La Certificazione Unica (CU) è rilasciata dai sostituti d’imposta che hanno erogato redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, per attestare i dati dati fiscali previdenziali e assistenziali.
Nella dichiarazione fiscale 2017 sono state introdotte una serie di novità sia in termini grafici, in conseguenza dell’inserimento di nuovi campi e di nuove sezioni, sia in termini di compilazione, di seguito descritti.
La CU deve essere:
Si fa presente che, il termine di presentazione del modello 730/2017 è fissato al 7 luglio 2017. È possibile presentare la dichiarazione entro il termine del 24 luglio 2017 (il 23 luglio cade di domenica) se si tratta di modello 730 precompilato e il contribuente lo invia autonomamente, oppure se l’invio del 730 (sia precompilato sia ordinario) avviene a mezzo di un Caf o di un intermediario abilitato che, alla data del 7 luglio 2017, abbia trasmesso almeno l’80% delle dichiarazioni prese in carico.
Novità contenute nella Dichiarazione 2017 redditi 2016
Frontespizio
In riferimento a tale sezione la novità è una nuova casella, ossia “Eventi eccezionali” che viene compilata dal sostituto di imposta che che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. Nello specifico riguarda:
Dati anagrafici
Nella parte “Dati anagrafici”, la sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato, altro percettore delle somme” le novità riguardano i seguenti campi:
Dati fiscali
Per l’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da quest’anno nella CU dovranno essere riportati i codici tributo utilizzati sul Mod. F24 per il versamento delle ritenute e delle trattenute effettuate (Irpef, imposta sostitutiva, addizionali regionali e comunali, ecc.).
Con riferimento ai redditi, oltre ai compensi percepiti dai soci di cooperative artigiane che con le stesse hanno un rapporto di lavoro autonomo, dovranno essere indicati anche i redditi percepiti dai c.d. “lavoratori impatriati” che usufruiscono del regime fiscale agevolato.
Nuovi codici, infine, sono stati previsti per i casi in cui nel corso del periodo d’imposta si siano susseguiti più rapporti di lavoro in capo allo stesso sostituto ovvero a sostituti diversi, qualora nel periodo di lavoro siano presenti giorni per i quali non sono state riconosciute detrazioni.
Oneri detraibili
È stato previsto un codice denominato “Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave” per implementare l’elenco degli oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19%. Infatti, a partire dal periodo di imposta 2016, è stato innalzato il limite detraibile da euro 530,00 ad euro 750,00 per premi di assicurazione rischio morte quando il contratto è stipulato ai fini di tutelare le persone con disabilità grave.
Oneri deducibili
In questa sezione, nel caso in cui il percipiente abbia scelto di convertire integralmente ovvero parzialmente il premio di rendimento potenzialmente detassabile con contributi da versare alla Cassa di assistenza sanitaria, è stato istituito un nuovo codice (CH) mediante il quale il sostituto di imposta è tenuto a comunicare la parte di contributi non dedotti, fruiti in sostituzione di premi o di utili che hanno concorso a formare il reddito, in quanto superiore all’ammontare massimo di premio fiscalmente agevolabile.
Somme erogate per premi di risultato
È una sezione completamente nuova nella quale dovranno essere riportati dati relativi a premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva ovvero ad imposta ordinaria, nonché i dati relativi ad eventuali benefit fruiti dal lavoratore in sostituzione dei predetti premi, tenendo conto di eventuali precedenti rapporti di lavoro, dovuti anche ai casi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.
Casi particolari operazioni straordinarie
Relativamente alla sezione “Casi particolari operazioni straordinarie”, presente esclusivamente nel Modello ordinario, nei casi in cui vi sia un passaggio di dipendenti, si evidenzia che qualora non si determini estinzione del vecchio soggetto, quest’ultimo, in relazione ai dipendenti passati, è tenuto a trasmettere la CU 2017 ordinaria ai fini della certificazione del proprio operato mentre è tenuto alla consegna al percipiente della CU sintetica solo per certificare i dati previdenziali afferenti al proprio periodo di operatività.
In caso di operazioni straordinarie che hanno comportato l’estinzione del sostituto e che non prevedono la prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto (es. il fallimento) qualora vi siano compensi erogati direttamente dal curatore fallimentare o commissario liquidatore, questi ultimi sono tenuti a trasmettere un’unica certificazione per ciascun percipiente.
Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico
Da quest’anno non è più obbligo del sostituto d’imposta l’indicazione del codice fiscale del coniuge qualora lo stesso non sia a carico.
Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 T.U.I.R.
Si tratta di una nuova sezione istituita a seguito del potenziamento del welfare aziendale da parte della Legge di Stabilità 2016, pertanto, la sua compilazione è finalizzata a consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’eventuale rimborso al lavoratore, da parte del datore di lavoro, di spese sostenute, ad esempio, per istruzione universitaria, per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per asili nido, oppure contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all’assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti.
TFR
Una particolare novità nella compilazione di questa sezione riguarda la richiesta di indicazione dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR maturate in ciascun anno. A tal fine deve essere indicato l’importo dell’imposta sostitutiva versata in acconto entro il 16 dicembre e l’importo dell’imposta sostitutiva versata a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le rivalutazioni sono maturate.
Parte dati previdenziali ed assistenziali
Questa parte è stata rivisitata in particolare per quanto concerne i dati relativi ai rapporti di lavoro parasubordinato per il quale deve essere indicata la tipologia di rapporto parasubordinato e il codice fiscale dell’Amministrazione ovvero dell’Azienda indicata nella Denuncia UniEmens se diverso dal sostituto che presenta la Certificazione Unica.
Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Per questa tipologia di certificazione sono previste le seguenti novità:
– relativamente alla sezione “tipologia reddituale”, occore distinguere due elenchi, precisamente, un elenco che individua le tipologie reddituali che possono essere indicate nel Mod. 730, un secondo elenco che, invece, individua le tipologie reddituali che possono essere dichiarate soltanto con il Mod. Redditi 2017 PF;
– relativamente alla sezione “dati fiscali”, è stato implementato un nuovo codice che va utilizzato in caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (30% dell’ammontare erogato) relative ai compensi percepiti dai soggetti che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o di impresa, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs n. 147/2015 (c.d. lavoratori impatriati).
Nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo a percipienti esteri privi di codice fiscale i relativi dati devono essere indicati esclusivamente nel prospetto SY del Mod. 770/2017.
Cordiali saluti.
Luigi Birtolo
[1] In precedenza entro il 28 febbraio.