<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voucher - Birtolo &amp; Partners</title>
	<atom:link href="https://www.studiobirtolo.it/tag/voucher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studiobirtolo.it</link>
	<description>Consulenti del lavoro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jul 2017 10:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.studiobirtolo.it/wp-content/uploads/2024/06/cropped-bp-32x32.png</url>
	<title>Voucher - Birtolo &amp; Partners</title>
	<link>https://www.studiobirtolo.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>I CHIARIMENTI SUL NUOVO LAVORO OCCASIONALE</title>
		<link>https://www.studiobirtolo.it/i-chiarimenti-sul-nuovo-lavoro-occasionale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-chiarimenti-sul-nuovo-lavoro-occasionale</link>
					<comments>https://www.studiobirtolo.it/i-chiarimenti-sul-nuovo-lavoro-occasionale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 10:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tipologie Contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Voucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiobirtolo.it/?p=427/</guid>

					<description><![CDATA[A seguito della entrata in vigore della nuova disciplina del lavoro occasionale, l’Inps è intervenuta per fornire i primi chiarimenti per l’utilizzo delle prestazioni occasionali da parte dei datori di lavoro nelle due differenti modalità previste: il Libretto Famiglia (LF), previsto per le persone fisiche non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, e il Contratto di Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A seguito della entrata in vigore della nuova disciplina del lavoro occasionale, l’Inps è intervenuta per fornire i primi chiarimenti per l’utilizzo delle prestazioni occasionali da parte dei datori di lavoro nelle due differenti modalità previste: il Libretto Famiglia (LF), previsto per le persone fisiche non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, e il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) per i datori di lavoro privati.</p>
<p>Per la gestione delle prestazioni occasionali l’Istituto previdenziale ha predisposto un’apposita piattaforma telematica, operativa dal 10 luglio 2017, attraverso cui utilizzatori e prestatori dovranno effettuare la registrazione e la comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa.</p>
<p>Si espongono di seguito i chiarimenti forniti dall’Inps nonché le indicazioni per l’utilizzo della piattaforma telematica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>Registrazione sulla piattaforma telematica e pagamento dei compensi</u></p>
<p>Il primo passaggio da effettuare per l’accesso alle prestazioni del LF e del Cpo è la registrazione sulla piattaforma telematica, a cui si accede attraverso la sezione “Prestazioni Occasionali” del sito istituzionale dell’Inps.</p>
<p>La registrazione, sia da parte degli utilizzatori che dei prestatori, nonché la comunicazione dei dati relativi alle prestazioni, possono essere effettuate:</p>
<ul>
<li>direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali;</li>
<li>avvalendosi dei servizi di <em>contact center </em>INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa, ma anche in tal caso è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali sopra indicate.</li>
</ul>
<p>Entro la fine del mese di luglio per le operazioni sulla piattaforma saranno abilitati anche gli intermediari professionisti e gli enti di patronato, questi ultimi, però, soltanto per i servizi di registrazione del prestatore e per tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto Famiglia.</p>
<p>Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto di prestazione occasionale. Nel caso venga scelto il Cpo occorre scegliere, tra quelle possibili, l’opzione “per gli altri utilizzatori”. In fase di registrazione, dunque, utilizzatori e prestatori dovranno fornire le informazioni utili alla gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.</p>
<p>Per gli accrediti dei compensi da parte dell’Inps, entro il 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, il prestatore dovrà, inoltre, indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, del libretto postale o della carta di credito. Occorre al riguardo porre molta attenzione nel fornire tale dato, in quanto l’Inps non ha la possibilità di verificarne la correttezza, pertanto, in caso di errore, si dovrà effettuare tempestivamente la variazione utilizzando la procedura di registrazione, poichè l’Inps non risponde della erogazione del compenso a soggetti diversi dal prestatore.</p>
<p>Qualora il prestatore non sia titolare di un Iban o non lo comunichi, l’Inps provvede al pagamento del compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della Poste Italiane S.p.A. le quali, a tal fine, inviano al domicilio indicato del prestatore una comunicazione con la quale informano della disponibilità delle somme entro il 15 del mese, riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale esibendo la comunicazione e il documento di identità personale. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, attualmente pari a € 2,60, sono a carico del prestatore e verranno trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>Libretto Famiglia e comunicazione della prestazione</u></p>
<p>Il Libretto Famiglia è lo strumento previsto esclusivamente per le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, attraverso il quale vengno pagate le prestazioni occasionali per:</p>
<ol>
<li>lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;</li>
<li>assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;</li>
<li>insegnamento privato supplementare.</li>
</ol>
<p>Il Libretto si compone di titoli di pagamento il cui valore nominale è pari a 10,00 euro. Ciascun titolo di pagamento serve per compensare prestazioni della durata massima di un’ora.</p>
<p>Il valore nominale è suddiviso nel seguente modo:</p>
<p>&#8211; € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;</p>
<p>&#8211; € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;</p>
<p>&#8211; € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;</p>
<p>&#8211; € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.</p>
<p>A differenza del sistema dei voucher, la comunicazione va effettuata al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, utilizzando un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura telematica. L’utilizzatore, pertanto, mediante la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il <em>contact center</em>, deve comunicare all’Istituto:</p>
<p>&#8211; i dati identificativi del prestatore;</p>
<p>&#8211; il luogo di svolgimento della prestazione;</p>
<p>&#8211; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;</p>
<p>&#8211; la durata della prestazione;</p>
<p>&#8211; l’ambito di svolgimento della prestazione;</p>
<p>&#8211; altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.</p>
<p>Ai fini della trasparenza dei processi di informazione relativi alle prestazioni di lavoro occasionale svolte, contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di <em>short message service </em>(SMS) e MyINPS, dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.</p>
<p>L’utilizzatore, inoltre, nell’ambito della comunicazione, dovrà fornire apposita dichiarazione qualora il prestatore rientri in una delle seguenti categorie:</p>
<p>&#8211; titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;</p>
<p>&#8211; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di 25 anni di età;</p>
<p>&#8211; persona disoccupata, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ossia che hanno reso in modalità telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l&#8217;impiego;</p>
<p>&#8211; percettore di di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.</p>
<p>Ciò in quanto è prevista la possibilità per l’utilizzatore di computare in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese da tali soggetti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>Contratto di prestazione occasionale e comunicazione delle prestazioni</u></p>
<p>Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo):</p>
<ul>
<li>professionisti,</li>
<li>lavoratori autonomi,</li>
<li>imprenditori,</li>
<li>associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata.</li>
</ul>
<p>Il livello minimo per un’ora di prestazione è fissato in 9,00 euro. È previsto, inoltre, un importo minimo del compenso giornaliero fissato per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36 euro, anche se la durata effettiva della prestazione è inferiore a quattro ore. Pertanto, la misura del compenso è fissata liberamente dalle parti nel rispetto dei suddetti limiti.</p>
<p>Per quanto riguarda gli aspetti contributivi e assicurativi, al compenso spettante al lavoratore si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:</p>
<p>&#8211; 33,0%, a titolo di contribuzione IVS alla Gestione Separata (pari a 2,97 euro);</p>
<p>&#8211; 3,5%, a titolo di premio assicurativo INAIL (pari a 0,32 euro);</p>
<p>&#8211; 1,0%, a titolo di oneri di gestione (pari a 0,09 euro).</p>
<p>Si ricorda che il lavoro occasionale è vietato per:</p>
<ol>
<li>utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;</li>
<li>imprese dell’edilizia e di settori affini, imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;</li>
<li>imprese del settore agricolo (salvo per particolari soggetti, quali titolari di pensione o giovani con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori di sostegno al reddito);</li>
<li>esecuzione di appalti di opere o servizi.</li>
</ol>
<p>Per la generalità degli utilizzatori, inoltre, non sarà possibile richiedere prestazioni di lavoro occasionali a soggetti con i quali si abbia in corso o sia cessato, da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.</p>
<p>Con riguardo al punto a), l’Inps ha specificato che il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. A tal fine l’esempio fornito dall’Istituto è il seguente: se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’Istituto chiarisce, inoltre, che ai fini del calcolo del numero di lavoratori a tempo indeterminato, devono applicarsi le regole previste per la valorizzazione dell’elemento &lt;ForzaAziendale&gt; nel flusso Uniemens, limitate ai lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.</p>
<p>Nella fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale dovrà essere autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma informatica.</p>
<p>Relativamente alla comunicazione, è previsto l’obbligo per gli utilizzatori del Cpo di inviare un’unica comunicazione all’Inps, mediante la quale ottemperano agli obblighi di informazione preventiva e rendicontazione della prestazioni lavorative.</p>
<p>Diversamente da quanto previsto per il Libretto Famiglia, la comunicazione dovrà avvenire almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, mediante la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il contact center, comunicando all’Istituto:</p>
<p>&#8211; i dati identificativi del prestatore;</p>
<p>&#8211; la misura del compenso pattuita;</p>
<p>&#8211; il luogo di svolgimento della prestazione;</p>
<p>&#8211; la data e l’ora di inizio della prestazione lavorativa;</p>
<p>&#8211; il settore di impiego del prestatore;</p>
<p>&#8211; altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.</p>
<p>Anche in tal caso viene utilizzato un calendario giornaliero gestito mediante la piattaforma telematica Inps, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni e l’utilizzatore deve dichiarare, all’atto della comunicazione, se il prestatore di lavoro rientra in una delle categorie “particolari” di prestatori, cioè i pensionati, i giovani studenti, i disoccupati o i percettori di ammortizzatori sociali indicati in precedenza.</p>
<p>Poichè la comunicazione da parte degli utilizzatori di Cpo è preventiva, è possibile effettuare la revoca della dichiarazione precedentemente inoltrata nel caso in cui la prestazione, per eventi di carattere straordinario, non venga svolta, purché la revoca avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.</p>
<p>Decorso tale termine, l’Inps provvederà comunque a pagare i compensi spettanti al lavoratore e a valorizzare la posizione assicurativa dello stesso.</p>
<p>Al fine di tutelare il prestatore di lavoro occasionale, la piattaforma telematica Inps effettua attraverso e-mail, SMS o MyInps le comunicazioni relative alla:</p>
<ul>
<li>dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l’indicazione dei termini generali della medesima;</li>
<li>eventuale revoca della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa. In tal caso, qualora la prestazione lavorativa sia stata invece effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, mediante la procedura telematica Inps, può comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all’accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa.</li>
</ul>
<p>Inoltre, sempre a tutela del prestatore, è prevista la possibilità per questi e per l’utilizzatore, di confermare l’avvenuto svolgimento della prestazione al termine della stessa. In questo modo non sarà possibile per l’utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla medesima prestazione.</p>
<p>La conferma dell’avvenuto</p>
<p>svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del</p>
<p>terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la</p>
<p>conferma non è più disponibile.</p>
<p>L’Inps evidenzia che, in forza del raccordo con l’Ispettora del Lavoro, a fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determina l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>I pagamenti delle prestazioni da parte degli utilizzatori</u></p>
<p>Qualunque utilizzatore che voglia ricorrere alle prestazioni occasionali dovrà effettuare i versamenti preventivamente al portafoglio telematico, destinato a finanziare l’erogazione dei compensi al prestatore da parte dell’Inps, oltre l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.</p>
<p>L’Inps indica quali modalità di versamento:</p>
<ul>
<li>modello F24Elementi Identificativi (F24ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di “Libretto Famiglia” o di “Contratto di Prestazione Occasionale”; al riguardo è specificato che è esclusa la facoltà di compensazione di eventuali crediti;</li>
<li>strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid, ed accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID &#8211; Sistema Pubblico di Identità Digitale); questa tipologia di pagamento sarà resa disponibile entro la fine del mese di luglio.</li>
</ul>
<p>Le somme versate sono utilizzabili, di norma, entro 7 giorni dal versamento. Inoltre, è precisato che per il Libretto Famiglia ogni versamento sarà pari a 10,00 euro o a multipli di 10,00 euro; per il Contratto di prestazione occasionale l’importo è determinato dall’utilizzatore in base a quanto concordato con il prestatore e nel caso di revoca della comunicazione andata a buon fine, l’importo sarà riaccreditato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>La gestione dell’erogazione dei compensi ai prestatori da parte dell’Inps </u></p>
<p>Come già indicato, il compenso al prestatore viene pagato dall’Inps entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione:</p>
<ul>
<li>tramite accredito sul conto corrente indicato al momento della registrazione (IBAN);</li>
<li>in mancanza di indicazioni sul conto corrente, mediante bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore di lavoro e valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni.</li>
</ul>
<p>L’Inps, inoltre, informa che mediante la piattaforma informatica, il prestatore potrà avere accesso ad una serie di dati, quali il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione Inps/Inail, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/i-chiarimenti-sul-nuovo-lavoro-occasionale/">I CHIARIMENTI SUL NUOVO LAVORO OCCASIONALE</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiobirtolo.it/i-chiarimenti-sul-nuovo-lavoro-occasionale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IL NUOVO LAVORO OCCASIONALE IN SOSTITUZIONE DEI VOUCHER</title>
		<link>https://www.studiobirtolo.it/il-nuovo-lavoro-occasionale-in-sostituzione-dei-voucher/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-nuovo-lavoro-occasionale-in-sostituzione-dei-voucher</link>
					<comments>https://www.studiobirtolo.it/il-nuovo-lavoro-occasionale-in-sostituzione-dei-voucher/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 06:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro accessorio]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologie Contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoratori Autonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Voucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiobirtolo.it/?p=420/</guid>

					<description><![CDATA[Dopo varie vicissitudini, compresa l’abrogazione dei cd “voucher”, mediante  il D.L. n. 25/2017, il Legislatore corre ai ripari per introdurre nuovi strumenti che prevedano di regolamentare prestazioni che altrimenti rimarrebbero nel lavoro sommerso. Con il D.L. n. 50/2017 (Manovra Correttiva) entrato in vigore il 23 Giugno u.s., all’art. 54-bis denominato “Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo varie vicissitudini, compresa l’abrogazione dei cd “voucher”, mediante  il D.L. n. 25/2017, il Legislatore corre ai ripari per introdurre nuovi strumenti che prevedano di regolamentare prestazioni che altrimenti rimarrebbero nel lavoro sommerso.</p>
<p>Con il D.L. n. 50/2017 (Manovra Correttiva) entrato in vigore il 23 Giugno u.s., all’art. 54-bis denominato “Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale” vengono previste nuove regole sulla gestione del lavoro occasionale, di seguito esposte.</p>
<p><u>Soggetti interessati dalle nuove misure sul lavoro occasionale</u></p>
<p>Definiamo innanzitutto le due tipologie di soggetti coinvolti: Utilizzatore e Prestatore.</p>
<p>L’Utilizzatore è il committente che richiede l’esecuzione della prestazione lavorativa, mentre il Prestatore è la persona fisica che esegue l’attività occasionalmente a favore dell’utilizzatore.</p>
<p>I requisiti necessari richiesti all’Utilizzatore per poter fruire del lavoro occasionale di tipo accessorio sono i seguenti:</p>
<ol>
<li>le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa (in via generale si tratterebbe delle famiglie); per il pagamento di prestazioni occasionali da parte delle persone fisiche è stato previsto il <em>Libretto Famiglia</em>, più avanti specificato;</li>
<li>gli altri utilizzatori, nei limiti stabiliti, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il <em>contratto di prestazione occasionale</em>, ossia, come previsto dalla norma stessa, il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti economici fissati e attraverso una piattaforma informatica gestita dall’Inps.</li>
</ol>
<p>Non tutti i datori di lavoro possono, dunque, avvalersi del lavoro occasionale accessorio. È stabilito, infatti, che esso è vietato per:</p>
<ol>
<li>utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;</li>
<li>imprese dell’edilizia e di settori affini, imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;</li>
<li>imprese del settore agricolo (salvo per particolari soggetti, quali titolari di pensione o giovani con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori di sostegno al reddito);</li>
<li>esecuzione di appalti di opere o servizi.</li>
</ol>
<p>Non sarà possibile richiedere prestazioni di lavoro occasionali a soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato, da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.</p>
<p><u>Limiti economici</u></p>
<p>I limiti economici sono tuttora caratterizzanti le prestazioni occasionali di tipo autonomo, quindi:</p>
<ol start="5">
<li>a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;</li>
<li>a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;</li>
<li>a compensi di importo non superiore a 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.</li>
</ol>
<p>L’importo è stato, dunque, ridotto e probabilmente, si intende al netto, come in precedenza è stato specificato con i chiarimenti dell’Inps che, anche in questo caso, si auspicano.</p>
<p>Ai fini del limite di cui al punto b), sono computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dai seguenti soggetti:</p>
<ol>
<li>titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;</li>
<li>giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;</li>
<li>persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia che hanno reso in modalità telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l&#8217;impiego;</li>
<li>percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.</li>
</ol>
<p>I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.</p>
<p>Viene, altresì, riconosciuto il diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali oltre il diritto alla tutela alla salute e alla sicurezza previste dal decreto legislativo n. 81/2008.</p>
<p>Infine, il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata Inps e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>Piattaforma informatica Inps e pagamento delle prestazioni</u></p>
<p>La piattaforma informatica gestita dall’Inps è il tramite per l’accesso alle prestazioni occasionali in quanto:</p>
<ul>
<li>all’interno di essa gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario;</li>
<li>supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico; i pagamenti possono essere anche effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti.</li>
</ul>
<p>Esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato.</p>
<p>Gli utilizzatori non persone fisiche attraverso la piattaforma informatica versano le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L’1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro e sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, nella misura del 33% del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5 % del compenso.</p>
<p><em>Il Libretto Famiglia</em></p>
<p>Il Libretto Famiglia è uno strumento di pagamento previsto per le persone fisiche. Si tratta di un libretto nominativo prefinanziato, acquistabile attraverso la piattaforma informatica ovvero presso gli uffici postali, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:</p>
<ol>
<li>piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;</li>
<li>assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;</li>
<li>insegnamento privato supplementare.</li>
</ol>
<p>Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora.</p>
<p>Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore:</p>
<ul>
<li>1,65 euro per la contribuzione alla Gestione separata;</li>
<li>0,25 euro per il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;</li>
<li>0,10 euro destinato al finanziamento degli oneri gestionali.</li>
</ul>
<p>Si attendono al riguardo indicazioni da parte dell’Inps in merito alle modalità di calcolo dei contributi e dei premi e al versamento degli stessi.</p>
<p>Mediante il Libretto Famiglia è erogato il contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.</p>
<p><u>Comunicazione delle prestazioni</u></p>
<p>La modalità di comunicazione è differente a seconda dell’utilizzatore, come di seguito specificato.</p>
<ul>
<li>Le persone fisiche, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica:</li>
</ul>
<p>&#8211; i dati identificativi del prestatore;</p>
<p>&#8211; il compenso pattuito;</p>
<p>&#8211; il luogo di svolgimento;</p>
<p>&#8211; la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.</p>
<p>Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.</p>
<ul>
<li>Gli altri utilizzatori sono tenuti a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:</li>
</ul>
<p>&#8211; i dati anagrafici e identificativi del prestatore;</p>
<p>&#8211; il luogo di svolgimento della prestazione;</p>
<p>&#8211; l’oggetto della prestazione;</p>
<p>la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;</p>
<p>&#8211; il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.</p>
<p>Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.</p>
<p>Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, è necessario comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione altrimenti l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.</p>
<p><u>Accrediti da parte dell’Inps</u></p>
<p>Superato il sistema dei voucher, dunque, la norma prevede che, per tutte le prestazioni rese in favore di qualsiasi tipo di datore di lavoro, l’Inps provvederà, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa, in tal caso gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.</p>
<p>Attraverso la piattaforma informatica, inoltre, l’INPS provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.</p>
<p><u>Sistema sanzionatorio</u></p>
<p>La sanzione consiste nella trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel momento in cui l’utilizzatore supera:</p>
<ul>
<li>il limite di importo di euro 2.500 in capo al singolo prestatore,</li>
<li>o comunque il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile (1 gennaio – 31 dicembre).</li>
</ul>
<p>In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione delle prestazioni ovvero di uno dei divieti di ricorso alla prestazione occasionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, mentre non si applica la procedura di diffida.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p>Luigi Birtolo</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/il-nuovo-lavoro-occasionale-in-sostituzione-dei-voucher/">IL NUOVO LAVORO OCCASIONALE IN SOSTITUZIONE DEI VOUCHER</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiobirtolo.it/il-nuovo-lavoro-occasionale-in-sostituzione-dei-voucher/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APPRENDISTATO CON LAVORATORI PERCETTORI DI NASPI</title>
		<link>https://www.studiobirtolo.it/apprendistato-con-lavoratori-percettori-di-naspi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apprendistato-con-lavoratori-percettori-di-naspi</link>
					<comments>https://www.studiobirtolo.it/apprendistato-con-lavoratori-percettori-di-naspi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 15:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro accessorio]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa sul Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologie Contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Assunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Voucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiobirtolo.it/?p=410/</guid>

					<description><![CDATA[APPRENDISTATO CON LAVORATORI PERCETTORI DI NASPI Art. 47, co. 4, Decreto Legislativo n. 81 del 15.06.2015 Con il decreto legislativo n. 81/2015, contenente la nuova disciplina dei contratti di lavoro, è stato abrogato il Testo Unico sull’apprendistato. Relativamente alle disposizioni riguardanti le assunzioni di lavoratori in mobilità con un contratto di apprendistato, sono state operate Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>APPRENDISTATO CON LAVORATORI PERCETTORI DI NASPI</em></strong></p>
<p><em>Art. 47, co. 4, Decreto Legislativo n. 81 del 15.06.2015</em></p>
<p>Con il decreto legislativo n. 81/2015, contenente la nuova disciplina dei contratti di lavoro, è stato abrogato il Testo Unico sull’apprendistato. Relativamente alle disposizioni riguardanti le assunzioni di lavoratori in mobilità con un contratto di apprendistato, sono state operate una serie di scelte che hanno portato, da un lato, a confermare talune previsioni del T.U., dall’altro ad introdurne di nuove, di cui alcune più stringenti. Nello specifico, si è scelto:</p>
<ul>
<li>di confermare la disposizione che consente ai datori di lavoro di assumere i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità stabilendo, come ulteriore requisito, che essi siano <em>anche beneficiari della relativa indennità</em> (mentre in precedenza era sufficiente la sola iscrizione nella lista);</li>
<li>di estendere la possibilità di assumere con contratto di apprendistato <em>anche i percettori di un trattamento di disoccupazione;</em></li>
<li>di limitare le assunzioni delle suddette categorie di lavoratori soltanto tramite la tipologia dell’apprendistato professionalizzante.</li>
</ul>
<p>Le ragioni dell’opportunità di estendere la platea dei lavoratori destinatari di un contratto di apprendistato sono derivate dalla volontà di offrire uno strumento che favorisse l’occupazione agevolata in prospettiva della abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2017, dell’istituto della mobilità come ammortizzatore sociale.</p>
<p>L’Inps di recente è intervenuta nel merito della possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori iscritti alle liste di mobilità o beneficiari di trattamenti di disoccupazione fornendo le indicazioni operative, attese, per il corretto inquadramento contributivo di tali soggetti e di seguito esposte.</p>
<p><u>Lavoratori iscritti alle liste di mobilità</u></p>
<p>Ai sensi dell’art. 47, co. 4, D. Lgs. 81/2015:</p>
<p>“<em>Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all&#8217;articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all&#8217;articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l&#8217;incentivo di cui all&#8217;articolo 8, comma 4, della medesima legge</em>”.</p>
<p><em>Qualificazione o riqualificazione professionale</em></p>
<p>La finalità che si pone la norma è quella di permettere una nuova qualificazione o la riqualificazione professionale di lavoratori espulsi dal processo produttivo, molto spesso ad una età tale che renderebbe difficile il loro reinserimento nel breve termine nel mercato del lavoro, con il rischio di perdere, a danno della economia locale, bagagli di competenze acquisiti in anni di esperienza<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. La crisi degli ultimi 10 anni, però, ha visto riversare nelle liste di mobilità anche molti giovani, con requisiti anagrafici, quindi, rientranti nell’ambito di applicazione del contratto di apprendistato.</p>
<p>In considerazione di ciò, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato dall’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro, ha chiarito che la disciplina relativa alla assunzione tramite apprendistato dei lavoratori in mobilità costituisce disciplina “<em>speciale</em>” e, pertanto, tale tipologia contrattuale può essere utilizzata a prescindere dal requisito dell’età anagrafica posseduto dal lavoratore al momento dell’assunzione. Il Ministero ha tuttavia evidenziato che, rispetto ai lavoratori in mobilità in possesso dei requisiti anagrafici previsti dalla normativa, i datori di lavoro potranno evidentemente <em>scegliere</em> se ricorrere alla “<em>normale</em>” disciplina dell’apprendistato – applicando il relativo regime contributivo e la relativa modalità di recesso al termine del periodo di formazione – o quella “<em>speciale</em>” prevista per i lavoratori in mobilità.</p>
<p><em>Scelta della modalità di recesso e del regime previdenziale da applicare</em></p>
<p>In tema di recesso, la disciplina “<em>normale</em>” dell’apprendistato prevede che al termine del periodo di apprendistato le parti possano recedere dal contratto ai sensi dell&#8217;articolo 2118 del c.c., ossia liberamente senza alcuna motivazione, dando un preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</p>
<p>Nel caso di assunzione di lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato, trattandosi di disciplina “<em>speciale</em>”, le parti – in deroga a quanto previsto dalla disciplina “<em>normale</em>” – non possono recedere liberamente dal rapporto al termine del periodo di formazione. Si applica, infatti, come recita la norma, la disciplina in materia di licenziamenti individuali, ossia il licenziamento deve essere supportato da una giusta causa o da un giustificato motivo (oggettivo o soggettivo).</p>
<p>In seguito all’interpello, dunque, l’INPS è intervenuto per chiarire in che modo deve avvenire la <em>scelta,</em> da parte del datore di lavoro, dell’uno o dell’altro regime contributivo rispetto ai lavoratori in mobilità in possesso dei requisiti anagrafici previsti per l’apprendistato. Secondo l’Istituto previdenziale la facoltà di “scelta” deve essere intesa nel senso che:</p>
<ol>
<li>si applicherà, di norma, la “<em>normale</em>” disciplina dell’apprendistato e il relativo regime contributivo, ossia:</li>
</ol>
<ul>
<li>per le aziende con almeno 10 dipendenti:</li>
</ul>
<p>&#8211; contribuzione ridotta, pari al 10%, per tutta la durata del contratto;</p>
<p>&#8211; mantenimento della contribuzione ridotta per i successivi 12 mesi se al termine del periodo formativo il rapporto di lavoro prosegue a tempo indeterminato;</p>
<ul>
<li>per le aziende fino a 9 dipendenti:</li>
</ul>
<p>&#8211; contribuzione ridotta, pari all’1,50%, per il primo anno di contratto;</p>
<p>&#8211; contribuzione ridotta, pari al 3%, per il  secondo anno di contratto;</p>
<p>&#8211; contribuzione ridotta, pari al 10%, per gli anni successivi al secondo.</p>
<p>&#8211; mantenimento della contribuzione ridotta, pari al 10%, per i successivi 12 mesi se al termine del periodo formativo il rapporto di lavoro prosegue a tempo indeterminato;</p>
<ol>
<li>si applicherà la “<em>speciale</em>” disciplina di cui all’art. 47, co. 4, del d. lgs. n. 81/2015, se il datore di lavoro e il lavoratore abbiano inserito nell’originario contratto, espressamente e per iscritto, la <em>clausola</em> con cui rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione; il regime contributivo, pertanto, sarà quello previsto dagli artt. 25, co. 9, e 8, co. 4, della L. n. 223/1991, ossia:</li>
</ol>
<p>&#8211; contribuzione ridotta pari al 10% per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione e contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore assunto per il residuo periodo di fruizione;</p>
<p>&#8211; al termine dei 18 mesi la contribuzione datoriale sarà dovuta in misura piena;</p>
<p>&#8211; per espressa previsione dell’art. 47, co. 7, non si applica il regime contributivo agevolato per ulteriori 12 mesi nell’ipotesi di mantenimento in servizio dell’apprendista;</p>
<p>&#8211; la quota a carico del lavoratore rimarrà pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato.</p>
<p>La facoltà di scegliere tra i due regimi, pertanto, non potrà essere esercitata qualora il lavoratore percettore di indennità di mobilità non abbia i requisiti anagrafici previsti tipicamente per il contratto di apprendistato professionalizzante, di conseguenza il datore di lavoro vedrà applicato il regime contributivo descritto al punto b).</p>
<p>In entrambi i casi, comunque, resta ferma per il datore di lavoro la possibilità di fruire – per tutto il periodo di formazione – dell’istituto del sotto-inquadramento o, in alternativa, della progressione retributiva in misura percentuale e proporzionata all&#8217;anzianità di servizio.</p>
<p>Inoltre,qualora il datore di lavoro rientri nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la contribuzione dovuta è aumentata in funzione delle aliquote previste per la CIGO/CIGS, in base al settore e alla dimensione aziendale. Se invece il datore di lavoro è soggetto alla disciplina dei Fondi di solidarietà è dovuta la relativa contribuzione.</p>
<p><u>Beneficiari di trattamento di disoccupazione</u></p>
<p>Come noto la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) ha sostituito le precedenti indennità di disoccupazione nonché, a far data dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità. Come sopra detto, l’art. 47 del D .Lgs. n. 81/2015 ha previsto l’applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante anche nei confronti dei <em>“…lavoratori</em> <em>beneficiari…di un trattamento di disoccupazione”</em>, allo scopo di favorirne la <em>“…qualificazione o</em> <em>riqualificazione professionale”</em>.</p>
<p>I soggetti interessati sono tassativamente coloro che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento, abbiano titolo ad una delle seguenti prestazioni, ancorché non l’abbiano ancora percepita:</p>
<ul>
<li>Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);</li>
<li>Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI);</li>
<li>indennità speciale di disoccupazione edile;</li>
<li>indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).</li>
</ul>
<p>L’assunzione dei beneficiari di trattamenti di disoccupazione:</p>
<ul>
<li>deve avvenire mediante un contatto di apprendistato professionalizzante;</li>
<li>non è soggetta al rispetto dei limiti di età;</li>
<li>non è soggetta alla possibilità di recesso al termine del periodo di apprendistato ex articolo 2118 codice civile, trovando invece applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966;</li>
<li>non da diritto all’estensione dei benefici contributivi a carico del datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.</li>
</ul>
<p>Il regime contributivo è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni ordinarie in apprendistato professionalizzante, fatte salve specifiche deroghe di legge.</p>
<p>Pertanto, in caso di assunzione di un lavoratore beneficiario di trattamenti di disoccupazione mediante apprendistato professionalizzante:</p>
<ul>
<li>l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro sarà pari al 10% per tutta la durata dell’apprendistato, fatte salve le imprese che occupano fino a 9 dipendenti, per le quali l’aliquota dei primi due anni sarà pari, rispettivamente, all’1,5% e 3%;</li>
<li>si applica l’aliquota di finanziamento della NASpI, pari all’1,31% e il contributo dovuto per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30% aggiuntivo;</li>
<li>l’aliquota a carico dell’apprendista è pari al 5,84% per tutta la durata dell’apprendistato;</li>
<li>per espressa previsione dell’art. 47, co. 7, non si applica il regime contributivo agevolato per ulteriori 12 mesi nell’ipotesi di mantenimento in servizio dell’apprendista.</li>
</ul>
<p>Parimenti all’assunzione con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità, anche nel caso di assunzione di lavoratore beneficiario di trattamenti di disoccupazione, qualora il datore di lavoro rientri nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la contribuzione dovuta è aumentata in funzione delle aliquote</p>
<p>previste per la CIGO/CIGS, in base al settore e alla dimensione aziendale. Se invece il datore di lavoro è soggetto alla disciplina dei Fondi di solidarietà è dovuta la relativa contribuzione.</p>
<p>Infine, l’Inps precisa che, diversamente da quanto previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità, l’art. 47. co. 4, D. Lgs. n. 81/2015 non ha disposto</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>alcun incentivo di tipo economico in favore dei datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante soggetti percettori di indennità di disoccupazione.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si tratta di lavoratori over 40/50.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/apprendistato-con-lavoratori-percettori-di-naspi/">APPRENDISTATO CON LAVORATORI PERCETTORI DI NASPI</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiobirtolo.it/apprendistato-con-lavoratori-percettori-di-naspi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tracciabilita’ dei voucher per lavoro accessorio, i chiarimenti del Ministero del Lavoro</title>
		<link>https://www.studiobirtolo.it/tracciabilita-dei-voucher-per-lavoro-accessorio-i-chiarimenti-del-ministero-del-lavoro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tracciabilita-dei-voucher-per-lavoro-accessorio-i-chiarimenti-del-ministero-del-lavoro</link>
					<comments>https://www.studiobirtolo.it/tracciabilita-dei-voucher-per-lavoro-accessorio-i-chiarimenti-del-ministero-del-lavoro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 16:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro accessorio]]></category>
		<category><![CDATA[Voucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobirtolo.it/?p=334</guid>

					<description><![CDATA[Il Ministero del Lavoro è intervenuto, con propria nota del 2 novembre 2016, per fornire chiarimenti in relazione al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni lavoro accessorio introdotto dal D. Lgs. n. 185/2016, correttivo del Jobs Act, ed al relativo regime sanzionatorio, di seguito esposti.   Comunicazione preventiva obbligatoria Il primo chiarimento, quello più atteso Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero del Lavoro è intervenuto, con propria nota del 2 novembre 2016, per fornire chiarimenti in relazione al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni lavoro accessorio introdotto dal D. Lgs. n. 185/2016, correttivo del Jobs Act, ed al relativo regime sanzionatorio, di seguito esposti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Comunicazione preventiva obbligatoria</strong></p>
<p>Il primo chiarimento, quello più atteso dagli operatori del mercato del lavoro, è volto sicuramente a semplificare l’obbligo comunicativo.</p>
<p>Infatti, nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione:</p>
<ul>
<li>delle giornate interessate,</li>
<li>del luogo dove si svolgerà la prestazione,</li>
<li>e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.</li>
</ul>
<p>Nel caso in cui, specifica il Ministero, il prestatore dovrà svolgere l’attività in un’unica giornata ma con, ad esempio, due fasce orarie differenziate, non è necessario effettuare due comunicazioni in quanto è sufficiente un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.</p>
<p>Una ulteriore semplificazione è, inoltre, la possibilità che le comunicazioni riguardino più di un lavoratore, purché per ciascuno di essi siano indicati con il dovuto dettaglio i dati delle prestazioni richiesti dalla legge.</p>
<p>Viene chiarito che l’obbligo comunicativo si intende assolto anche nell’ipotesi in cui la comunicazione venga inviata, erroneamente, ad una sede dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro diversa da quella competente, che è individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Il committente, infatti, in caso di ispezione, potrà comunque comprovare l’adempimento dell’obbligo.</p>
<p>Importanti indicazioni sono state fornite relativamente alle variazioni e/o modifiche alla comunicazione originaria. In particolare, a titolo esemplificativo, vengono indicate le seguenti ipotesi.</p>
<ul>
<li><em>Cambiare il nominativo del lavoratore: </em>almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa.</li>
<li><em>Cambiare il luogo della prestazione</em>: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione.</li>
<li><em>Anticipare l’orario di inizio della prestazione</em>: almeno 60 minuti prima del nuovo orario.</li>
<li><em>Posticipare l’orario di inizio della prestazione</em>: entro 60 minuti prima del nuovo orario.</li>
<li><em>Prolungare l’orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato</em>: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><em>Il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa</em>: entro i 60 minuti successivi.</li>
<li><em>Il lavoratore non si presenta</em>: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sistema sanzionatorio</strong></p>
<p>La previsione del doppio livello dell’obbligo comunicativo ha richiesto un chiarimento importante in relazione al regime sanzionatorio, pertanto, nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell’INPS, né la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, si procede esclusivamente con il provvedimento di maxi sanzione per lavoro “nero” in quanto assorbente la violazione della comunicazione preventiva per cui è prevista la sanzione amministrativa, il cui importo varia da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.</p>
<p>Relativamente alle variazioni e/o modifiche della prestazione lavorativa accessoria, alla mancata comunicazione delle stesse si dovrà applicare la sanzione amministrativa pecuniaria su indicata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Soggetti non imprenditori</strong></p>
<p>I soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori o professionisti (partiti, associazioni sindacali, ONLUS ecc.) non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro, ma provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell’INPS.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Soggetti abilitati</strong></p>
<p>Il Ministero del lavoro specifica che anche i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della L. n. 12/1979 possono effettuare le comunicazioni in questione per conto dell&#8217;impresa indicando, naturalmente, il codice fiscale e la ragione sociale dell&#8217;impresa utilizzatrice dei voucher.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/tracciabilita-dei-voucher-per-lavoro-accessorio-i-chiarimenti-del-ministero-del-lavoro/">Tracciabilita’ dei voucher per lavoro accessorio, i chiarimenti del Ministero del Lavoro</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiobirtolo.it/tracciabilita-dei-voucher-per-lavoro-accessorio-i-chiarimenti-del-ministero-del-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tracciabilità dei voucher per lavoro accessorio: i chiarimenti dell&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro</title>
		<link>https://www.studiobirtolo.it/tracciabilita-dei-voucher-per-lavoro-accessorio-i-chiarimenti-dellispettorato-nazionale-del-lavoro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tracciabilita-dei-voucher-per-lavoro-accessorio-i-chiarimenti-dellispettorato-nazionale-del-lavoro</link>
					<comments>https://www.studiobirtolo.it/tracciabilita-dei-voucher-per-lavoro-accessorio-i-chiarimenti-dellispettorato-nazionale-del-lavoro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 08:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro accessorio]]></category>
		<category><![CDATA[Voucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobirtolo.it/?p=325</guid>

					<description><![CDATA[L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto, con propria circolare del 17 ottobre 2016, per indicare le modalità operative, condivise con il Ministero del Lavoro, per effettuare la comunicazione obbligatoria preventiva per le prestazioni di lavoro accessorio introdotta dal D. Lgs. n. 185/2016 correttivo del Jobs Act. Si espone, pertanto, di seguito la procedura operativa che Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto, con propria circolare del 17 ottobre 2016, per indicare le modalità operative, condivise con il Ministero del Lavoro, per effettuare la comunicazione obbligatoria preventiva per le prestazioni di lavoro accessorio introdotta dal D. Lgs. n. 185/2016 correttivo del Jobs Act.</p>
<p>Si espone, pertanto, di seguito la procedura operativa che adempie all’obbligo di comunicazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Obbligo comunicativo</em></p>
<p>Innanzitutto, l’Ispettorato del Lavoro ha evidenziato che “<em>resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’Inps</em>”.</p>
<p>Al momento, pertanto, si rispetterà un duplice livello di comunicazione:</p>
<ol>
<li>comunicazione di inizio attività all’Inps, utilizzando le consuete procedure;</li>
<li>comunicazione alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro da effettuarsi almeno 60 minuti prima della prestazione, mediante posta elettronica agli indirizzi e-mail creati appositamente.</li>
</ol>
<p><em>Contenuti della comunicazione</em></p>
<p>Ricordiamo che la finalità della norma è quella di introdurre un sistema che consenta una maggiore tracciabilità di voucher. Ciò avverrà attraverso l’indicazione nel corpo della e-mail delle seguenti informazioni:</p>
<ul>
<li>dati del committente (ragione sociale e codice fiscale);</li>
<li>i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;</li>
<li>il luogo della prestazione;</li>
<li>il giorno di inizio della prestazione;</li>
<li>l’ora di inizio e di fine della prestazione;</li>
<li>codice di controllo dei voucher acquistati.</li>
</ul>
<p>Nell’oggetto della e-mail saranno riportati la ragione sociale e codice fiscale del committente. Non è richiesto l’invio di alcun allegato.</p>
<p>Rispetto al passato la comunicazione dotrà riguardare la singola giornata di prestazione lavorativa, inoltre, in assenza di indicazioni in merito, si ritiene che con una singola e-mail sia possibile comunicare la prestazione di un solo lavoratore.</p>
<p>Un’ulteriore comunicazione dovrà essere inviata in caso di variazione dei dati precedentemente trasmessi, ovvero di prolungamento della prestazione lavorativa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Attività ispettiva e sanzioni</em></p>
<p>Per quanto riguarda l’incertezza operativa susseguente l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’Ispettorato indica che il personale ispettivo terrà in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D.Lgs n. 185/2016 e la propria circolare del 17 ottobre 2016.</p>
<p>Infine, per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si riserva di fornire ulteriori indicazioni dopo un primo monitoraggio sull’applicazione delle nuove disposizioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gli indirizzi e-mail delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono i seguenti:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Voucher.Alessandria@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Ancona@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Aosta@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Arezzo@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.AscoliPiceno@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Asti@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Avellino@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Bari@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Basilicata@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Belluno@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Benevento@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Bergamo@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Biella-Vercelli@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Bologna@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Brescia@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Brindisi@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Cagliari-Oristano@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Caserta@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Catanzaro@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Chieti-Pescara@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Como@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Cosenza@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Cremona@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Crotone@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Cuneo@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Ferrara@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Firenze@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Foggia@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Forli-Cesena@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Frosinone@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Genova@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Grosseto@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Imperia@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.LaSpezia@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Aquila@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Latina@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Lecce@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Livorno@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Lucca-MassaCarrara@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Macerata@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Mantova@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Milano-Lodi@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Modena@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Molise@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Napoli@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Novara-VerbaniaCO@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Nuoro@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Padova@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Parma@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Pavia@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Pesaro-Urbino@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Piacenza@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Pisa@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Pistoia@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Pordenone@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Prato@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Ravenna@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.ReggioCalabria@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.ReggioEmilia@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Rimini@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Roma@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Rovigo@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Salerno@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Sassari@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Savona@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Siena@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Sondrio-Lecco@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Taranto@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Teramo@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Torino@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Treviso@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Trieste-Gorizia@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Udine@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Umbria@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Varese@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Venezia@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Verona@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.ViboValentia@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Vicenza@ispettorato.gov.it</p>
<p>Voucher.Viterbo@ispettorato.gov.it</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/tracciabilita-dei-voucher-per-lavoro-accessorio-i-chiarimenti-dellispettorato-nazionale-del-lavoro/">Tracciabilità dei voucher per lavoro accessorio: i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiobirtolo.it/tracciabilita-dei-voucher-per-lavoro-accessorio-i-chiarimenti-dellispettorato-nazionale-del-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tracciabilità Voucher Lavoratore Accessorio</title>
		<link>https://www.studiobirtolo.it/tracciabilita-voucher-lavoratore-accessorio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tracciabilita-voucher-lavoratore-accessorio</link>
					<comments>https://www.studiobirtolo.it/tracciabilita-voucher-lavoratore-accessorio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 15:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologie Contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[Tracciabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Voucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobirtolo.it/?p=208</guid>

					<description><![CDATA[Il Ministero del Lavoro ha comunicato che è in corso di approvazione il primo decreto correttivo dei decreti attuativi del Jobs Act con il quale si prevede un intervento per rendere pienamente tracciabili i voucher per le prestazioni di lavoro accessorio al fine di evitare un uso distorto di questa tipologia di prestazione di lavoro. Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero del Lavoro ha comunicato che è in corso di approvazione il primo decreto correttivo dei decreti attuativi del Jobs Act con il quale si prevede un intervento per rendere pienamente tracciabili i voucher per le prestazioni di lavoro accessorio al fine di evitare un uso distorto di questa tipologia di prestazione di lavoro.</p>
<p>In particolare, verrà introdotta una modalità di controllo analoga a quella già in essere per il contratto di lavoro intermittente che consiste in una comunicazione preventiva, e non sostitutiva della comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego, ad un indirizzo e-mail dedicato dei dati del lavorotore e delle giornate precise in cui si svolgerà la prestazione di lavoro.</p>
<p>Le imprese che vorranno utilizzare i voucher, infatti, dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati, insieme con l&#8217;indicazione precisa della data e del luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa e della sua durata.</p>
<p>Un tale intervento correttivo scaturisce dai risultati della attività ispettiva secondo cui le violazioni più frequenti sono rappresentate dall&#8217;utilizzo del lavoratore per più ore o più giornate rispetto a quelle dichiarate oppure dal pagamento della retribuzione in parte attraverso buoni lavoro e in parte &#8220;in nero&#8221;, oppure dall’utilizzo dei voucher solo in caso di controllo da parte di un ispettore del lavoro.</p>
<p>Su tutte le regole del lavoro, compreso quelle relative al lavoro accessorio, viene eseguito un lavoro di monitoraggio e di valutazione in collaborazione con l’INPS proprio per valutare gli effetti degli interventi di riforma e, alla luce dei risultati, procedere con evenutali ed ulteriori interventi.</p>
<p>Proprio il lavoro accessorio è stato oggetto di valutazione per il crescente utilizzo avvenuto negli ultimi mesi dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2015 sul riordino dei contratti di lavoro. Un maggiore utilizzo si ha, in particolare, nei settori del turismo, dei servizi e del commercio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Su questi settori, come sottolinea il comunicato del Ministero del Lavoro, si concentrerà specificatamente l’attività di controllo che sarà resa più efficace grazie alla costituzione dell’Ispettorato del Lavoro come agenzia che gestirà in maniera unitaria le attività già svolte dagli ispettori del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL.</p>
<p>L’affidamento alla agenzia consentirà, dunque, di unificare e  potenziare le ispezioni nelle imprese e, di conseguenza, di dedicare maggiori risorse professionali e di tempo al lavoro di controllo e di analisi dei dati ricavabili dall&#8217;incrocio delle banche dati.</p>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/tracciabilita-voucher-lavoratore-accessorio/">Tracciabilità Voucher Lavoratore Accessorio</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiobirtolo.it/tracciabilita-voucher-lavoratore-accessorio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
