AGEVOLAZIONI E CONTRIBUZIONI NON IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2017
13/01/2017
L’INCENTIVO PER L’OCCUPAZIONE AL SUD
02/02/2017

Il Ministero del Lavoro ha istituito, con il Decreto n. 394 del 2 dicembre 2016, un nuovo incentivo per i datori di lavoro che assumono nel 2017 giovani NEET (non impegnati in percorsi di istruzione o formazione e in attività lavorative) iscritti al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”[1], introducendo differenti caratteristiche rispetto all’incentivo previsto per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016.

Si espone di seguito l’analisi delle disposizioni evidenziando le novità rispetto alla precedente disciplina.

Soggetti interessati

Restano invariati i soggetti interessati dalla agevolazione, ossia:

  • datori di lavoro privati che, senza essere tenuti, assumono giovani registrati al programma;
  • giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (e 364 giorni) che:
  • se minorenni, abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione;
  • non siano inseriti in un percorso di studio o formazione;
  • risultino disoccupati ai sensi del D. Lgs. n. 150/2015, ossia che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Relativamente all’ambito soggettivo, rispetto alle precedenti disposizioni, l’incentivo si applica in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, ossia esula dalle scelte di ogni singola Regione circa le tipologie contrattuali da incentivare; come si dirà più avanti, inoltre, l’incentivo è riconosciuto in maniera fissa in quanto prescinde dalla condizione di svantaggio (fascia di profilazione) del giovane che si intende assumere.

Rapporti di lavoro incentivati

I datori di lavoro possono fruire dell’incentivo per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con una delle seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione);
  • contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
  • contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata, rispetto al passato, sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi[2].

Il rapporto di lavoro può essere sia full time che part time, dovendo, in quest’ultimo caso, riproporzionare l’importo dell’incentivo.

Rientra tra i rapporti di lavoro agevolati anche il caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato di un socio lavoratore di cooperativa.

Sono esclusi, invece, dalla possibilità di fruire dell’agevolazione:

  • il contratto di lavoro domestico,
  • il lavoro accessorio,
  • il contratto di lavoro intermittente.

Tipologia e misura dell’incentivo

L’agevolazione si configura come uno sgravio contributivo e non più come un bonus assunzionale. Precedentemente, infatti, a seguito di domanda inoltrata telematicamente all’Inps, veniva assegnato al datore di lavoro un importo determinato, oltre che dalla tipologia contrattuale, anche e soprattutto dalla fascia di profilazione del giovane assunto, o da assumere, e fruito in compensazione contributiva mediante la suddivisione di tale importo in dodici quote mensili. Da ciò derivava la non uniformità dell’incentivo per tutti i datori di lavoro.

Con le nuove regole, venendo meno la profilazione del giovane, a tutti i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante viene riconosciuto:

  • l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, esclusi i contributi dovuti all’Inail,
  • per un massimo di 8.060 euro annui per ogni lavoratore assunto, da riproporzionare in caso di assunzione part time.

In caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione), la cui durata iniziale sia pari o superiore a 6 mesi, l’agevolazione consiste:

  • nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad eccezione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,
  • nel limite massimo di 4.030 euro annui per ogni giovane assunto, da riproporzionare in caso di assunzione part time.

Non è fissata, nel caso del part time, una percentuale minima per poter richiedere l’incentivo, mentre per il bonus precedente la percentuale di part time doveva almeno pari al 60% dell’orario di lavoro contrattuale.

Il decreto stabilisce che l’incentivo potrà essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2019.

Per quanto indicato si attendono, comunque, le istruzioni operative fornite mediante circolare da parte dell’Inps.

Incumulabilità

Il decreto stabilisce per la nuova agevolazione la non cumulabilità con altri incentivi di natura economica e contributiva, mentre in precedenza ciò era possibile.

Regime de minimis

Anche per la fruizione di tale incentivo l’azienda è soggetta al regime “de minimis”, pertanto, non devono essere superati i limiti previsti dalle normative europee in materia di aiuti di stato.

È possibile superare tali limiti e, quindi, accedere all’incentivo, qualora l’assunzione realizzi un incremento occupazionale netto[3] (requisito non richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità̀, pensionamento per raggiunti limiti d’età̀, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale).

Inoltre, in caso di superamento dei limiti del regime “de minimis” per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando, oltre al requisito dell’incremento occupazionale netto, si verifichi una delle seguenti condizioni:

  1. il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ossia, non abbia prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non abbia svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”;
  2. il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  3. il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25% e appartenga al genere sottorappresentato.

Domanda dell’incentivo

La domanda deve continuare ad essere presentata telematicamente all’Inps, per le assunzioni che sono state già effettuate o che intendono effettuarsi nel periodo previsto. In quest’ultimo caso, le aziende dovranno effettuare l’assunzione entro una settimana dalla comunicazione di accettazione della richiesta da parte dell’Istituto e di prenotazione dell’importo dell’esonero.

L’ente previdenziale prenderà in considerazione le domande in base all’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse e previa verifica della registrazione del giovane al programma Garanzia Giovani.

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione INPS di accogliemento della domanda, si  dovrà comunicare all’Istituto il codice della comunicazione di assunzione, chiedendo la conferma dell’importo prenotato.

L’esonero riconosciuto dall’Inps verrà fruito esclusivamente tramite conguaglio del relativo credito nel flusso Uniemens.

Cordiali saluti.

 

Luigi Birtolo

[1] Più comunemente noto come Programma Garanzia Giovani.

[2] In passato, infatti, si poteva raggiungere la soglia dei 6 mesi, e quindi richiedere l’incentivo, per effetto di proroghe di contratti di durata iniziale inferiore ai 6 mesi.

[3] L’incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.