PERMESSI E CONGEDO STRAORDINARIO PER DISABILI, ESTESI AGLI UNITI CIVILMENTE E AI CONVIVENTI DI FATTO

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La Legge n. 104/1992 è la legge che stabilisce i diritti fondamentali spettanti alle persone affette da handicap prevedendo, in ambito lavorativo, una serie di istituti in favore sia dei lavoratori dipendenti disabili che dei familiari disabili cui prestano assistenza.

I soggetti titolari sono coloro che presentano una grave minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che ne riduce l’autonomia personale in modo da rendere necessaria un’assistenza permanente e continuativa.

In presenza di tale condizione è possibile beneficiare delle seguenti agevolazioni:

  • tre giorni di permesso mensili coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa (art. 33, co. 3, L. 104/1992);
  • congedo straordinario della durata massima di due anni (art. 42, co. 5, D Lgs. 151/2001).

Le suddette disposizioni sono state estese anche in favore di un lavoratore dipendente, parte di un unione civile, che presti anche assistenza, a seguito della entrata in vigore della legge n. 76/2016 che istituisce e regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale (n. 213 del 5 luglio 2016) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado.

L’Inps è intervenuta al riguardo per fornire le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda degli istituti in esame, specificando che:

  • la parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di permessi ex lege n. 104/92,
  • congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001, il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/ 2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di permessi ex lege n. 104/92.

Ai sensi della Legge, per “convivenza di fatto” si intendono due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sesso diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. In presenza di tali presupposti per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione rilasciata all’anagrafe.

Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile”, che può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la legge prevede che dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.

Permessi ex lege n. 104/92

Il diritto a 3 giorni di permesso mensili retribuiti per prestare assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado, con possibilità di estensione fino al terzo grado, riconosciuti in situazione di disabilità grave, può essere fruito:

  • dalla parte di un unione civile che presti assistenza all’altra parte;
  • dal convivente di fatto che presti assistenza all’altro convivente.

Resta fermo il principio del referente unico secondo cui non possono essere riconosciuti permessi a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. Il diritto ad usufruire dei permessi per assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’ affine entro il secondo grado. Inoltre, è possibile concedere il beneficio a perenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Al riguardo l’Inps sottolinea che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rapporto di affinità pertanto, che a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte dell’unione civile può usufruire dei permessi ex lege 104/92 unicamente nel caso in cui presti assistenza all’altra parte  e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente di quest’ultima, non essendo riconoscibile alcun rapporto di affinità.

Congedo straordinario ex D. Lgs. 151/2001

Il D. Lgs. 151/2001fissa un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al congedo straordinario che,

partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado, pertanto, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

  1. il “coniuge convivente” / la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità.
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
  3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/ la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” ed i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda per la fruizione dei permessi e del congedo straordinario da parte degli uniti civilmente e dei conviventi di fatto deve essere presentata al momento in formato cartaceo, in attesa che siano implementate le procedure telematiche da parte dell’Inps.

A tal fine l’Istituto, sul proprio sito, nella sezione modulistica rende disponibili i seguenti modelli:

  • SR08 per la domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità;
  • SR64 per la domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell’unione

civile disabile in situazione di gravità.

La domanda deve essere inoltrata all’INPS di competenza tramite Posta Elettronica Certificata (non è sufficiente una email ordinaria) o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello), dichiarando sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, lo stato di coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ex comma 36 della legge 76/2016.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo