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27/04/2016

La legge Fornero di riforma del mercato del lavoro (n. 92/2012), nel ridisegnare il sistema degli ammortizzatori sociali, ha introdotto a partire da gennaio 2013, un istituto volto a finanziare gli interventi da parte della Assicurazione Sociale per l’Impiego, ASpI, che dal 2015 ha assunto la denominazione di NASpI, ossia Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.

L’istituto in questione è il contributo che i datori di lavoro devono versare all’INPS nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il contributo per l’anno 2016 è pari a 489,95 euro (41% del massimale NASpI pari a 1.195 euro) deve essere versato per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, fino ad un massimo di 3 anni, pertanto, l’importo massimo del contributo è pari a 1.469,85 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi.

Si riepilogano di seguito le condizioni per l’applicazione delle relative disposizioni.

Casi in cui è dovuto il contributo

I datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.

Nello specifico il contributo si applica ai seguenti casi:

  1. Licenziamento per giusta causa.
  2. Licenziamento per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo).
  3. Dimissioni per giusta causa, anche dell’apprendista.
  4. Dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità, anche dell’apprendista (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).
  5. Rapporti di apprendistato per:
  • recesso del datore di lavoro al termine del periodo formativo;
  • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (oggettivo o soggettivo).
  1. Risoluzione consensuale:
  • intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la DTL, ex art. 7 della Legge n. 604/1966, prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo,
  • conseguente al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

Casi di eslcusione dal versamento del contributo

Restano escluse dall’obbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:

  1. dimissioni volontarie;
  2. risoluzioni consensuali (non rientranti nella casistica indicata nel paragrafo precedente);
  3. decesso del lavoratore;
  4. procedure di esodo incentivato;
  5. processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria fino al 31 dicembre 2016;
  6. licenziamenti collettivi, per i quali i datori di lavoro sono tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91;
  7. licenziamento di lavoratore domestico.

La L. n. 21/2016, di conversione del decreto Milleproroghe, ha prorogato per l’anno 2016 l’esenzione dal pagamento del contributo nei casi di:

  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
  • interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Calcolo della anziantà aziendale

Nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se, comunque, si è dato luogo alla restituzione del contributo addizionale dell’1,40% (ossia nel caso in cui la stabilizzazione del rapporto a tempo determinato avviene entro i 6 mesi successivi alla scadenza del rapporto stesso). Non concorrono nel computo dell’anzianità aziendale i periodi non lavorati dei lavoratori intermittenti, periodi per aspettativa non retribuita e i periodi per congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5 del D.Lgs n. 151/2001(congedo del coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/1992).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Al riguardo, si considerano come mese intero i periodi pari o superiori a 15 giorni; la quota mensile, dunque, per periodi inferiori all’anno, è pari a 40,83 euro al mese (486,95/12).

La contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo