LA NUOVA GESTIONE DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA CON LA DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI AGEVOLAZIONE (DPA)

I CONTENUTI DEL DECRETO DIGNITA’
19/07/2018
LA CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE A SEGUITO DI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
03/08/2018

L’INPS è intervenuto per modificare ulteriormente la gestione della verifica della regolarità contributiva delle aziende, necessaria alla fruizione degli incentivi normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. A partire dal 9 luglio 2018, infatti, la verifica della regolarità contributiva avverrà tramite la “Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA)”, cioè una dichiarazione con la quale i datori di lavoro interessati devono comunicare all’INPS l’intenzione di fruire di un determinato incentivo e a seguito della quale l’Istituto provvederà a verificare preventivamente la regolarità contributiva dell’impresa, e non in un momento successivo alla fruizione dell’agevolazione verificando i flussi Uniemens inviati, come avvenuto finora.

La finalità che l’Ente si pone è quella di dare alle aziende una maggior certezza della possibilità di fruire degli incentivi economici e contributivi, nonché di ridurre la gestione del recupero delle agevolazioni fruite indebitamente.

La DPA consiste, essenzialmente, in una dichiarazione telematica disponibile sul sito internet dell’Istituto, all’interno dell’applicazione “Di.Re.Sco – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”,  mediante la quale il datore di lavoro dichiara di voler usufruire di un determinato incentivo per un determinato periodo. Il sistema, ricevuta l’istanza, effettua i controlli del caso interrogando la piattaforma DURC on-line e restituisce all’interessato un responso circa la regolarità contributiva dell’impresa e, quindi, sulla legittima fruizione dell’incentivo.

La dichiarazione deve essere inviata necessariamente entro il giorno antecedente la scadenza del pagamento dei contributi relativi alla denuncia contributiva del mese nel quale, per la prima volta, si fruisce dell’incentivo interessato (ad esempio, per un incentivo contributivo connesso ad un’assunzione avvenuta nel mese di settembre 2018, la DPA dovrà essere inviata entro il giorno 15 ottobre 2018).

Nella dichiarazione si dovrà indicare:

  • la matricola aziendale;
  • il mese a partire dal quale ha diritto alla fruizione dell’incentivo;
  • i mesi per i quali lo stesso verrà fruito.

L’indicazione della matricola permetterà alla procedura di risalire al codice fiscale del datore di lavoro, rispetto al quale verrà effettuata la verifica; l’esito della stessa avrà valore per tutte le matricole collegate allo stesso codice fiscale.

 

La verifica

Una volta inviata la DPA, il sistema farà partire, in tempo reale, la verifica della regolarità contributiva nella piattaforma DURC on-line.

Laddove sarà emesso un Durc on line regolare in corso di validità DPA ne registrerà l’esito; diversamente, verrà avviato il procedimento di verifica, con l’eventuale emissione dell’invito a regolarizzare.

Terminati i relativi controlli, l’esito della verifica viene registrato sul sistema DPA e sarà visibile all’interno dell’applicazione Di.Re.Sco. in calce al modulo trasmesso.

Per ogni mese indicato nel periodo di riferimento, la procedura DPA annoterà la data di interrogazione, l’esito della stessa, il numero di protocollo del Documento formato e la data in cui l’esito è stato registrato negli archivi.

 

Validità della DPA

L’indicazione dei mesi per i quali si intende fruire dell’incentivo non vincola il datore di lavoro ai fini dell’effettiva fruizione, ma è strettamente connesso alla corretta funzionalità del sistema DPA.

Il sistema, infatti, avvierà la verifica della regolarità contributiva, sulla piattaforma DURC on-line, per un numero di mesi successivi a quello di iniziale fruizione pari a quelli indicati nella dichiarazione resa dal datore di lavoro, registrando di volta in volta l’esito della verifica.

Tale meccanismo consente al datore di lavoro di non dover re-inoltrare la DPA anche per i mesi successivi per i quali intende fruire dell’incentivo.

Inoltre, dato che la verifica della regolarità contributiva avviene con riferimento a tutte le posizioni contributive dell’impresa, nel periodo coperto da una DPA non sarà necessario inviarne ulteriori nemmeno con riferimento a:

  • nuovi benefici o incentivi che si intendono utilizzare,
  • indipendentemente dalla posizione contributiva interessata.

Solo alla scadenza del periodo indicato nella DPA il datore di lavoro, qualora intenda fruire di altri incentivi o benefici, dovrà provvedere all’invio di una nuova dichiarazione, con i nuovi dati di riferimento. Peraltro, il sistema DPA avviserà il datore di lavoro all’approssimarsi della scadenza, inviando un alert e invitandolo ad inviare una nuova dichiarazione.

 

Mancato invio della DPA

Qualora da un flusso Uniemens inviato da un’azienda risultasse un’agevolazione economica o contributiva indebita e in assenza della dichiarazione preventiva di agevolazione per l’azienda interessata, il sistema DPA avvierà comunque le proprie verifiche, l’esito delle quali sarà utilizzato dall’Istituto per la conferma della legittimità della fruizione degli incentivi in questione, ovvero per il recupero di quanto indebitamente fruito.