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Al fine di promuovere la trasformazione dei tirocini attivati nell’ambito del programma “Garanzia Giovani” in contratti di lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto una integrazione alla misura “Bonus Occupazionale”, previsto dal Decreto Direttoriale n. 1709/2014,  istituendo un nuovo incentivo, denominato “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”.

Come è noto, il programma nazionale “Garanzia Giovani”, approvato nel 2014 dall’Unione Europea, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e la cui attuazione è affidata alle Regioni, prevede una serie di incentivi per le assunzioni di giovani, con specifici requisiti, da parte di datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

Si espongono di seguito le condizioni e i requisiti per la fruizione degli incentivi previsti dal programma “Garanzia Giovani” in Regione Lombardia e della misura nazionale “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”.

Programma “Garanzia Giovani” in Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha deciso di dare attuazione al programma Garanzia Giovani prevedendo i seguenti incentivi:

  • bonus occupazionali (gestiti da INPS) per:
  • assunzioni a tempo indeterminato o in apprendistato professionalizzante;
  • assunzioni a tempo determinato ≥ a 6 mesi;
  • assunzioni a tempo determinato ≥ a 12 mesi;
  • incentivi (gestiti da Regione Lombardia) per:
  • contratto di apprendistato di I livello, per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale;
  • contratto di apprendistato di II livello per l’Alta formazione e la Ricerca.
  • indennità per tirocini extracurriculari (gestiti da Regione Lombardia):
  • formativi e di orientamento (con soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi e per la durata massima di 6 mesi comprensivi di proroghe);
  • di inserimento/reinserimento lavorativo (con disoccupati o inoccupati e per la durata massima di 12 mesi comprensivi di proroghe.

Requisiti dei giovani lavoratori

L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione ad un portale dedicato di Regione Lombardia e che abbiano i seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 15 e i 29 anni (e 364 giorni, cioè non devono aver compiuto i 30 anni),
  • siano in condizione di NEET: Not (engaged in) Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati, né inseriti in un percorso di formazione.

I minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione. Dopo che la registrazione è stata effettuata nei limiti di età sopra indicati, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione.

La profilazione del giovane

La profilazione viene determinata da parte di un centro per l’impiego, o di un soggetto privato accreditato a svolgere servizi inerenti il mercato del lavoro, che contatta il giovane iscritto per concordare, mediante colloqui individuali, le iniziative da svolgere in suo favore; in fase di colloquio individuale, dunque, si attribuisce al giovane un indice (detto classe di profilazione), che, sulla base delle informazioni fornite (età, titolo di studio, anzianità di disoccupazione, ecc.) stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione.

Le 4 classi previste sono:

– classe di profilazione 1: difficoltà bassa;

– classe di profilazione 2: difficoltà media;

– classe di profilazione 3: difficoltà alta;

– classe di profilazione 4: difficoltà molto alta.

Bonus occupazionali

Rapporti di lavoro incentivati e misura dell’incentivo

A ciascuna classe di profilazione, in base alla tipologia di rapporto di lavoro offerta al giovane, corrisponde un determinato bonus occupazionale, di seguito indicati:

 

CONTRATTI DI LAVORO Classe di profilazione/bonus occupazionale

 (gestito dall’Inps)

 

1

BASSA

2

MEDIA

3

ALTA

4

MOLTO

ALTA

Rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi anche per effetto di proroghe

 

0 0 1.500 euro 2.000 euro
Rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a dodici mesi anche per effetto di proroghe

 

0 0 3.000 euro 4.000 euro
Rapporto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante pari o superiore a 12 mesi (se la durata del rapporto di apprendistato inizialmente concordata sia invece inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto)

 

1.500 euro 3.000 euro 4.500 euro 6.000 euro

L’incentivo spetta anche in caso di:

  • rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale; in tal caso gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale;
  • rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto ad eccezione dei seguenti casi:

  1. trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a tempo determinato per il quale sia stato già autorizzato l’incentivo previsto; ai fini della spettanza dell’incentivo la trasformazione può avvenire durante o dopo la scadenza del periodo (semestrale o annuale) di godimento del primo incentivo, purché entro la scadenza del rapporto a tempo determinato, ed è necessario che la sede di lavoro, se viene mutata, rimanga nell’ambito della regione (o nella provincia autonoma) in cui si è svolto il rapporto a tempo determinato;
  2. assunzione a tempo indeterminato del lavoratore precedentemente utilizzato mediante somministrazione a tempo determinato per la quale il bonus è stato riconosciuto in favore della agenzia somministratrice; è possibile se la somministrazione si sia svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato e a condizione che l’assunzione a tempo indeterminato sia effettuata senza soluzione di continuità rispetto alla somministrazione. In tal caso infatti, sempre che ricorra continuità tra i due rapporti, si realizza sostanzialmente una fattispecie analoga alla trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a tempo determinato agevolato. Ai fini della spettanza dell’incentivo è necessario che la sede di lavoro sia stabilita nell’ambito della regione (o provincia autonoma) in cui si è svolta la somministrazione.

In entrambe le ipotesi spetterà al datore di lavoro un secondo incentivo, il cui importo è pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato e l’importo già fruito per il tempo determinato; a tal fine, si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione del primo incentivo.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato da parte del datore di lavoro che ha già utilizzato il giovane mediante somministrazione, che non sia stata agevolata, il beneficio spetterà per intero e a prescindere dalla circostanza che l’assunzione avvenga con o senza soluzione di continuità rispetto alla somministrazione.

Proroghe di rapporti a tempo determinato

Nelle ipotesi di proroghe dei rapporti a tempo determinato, il beneficio può essere riconosciuto se la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. Inoltre, nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quanto già autorizzato per i primi sei mesi.

Nell’ipotesi in cui venga prorogato un rapporto a tempo determinato per il quale sia stato già autorizzato l’incentivo, si ha diritto, anche in questo caso, ad un eventuale secondo incentivo pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto complessivamente inteso (dalla data di inizio del rapporto alla data della fine della proroga) e l’importo già fruito per il tempo determinato; in tal caso si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione del primo incentivo.

I bonus sono riconosciuti dall’Inps, al quale occorre inoltrare una richiesta mediante una procedura telematica, e sono fruiti tramite compensazione contributiva in 12 quote mensili di pari importo.

Condizioni per la fruizione dei bonus occupazionali

L’incentivo è subordinato:

  • alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

– l’adempimento degli obblighi contributivi;

– l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

– il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

  • all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 31 del d. lgs. 150/2015, tra i quali, ad esempio, il non diritto all’incentivo se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unita’ produttive.

Gli incentivi della misura “Bonus occupazionali” possono essere fruiti anche oltre i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, in materia di aiuti «de minimis», qualora l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto.

Cumulabilità con altri incentivi

il bonus occupazionale è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori (ad esempio, lo sgravio contributivo previsto dalle Leggi di Stabilità del 2015 e del 2016).

L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali (ad esempio, l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori).

Incentivi per assunzioni in apprendistato di I e III livello

Al datore di lavoro è riconosciuto, da parte della Regione Lombardia, il seguente incentivo annuo per l’intera durata del periodo di apprendistato, indipendentemente dalla appartenenza ad una classe di profilazione:

 

 

TIPOLOGIA DI APPRENDISTATO

 

Massimale incentivo

(gestito da Regione Lombardia)

Apprendistato di I livello per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale

 

€ 2.000/anno se minorenne

€ 3.000/anno se maggiorenne

Apprendistato di III livello per l’alta formazione e la ricerca

 

€ 6.000/anno

 

Nel caso di assunzione a tempo parziale il contributo viene ridotto proporzionalmente rispetto alle ore previste dal contratto.

I datori di lavoro richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento;
  2. essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
  3. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  4. essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato delle persone con disabilità;
  5. rispettare i principi del Regolamento UE n. 1407/2013 (de minimis).

La richiesta dell’incentivo deve essere rivolta alla Regione Lombardia tramite una procedura telematica dedicata e viene concesso previa presentazione di idonea documentazione prevista dall’avviso regionale.

Indennità di tirocinio extra-curriculare

Regione Lombardia corrisponde l’indennità al tirocinante sulla base delle seguenti condizioni di ammissibilità e dei seguenti massimali:

 

 

TIPOLOGIA DI TIROCINIO

 

 

Condizioni di ammissibilità

Massimale indennità

(gestita da Regione Lombardia)

 

 

 

Tirocinio extracurriculare:

–        formativo e di orientamento

–        di inserimento/reinserimento al lavoro

 

 

 

 

Raggiungimento del 120esimo

giorno di tirocinio

 

120 giorni (400 €)

150 giorni (800 €)

180 giorni (1200 €)

+

€ 200/mese per ogni mese di

tirocinio successivo al 6° mese

(180 gg)

 

 

L’attivazione del tirocinio prevede la stipula, da parte del soggetto ospitante (datore di lavoro), di una convenzione con un soggetto promotore (centro per l’impiego o organismo privato accreditato), e la predisposizione del progetto formativo contenente gli obiettivi formativi che dovrà raggiungere il tirocinante.

Il soggetto ospitante, per poter attivare un tirocinio:

  • deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 sul collocamento dei disabili;
  • nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo non deve avere effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
  • ad avvio del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.

Inoltre, devono essere rispettati i seguenti limiti:

  1. i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione;
  2. il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante una sola tipologia di tirocinio;
  3. il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione;
  4. nell’ambito di un singolo tirocinio, non è in ogni caso possibile svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.
  5. il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici, applicati all’unità operativa di svolgimento del tirocinio:
  • da 0 a 5 dipendenti: un tirocinante
  • da 6 a 20 dipendenti: due tirocinanti
  • olre 20 dipendenti: un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all’unità superiore.

La richiesta dell’incentivo deve essere rivolta alla Regione Lombardia tramite una procedura telematica dedicata e viene concesso previa presentazione di idonea documentazione prevista dall’avviso regionale.

Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini

Come anticipato in premessa, con Decreto Direttoriale n. 16/II/2016, adottato il 3 febbraio 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto un nuovo incentivo per l’assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.

L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016, nei limiti delle risorse stanziate.

La particolarità di tale Super bonus è che viene riconosciuto, a livello nazionale, a tutti i datori di lavoro:

  • che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro,
  • e anche con sede di lavoro nelle Regioni in cui il “Bonus occupazionale” non sia stato attivato (il Piemonte, ad esempio).

Rapporti incentivati

L’incentivo spetta per:

  • assunzioni con contratto a tempo indeterminato;
  • assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante;
  • i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Misura dell’incentivo

L’importo dell’incentivo è determinato dalla classe di profilazione attribuita al giovane al momento

dell’iscrizione al Programma.

 

CONTRATTI DI LAVORO Classe di profilazione/Super bonus

 (gestito dall’Inps)

 

1

BASSA

2

MEDIA

3

ALTA

4

MOLTO

ALTA

 

Rapporto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante pari o superiore a 12 mesi (se la durata del rapporto di apprendistato inizialmente concordata sia invece inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto)

 

3.000 euro 6.000 euro 9.000 euro 12.000 euro

 

Come per il “Bonus occupazionale”, il “Super Bonus” spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale, di conseguenza, l’importo viene riproporzionato in base alla percentuale di part-time.

In materia di condizioni di spettanza dell’incentivo, di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato (de minimis) e di cumulabilità con altri incentivi, valgono le stesse norme previste per il “Bonus Occupazionale”.

Anche in questo caso, i super bonus sono riconosciuti dall’Inps, al quale occorre inoltrare una richiesta mediante una procedura telematica, e sono fruiti tramite compensazione contributiva in 12 quote mensili di pari importo.