I CHIARIMENTI PER LA FRUIZIONE DEL NUOVO “INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI”

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A seguito della pubblicazione del Decreto del Ministero del Lavoro n. 394 del 2 dicembre 2016, l’Inps è intervenuta per fornire le indicazioni operative necessarie per fruire del nuovo incentivo del programma Garanzia Giovani da parte dei datori di lavoro che assumono nel 2017 giovani NEET (non impegnati in percorsi di istruzione o formazione e in attività lavorative) di età compresa tra i 16 e i 29 anni.

Si espongono di seguito gli aspetti tecnici ed operativi esplicati dall’Inps di questa nuova agevolazione chiamata “Incentivo Occupazione Giovani” che presenta caratteristiche differenti rispetto al precedente incentivo indicato con il nome di “Bonus Occupazionale” e Super Bonus Occupazione-Trasformazione Tirocini” riconosciuti dal precedente decreto del Ministero del Lavoro fino al 31 dicembre 2016 e, in via transitoria, fino al 31 gennaio 2017.

Datori di lavoro interessati

Ricordiamo che possono accedere all’incentivo i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono giovani NEET, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori e che abbiano una sede di lavoro nell’intero territorio italiano, con esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano.

Rapporti di lavoro incentivati

Come evidenziato con l’informativa del 25 gennaio 2017, i datori di lavoro privati possono fruire dell’incentivo per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con una delle seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione);
  • contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
  • contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata, rispetto al passato, sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi[1].

Rientra tra i rapporti di lavoro agevolati anche il caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato di un socio lavoratore di cooperativa.

Il rapporto di lavoro può essere sia full time che part time, dovendo, in quest’ultimo caso, riproporzionare l’importo dell’incentivo.

Di seguito alcune importanti specificazioni fornite dall’Inps che ridimensionano sicuramente la possibilità di fruzione di questo nuovo incentivo rispetto al precedente, in quanto, ricalcando la struttura dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, pone alcune limitazioni.

Nello specifico:

  • in favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro, in altri termini, una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per la fruizione dell’incentivo per nuove assunzioni effettuate:
  • dallo stesso o da altro datore di lavoro,
  • a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’effettiva fruizione del beneficio;
  • non ha diritto ad un ulteriore incentivo il datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto a termine.

Una deroga a tali limitazioni è costituita dalle ipotesi di proroga dei contratti a tempo determinato, quindi, nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno 12 mesi, il datore di lavoro può chiedere un beneficio ulteriore nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato pari ad euro 4.030,00.

Precisazioni riguardanti il rapporto di apprendistato professionalizzante

Tra le tre tipologie di apprendistato, l’unica incentivata è quella dell’apprendistato professionalizzante per il quale viene riconosciuto:

  • l’incentivo massimo previsto per il contratto a tempo indeterminato (euro 8.030,00) qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi;
  • l’importo massimo proporzionalmente ridotto in base all’effettivo decorso della formazione qualora la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a 12 mesi.

Assetto e misura dell’incentivo

Poiché si configura come uno sgravio contributivo e non più come un bonus assunzionale in base alla fascia di profilazione del giovane, l’incentivo, riguarda:

  • il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
  • la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione e la soglia massima di ciascuna quota riferita al periodo di paga mensile è pari a:

  • euro 335,83 (euro 4.030,00/12) per i rapporti a tempo determinato;
  • euro 671,66 (euro 8.060,00/12) per i rapporti a tempo indeterminato.

Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, dette soglie devono essere riproporzionate, assumendo a riferimento – per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo – la misura di euro 11,04 (euro 4.030,00/365 gg) per i rapporti a tempo determinato e di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per i rapporti a tempo indeterminato.

La contribuzione eccedente le predette soglie mensili potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto delle soglie massime previste per le tipologie contrattuali.

 

Contribuzione esclusa

Non sono oggetto di incentivazione le seguenti forme di contribuzione:

  • i premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • le somme dovute a titolo di TFR così come previsto dall’art. 2120 cod. civ.;
  • le somme dovute ai fondi di solidarietà bilaterali (art. 26, D.Lgs n. 148/2015);
  • le somme dovute ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27, D.Lgs n. 148/2015);
  • le somme dovute al fondo di solidarietà residuale (art. 28, D.Lgs n. 148/2015);
  • le somme dovute al fondo di integrazione salariale (art. 29, D.Lgs n. 148/2015);
  • le somme dovute al fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia Autonoma di Trento;
  • le somme dovute a titolo di contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R. (art. 1, comma 29, Legge n. 190/2014);
  • le somme dovute a titolo di contributo al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della Legge n. 388/2000 in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato o comunque destinabile, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono (art. 25, comma 4, Legge n. 845/1978);
  • le somme dovute a titolo di contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria (Legge n. 166/1991);
  • le somme dovute a titolo di contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (art. 1, commi 8 e 14, D.Lgs n. 182/1997);
  • le somme dovute a titolo di contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti (art. 1, commi 3 e 4 del D.Lgs n. 166/1997).

 

Incumulabilità con altri incentivi

Stabilita la non cumulabilità dell’incentivo con altre agevolazioni di natura economica o contributiva, l’Inps fa comunque presente che, nei casi di stabilizzazione dei rapporti a termine entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale del 1,40% previsto per i contratti a tempo determinato e destinato a finanziare la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

Compatibilità con il “Bonus Occupazionale” e Super Bonus Occupazione-Trasformazione Tirocini

Un datore di lavoro privato può fruire dell’Incentivo Occupazione Giovani a fronte dell’assunzione di una persona anche se la stessa sia stata in precedenza assunta da un altro datore di lavoro che a sua volta ha beneficiato del “Bonus Occupazionale” oppure del c.d. “Super Bonus Occupazione-Trasformazione Tirocini”, a condizione, però, che i periodi di fruizione degli incentivi non si sovrappongano temporalmente.

Procedimento di ammissione all’incentivo

La domanda deve continuare ad essere presentata telematicamente secondo le istruzioni fornite dall’Inps che prenderà in considerazione le domande in base all’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse e previa verifica della registrazione del giovane al programma Garanzia Giovani.

Nella domanda si dovrà indicare:

– il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;

– la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;

– l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;

– l’aliquota contributiva datoriale.

L’esonero riconosciuto dall’Inps verrà fruito esclusivamente tramite conguaglio del relativo credito nel flusso Uniemens.

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale della fruizione del beneficio. Tuttavia, è bene sottolineare che, anche nelle suddette ipotesi,  l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2019.

Pertanto, non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto, e l’ultimo mese in cui si potrà fruire dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2019.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo

[1] In passato, infatti, si poteva raggiungere la soglia dei 6 mesi, e quindi richiedere l’incentivo, per effetto di proroghe di contratti di durata iniziale inferiore ai 6 mesi.