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Nell’ambito della normativa relativa al contratto a tempo determinato, contenuta nel d. lgs. n. 81/2015, l’art. 24 disciplina il c.d. diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti con tale tipologia contrattuale.

Si espongono di seguito le condizioni e le modalità per l’esercizio di tale diritto, alla luce anche dei chiarimenti da parte del Ministero del lavoro.

Campo di applicazione

Innanzitutto, la legge opera una distinzione tra lavoro non stagionale e lavoro stagionale, stabilendo termini e condizioni diverse per l’esercizio del diritto di precedenza. In entrambi i casi sono fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale.

Lavoro non stagionale

Il dipendente che:

  • nell’esecuzione di uno o più con contratti a tempo determinato presso la stessa azienda,
  • ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi,

ha diritto di precedenza:

  • nelle assunzioni a tempo indeterminato,
  • effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi
  • con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Le nuove assunzioni, dunque, devono riferirsi alle stesse mansioni svolte dal lavoratore a termine, mansioni che, alla luce della riforma introdotta in materia dall’art. 3 del d. lgs. 81/2015, sono da considerarsi uguali quando riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.

Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che:

  • il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro
  • entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
  • mentre si estingue una volta trascorso 1 anno dalla data di cessazione dello stesso.

Lavoro stagionale

Per il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, il diritto di precedenza viene riconosciuto con riferimento:

  • a nuove assunzioni a tempo determinato,
  • e alle medesime attività stagionali.

Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che:

  • il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro
  • entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
  • mentre si estingue una volta trascorso 1 anno dalla data di cessazione dello stesso.

Il diritto di precedenza deve essere richiamato nel contratto di lavoro perché il lavoratore possa esercitarlo, tuttavia, con un recente intervento, il Ministero del Lavoro[1] afferma che, in mancanza o nelle more della manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, il datore di lavoro possa legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Ciò, evidentemente, sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso.

Il diritto di precedenza può essere fatto valere anche per le assunzioni con contratto di apprendistato poiché, secondo la legge, pur avendo un contenuto di specialità per la finalità formativa, è considerato un contratto a tempo indeterminato. Ciò anche in considerazione di chiarimenti del Ministero del lavoro secondo cui, un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo, specificando allo stesso tempo che occorre tener conto di due aspetti nella valutazione di tale possibilità, ossia:

  • il piano formativo individuale, nel senso che nel suo ambito deve essere ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore rispetto a quelle maturate;
  • la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore.

Riguardo tale secondo elemento, secondo il Ministero del lavoro, a titolo orientativo, non sembra ritenersi ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Diritto di precedenza per le lavoratrici madri

Nei casi e alle condizioni sopra esposte relativamente al lavoro non stagionale, il congedo di maternità obbligatorio di cui all’art. 16, co. 1, del T.U. di cui al D. Lgs.  n. 151/2001, e successive modificazioni, intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza:

  • sia nelle assunzioni a tempo indeterminato,
  • che nelle assunzioni a tempo determinato.

Ovviamente, sarà il periodo di congedo ricadente entro il termine apposto al contratto a concorre quale periodo di attività lavorativa.

Diritto di precedenza ed esonero contributivo

Per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dalle Leggi di Stabilità (n. 190/2014 e n. 208/2015), come in genere per altre tipologie di incentivi, occorre tener presente una delle condizioni per la fruizione in esame, contenuta nell’art. 31, comma 1, lett. a) del d. lgs. 150/2015 secondo cui “gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione”.

Come già specificato in precedenti informative in materia di esonero, l’INPS ha affermato che l’assunzione da parte di un datore di lavoro di un lavoratore a tempo indeterminato che ha maturato un diritto di precedenza, non è ostativa al riconoscimento dell’esonero, pur essendo una assunzione in attuazione di un obbligo di legge, ciò in quanto la finalità dell’incentivo è quello di promuovere forme stabili di occupazione.

Di converso, la condizione posta dall’art. 31, comma 1 lett. b) secondo cui “gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine…(..)” troverà applicazione, secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, laddove il lavoratore cessato dal contratto a termine abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi del diritto di precedenza. In caso contrario, il datore di lavoro potrà fruire dell’incentivo contributivo.

 

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo

 

[1] Interpello n. 7 del 12 febbraio 2016.