</li>
</ul>
<p>Relativamente alle misure di tipo tecnologico indica:</p>
<ol>
<li>rispetto alla &#8220;navigazione&#8221; in Internet:</li>
</ol>
<ul>
<li>l&#8217;individuazione di categorie di siti considerati correlati o non correlati con la prestazione lavorativa;</li>
<li>la configurazione di sistemi o l&#8217;utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni;</li>
<li>il trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l&#8217;immediata identificazione degli utenti mediante opportune aggregazioni;</li>
<li>l&#8217;eventuale conservazione di dati per il tempo strettamente limitato al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza;</li>
<li>la graduazione dei controlli, ossia deve essere per quanto possibile preferito un controllo preliminare su dati aggregati, riferiti all&#8217;intera struttura lavorativa o a sue aree, dunque, un controllo anonimo che può essere effettuato su base individuale soltanto se persiste l’utilizzo anomalo degli strumenti rilevato;</li>
</ul>
<ol>
<li>rispetto all&#8217;utilizzo della posta elettronica:</li>
</ol>
<ul>
<li>la messa a disposizione di indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori, eventualmente affiancandoli a quelli individuali;</li>
<li>l&#8217;eventuale attribuzione al lavoratore di un diverso indirizzo destinato ad uso privato;</li>
<li>la messa a disposizione di ciascun lavoratore, con modalità di agevole esecuzione, di apposite funzionalità di sistema che consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze programmate, messaggi di risposta che contengano le &#8220;coordinate&#8221; di altro soggetto o altre utili modalità di contatto dell&#8217;istituzione presso la quale opera il lavoratore assente;</li>
<li>consentire che, qualora si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all&#8217;attività lavorativa, l&#8217;interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell&#8217;attività lavorativa. Di tale attività dovrebbe essere redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile;</li>
<li>l&#8217;inserzione nei messaggi di un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l&#8217;eventuale natura non personale del messaggio e sia specificato se le risposte potranno essere conosciute nell&#8217;organizzazione di appartenenza del mittente;</li>
<li>la graduazione dei controlli, come indicato per le misure di tipo organizzativo.</li>
</ul>
<p><em>E-mail aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro</em></p>
<p>Proprio con riferimento al trattamento di dati effettuato sulla posta elettronica in assenza di una specifica e chiara <em>policy</em> interna, il Garante ha affermato che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, gli account riferiti a persone identificate o identificabili devono essere rimossi previa disattivazione degli stessi e contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informarne i terzi ed a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi riferiti all&#8217;attività professionale del titolare del trattamento. Non risulta, pertanto, conforme ai principi di riservatezza, il &#8220;reindirizzare&#8221; automaticamente i messaggi in transito sugli account riferiti a dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato su indirizzi di posta elettronica aziendale attribuiti ad altri dipendenti.</p>
<p>Si avrà, dunque, il contemperamento dell&#8217;interesse del titolare ad accedere alle informazioni necessarie all&#8217;efficiente gestione della propria attività con la legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte di dipendenti/collaboratori, nonché dei terzi, soltanto se vi sia la effettiva disattivazione degli account di posta elettronica.</p>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>                                Legge n. 300/1970 , art. 4 “Impianti audiovisivi”.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>                                Oltre ai PC, si pensi ai tablet o smartphone concessi come beni aziendali, su cui possono essere installate applicazioni, o agli strumenti di rilevazioni GPS su veicoli aziendali.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/linee-guida-garante-per-la-privacy-posta-elettronica-e-internet/">Linee Guida Garante per la Privacy Posta Elettronica e Internet</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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