ASSEGNI FAMILIARI, ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E PER CONGEDO MATRIMONIALE AGLI UNITI CIVILMENTE

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L’entrata in vigore della Legge n. 76/2016, che istituisce e regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, ha prodotto effetti anche sulle prestazioni a sostegno del reddito erogati dall’Inps attraverso l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF), gli Assegni Familiari (AF) e l’Assegno per congedo matrimoniale.

Come noto l’ANF è a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti, lavoratori dipendenti agricoli, lavoratori domestici, lavoratori iscritti alla gestione separata, titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex Enpals, titolari di prestazioni previdenziali e lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto, i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla legge.

Gli Assegni Familiari, invece, vengono erogati per il sostegno delle famiglie di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) il cui nucleo familiare abbia, anche in questo caso, un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.

L’inps al riguardo è intervenuta per fornire chiarimenti in merito alla estensione delle prestazioni in questione alle sole unioni civili[1], specificando che il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana.

L’estensione pertanto non interessa anche le convivenze, nonostante il reddito del convivente vada ad incidere sulla misura della prestazione eventualmente spettante all’altro convivente.

Si espongono di seguito le disposizioni rilasciate da parte dell’Istituto previdenziale i cui effetti , ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, decorrerano                   dal 5 giugno 2016.

Nucleo di riferimento per unioni civili

L’Inps ricorda, innanzitutto, che il nucleo familiare è composto dal richiedente, lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati.

Per quanto riguarda l’individuazione del nucleo di riferimento per unioni civili l’Ente previdenziale prospetta tre ipotesi.

 

  1. Nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale.

In questo caso, al pari del diritto riconosciuto nell’ambito del matrimonio per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente, che non sia titolare di posizione tutelata, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata.

 

  1. Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa.

Nel caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all’unione civile, nulla cambia nel caso in cui uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l’affido sia condiviso oppure esclusivo. A tali figli, infatti, viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi.

Ove si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto, lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva, garantisce il diritto all’ANF/AF per i figli dell’altra parte dell’unione civile.

 

  1. Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione.

In tale situazione l’assegno potrà essere erogato dall’Istituto allorché il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall’art. 252 c.c.

 

Effetti dello scioglimento dell’unione civile sulle prestazioni familiari

La Legge n. 76/2016 disciplina le ipotesi di scioglimento dell’unione civile; per quanto riguarda gli effetti che tale scioglimento può generare, l’Inps evidenzia che il diritto alle prestazioni in esame sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal codice civile se compatibile ed espressamente previsto. L’Inps non si pronuncia nel caso vi siano dei figli di uno dei partner nati dopo l’unione in quanto, al riguardo, è in attesa di istruzioni da parte del Ministero del lavoro.

Ci saranno, pertanto, ulteriori chiarimenti in merito da parte dell’Istituto.

 

Reddito di riferimento in caso di convivenza

Ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo la convivenza è assimilabile ai nuclei familiari coniugali solo in presenza di un contratto che regola i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune e qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno.

 

Assegno per congedo matrimoniale

L’assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale prevista per ciascun lavoratore o lavoratrice che contragga matrimonio civile o concordatario, per un congedo della durata di 8 giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento, corrisposta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto. La prestazione spetta anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.

 

Presentazione della domanda

La domanda dovrà, come di consueto, essere trasmessa in via telematicha all’Inps da parte del richiedente utilizzando le procedure già esistenti per le prestazioni di riferimento.

Viene precisato che nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, “convivente di fatto” ex art. 1, co. 50, della Legge 76/2016.

Cordiali saluti

Luigi Birtolo

[1] Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile”, che può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la legge prevede che dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.