SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L’ADOZIONE DI MISURE DI CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E LAVORO
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IL DEMANSIONAMENTO DEL LAVORATORE
10/11/2017

INCENTIVO PER ASSUNZIONI SUCCESSIVE AD ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO O APPRENDISTATO DUALE

La Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto un incentivo per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, consistente in un esonero contributivo per tre anni.

L’Inps ha comunicato che tale incentivo è operativo e ne fornisce le istruzioni per l’accesso, di seguito esposte.

Beneficiari

L’esonero contributivo in esame spetta a tutti i datori di lavoro privati indipendentemente dal settore e dalla natura di imprenditore.

L’esonero spetta per le assunzioni effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro che li assume:

  • attività di alternanza scuola-lavoro;
  • periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • periodi di apprendistato in alta formazione.

La condizione per l’assunzione è l’aver svolto l’attività di alternanza o di apprendistato duale per almeno il 30% del monte ore previsto per ciascuna tipologia sopra indicata.

Nel caso di apprendistato di alta formazione e ricerca, l’Inps precisa che l’assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro sei mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.

Rapporti di lavoro incentivati

L’esonero contributivo riguarda le assunzioni, sia a tempo pieno che part time, effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, mediante una delle seguenti tipologie:

  1. i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di un contratto a termine) compresi i rapporti di apprendistato;
  2. i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
  3. le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Con particolare riferimento ai lavoratori assunti da un’agenzia e somministrati ad un utilizzatore che eroga loro la formazione prevista dall’apprendistato duale, l’Inps precisa che l’esonero spetta:

– alla medesima agenzia di somministrazione che lo assume a tempo indeterminato al termine della missione;

– all’utilizzatore qualora decida di assumere in via diretta il lavoratore al quale ha precedentemente erogato la formazione.

Restano esclusi i contratti:

  1. di lavoro domestico
  2. di lavoro intermittente o a chiamata

Condizioni per l’accesso

L’Inps fa presente che il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni.

  1. Principi generali in materia di incentivi all’assunzione fissati dall’art. 31 del d. lgs. n. 150/2015, ossia l’incentivo non spetta:
  2. se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (lo stesso principio si applica all’utilizzatore)[1];
  3. se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore, sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione del lavoratore prevede un livello di inquadramento diverso da quello dei lavoratori sospesi o una sede produttiva diversa da quella interessata dalla sospensione;
  4. se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume.

Relativamente al rispetto del diritto di precedenza, l’Inps evidenzia che ha diritto a beneficiare dell’esonero il datore di lavoro che assume o trasforma a tempo indeterminato un lavoratore che ha maturato il diritto di precedenza, purché tale assunzione non violi lo stesso diritto maturato e manifestato da un altro lavoratore.

Allo stesso modo ha diritto il datore di lavoro che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.

  1. Norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, ossia, l’incentivo spetta se vi è:
  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
  • assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Costituisce, inoltre, ulteriore condizione al riconoscimento pieno dell’esonero contributivo l’invio, nei termini stabiliti dalla legge, delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione; pertanto, l’inoltro tardivo delle suddette comunicazioni produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Durata e misura dell’incentivo

L’incentivo avrà una durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione.

Tale durata può essere sospesa esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo lo slittamento del termine del periodo di fruizione dei benefici.

La misura dell’incentivo è pari ai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, da riproporzionare in caso di part time.

Sono esclusi dall’esonero:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo dello 0,20% per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;
  • il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • il contributo di solidarietà del 10% sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
  • il contributo di solidarietà del 5% (di cui 2,50% a carico ditta e 2,50% a carico lavoratore) per i lavoratori dello spettacolo;
  • il contributo di solidarietà dell’1,20% (di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) per gli sportivi professionisti.

L’Inps, inoltre, precisa che:

  • è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo il contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% della retribuzione imponibile; in tal caso, dopo aver applicato l’esonero dal versamento del suddetto contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà abbattere la quota annua del TFR ovvero dovrà abbatterla in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 3.250 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo;
  • l’esonero contributivo triennale è calcolato sulla contribuzione effettivamente dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle misure compensative per le imprese che versano il TFR ai fondi di previdenza complementari ovvero al Fondo di Tesoreria INPS.

Natura e cumulabilità dell’incentivo

L’incentivo in esame, pur costituendo una misura di riduzione del costo del lavoro mediante l’utilizzo di risorse dello Stato, è un tipo di intervento generalizzato, nel senso che non va ad agevolare un segmento di imprese ma tutti i datori di lavoro, indistintamente. Per tale caratteristica non è soggetto al rispetto della regola del de minimis né a quella dell’incremento occupazionale netto.

L’Istituto previdenziale, inoltre, specifica che l’esonero:

  • non è cumulabile con altri incentivi di tipo contributivo (ad es. con l’incentivo “Occupazione Sud”, oppure, “Occupazione Giovani”);
  • è cumulabile, invece, con incentivi di natura economica (ad es. con l’incentivo all’assunzione di percettori di Naspi).

Domanda dell’incentivo

Coloro che intendono fruire, in presenza dei presupposti di legge, dell’agevolazione, dovranno inoltrare richiesta telematica all’Inps per assunzioni in corso o da effettuarsi, indicando:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;
  • l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
  • l’aliquota contributiva datoriale che verrà applicata;
  • la tipologia oraria del rapporto e l’eventuale percentuale di part time.

A seguito dell’invio dell’istanza di prenotazione e, di norma, entro 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico, l’INPS calcolerà l’importo dell’incentivo spettante e verificherà la disponibilità residua della risorsa, informando della prenotazione della stessa in caso di capienza. In caso di carenza l’istanza rimarrà valida per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta, altrimenti, dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente di efficacia e si dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo, entro dieci giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, visualizzabile in calce all’istanza inviata, avrà l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L’inosservanza del predetto termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo

[1] Si ricorda che, come ha precisato il Ministero del Lavoro, in mancanza o nelle more di una manifestazione per iscritto, entro i termini di legge, da parte del lavoratore di avvalersi del diritto di precedenza, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.