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	<title>regimi - Birtolo &amp; Partners</title>
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	<description>Consulenti del lavoro</description>
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		<title>Detestazione Premi Produttività</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 14:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Detassazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Il disegno di legge di stabilità per l’anno 2016 prevede la disciplina della detassazione dei premi di produttività, applicabile ai datori di lavoro del settore privato, secondo i parametri di seguito indicati. Somme e limiti assoggettabili In base al testo del disegno di legge, che terminerà l’iter parlamentare entro la fine di questo mese, al Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il disegno di legge di stabilità per l’anno 2016 prevede la disciplina della detassazione dei premi di produttività, applicabile ai datori di lavoro del settore privato, secondo i parametri di seguito indicati.</p>
<p><strong><em>Somme e limiti assoggettabili</em></strong></p>
<p>In base al testo del disegno di legge, che terminerà l’iter parlamentare entro la fine di questo mese, al comma 87 è previsto che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell&#8217;impresa.</p>
<p>Al comma successivo viene, inoltre, stabilito che le somme e i valori corrisposti a titolo di welfare aziendale (comma 2 e ultimo periodo del comma 3 dell&#8217;articolo 51 del T.U.I.R.) non sono soggetti all&#8217;imposta sostitutiva in esame nell&#8217;eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in tutto o in parte, in alternativa ai premi di risultato o alla partecipazione agli utili. Come è noto, tali somme, nei limiti individuati dalle norme sopra richiamate, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente; con la legge di stabilità si prevede, dunque, che mantengano il regime di non tassazione qualora godute in sostituzione, appunto, dei premi di produttività.</p>
<p>A titolo esemplificativo, le somme detassabili potrebbero essere fruite in tutto o in parte sotto forma di:</p>
<ul>
<li>contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale;</li>
<li>somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;</li>
<li>prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti;</li>
<li>utilizzazione da parte dei lavoratori e dei familiari delle opere e dei servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le finalità specifiche di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;</li>
<li>somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;</li>
<li>somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;</li>
<li>beni ceduti e servizi prestati dal datore di lavoro.</li>
</ul>
<p>Da questa previsione emergono, pertanto, come elementi di novità :</p>
<ul>
<li>la possibilità di assoggettare all’aliquota del 10% le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa;</li>
</ul>
<ul>
<li>la possibilità per il lavoratore di optare per forme di welfare aziendale come trattamenti alternativi ai premi aziendali;</li>
<li>il nuovo limite massimo per l’applicazione dell’aliquota agevolata che è pari a 2.000 euro lordi.</li>
</ul>
<p>Una ulteriore novità è costituita dalla possibilità di estendere il limite di 2.000 euro detassabili a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.</p>
<p><strong><em>Beneficiari</em></strong></p>
<p>Il regime di detassazione si applica limitatamente al settore privato e con esclusivo riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione dei premi di risultato o di partecipazione agli utili, a euro 50.000 (prima 40.000 euro).</p>
<p>Tale limite reddituale è desumibile dalla certificazione unica dei redditi dell’anno precedente. Nel caso in cui il sostituto d&#8217;imposta tenuto ad applicare l&#8217;imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l&#8217;importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Ruolo della contrattazione</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il disegno di legge di stabilità conferma che le somme e i valori in questione debbano essere erogati in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali.</p>
<p><strong><em>Decreti attuativi</em></strong></p>
<p>Il sopra richiamato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, stabilirà i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché, le modalità attuative delle previsioni in essa contenute, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all&#8217;organizzazione del lavoro. Il decreto dovrà stabilire, inoltre, le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali sottoscritti.</p>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/detestazione-premi-produttivita/">Detestazione Premi Produttività</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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