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La necessità di assicurare e di accertare la genuinità delle dimissioni, così come della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, ha portato la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro[1] ad introdurre delle modifiche alla modulistica utilizzata nella fase di convalida dei suddetti istituti, modifiche che entreranno in vigore da gennaio 2016.

Si riportano di seguito la disciplina relativa alla convalida e le novità introdotte nella fase della stessa.

Disciplina della convalida

La convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale dei lavoratori genitori è prevista dall’art. 55, comma 4, del D. Lgs. 151/2015 che è stato oggetto di un intervento riformatore da parte della Legge n. 92/2012, volto a contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco.

Nello specifico la Legge n. 92/2012 aveva previsto :

  • l’obbligo di convalida anche per la risoluzione consensuale;
  • l’allungamento del periodo di tutela da un anno a tre anni, anche per il padre lavoratore;
  • l’applicazione della tutela anche in caso di adozione internazionale;
  • la specifica che la convalida è condizione necessaria per far decadere la sospensione che opera sulla richiesta di risoluzione del rapporto di lavoro.

In base, dunque, all’art. 55, comma 4, la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9[2], devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio[3]. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Si evidenzia che l’estensione del periodo temporale entro cui convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale ha solamente inteso rafforzare la procedura volta ad asseverare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro, mentre non ha alcun riflesso sul diritto previsto dall’art. 55, comma 1.

Tale comma, infatti, prevede che in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento (preavviso, nuova assicurazione sociale per l’impiego, ecc.). È salva l’ipotesi di dimissioni per giusta causa per le quali le indennità sono comunque riconosciute.

Convalida presso il Servizio ispettivo

La volontà delle dimissioni e della risoluzione consensuale deve essere accertata mediante un approfondito colloquio con il lavoratore padre e/o la lavoratrice madre interessati e la compilazione, da parte di questi, di una modulistica.

Relativamente a tale modulistica, la Direzione generale per l’attività ispettiva[4] ha ritenuto necessario introdurre alcune modifiche. In particolare, le modifiche riguardano l’informativa sui diritti spettanti alla lavoratrice madre e/o lavoratore padre e le motivazioni che possono determinare le dimissioni.

L’informativa sui diritti spettanti si arricchisce di ulteriori riferimenti, ossia:

  • la possibilità di fruire del congendo parentale su base oraria;
  • il diritto a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in luogo del congedo parentale.

La finalità è quella di portare a conoscenza degli interessati, o di accertarne la stessa, delle alternative possibili alle dimissioni/risoluzioni consensuali.

Inoltre, al fine di accertare il genuino consenso prestato alle dimissioni/risoluzioni consensuali i lavoratori genitori dovranno dichiarare di aver effettuato la richiesta di fruizione degli istituti normativi e contrattuali a sostegno della genitorialità ed il conseguente effettivo godimento degli stessi.

Riguardo, invece, le motivazioni, nell’elenco sono state inserite quelle relative a:

  • organizzazione e condizioni di lavoro particolarmente gravose e/o difficilmente conciliabili con le esigenze di cura della prole;
  • mutamento della sede di lavoro e delle mansioni;
  • mutamento delle condizioni di lavoro a seguito di trasferimento d’azienda.

Relativamente a quest’ultima motivazione, nel precedente modulo il trasferimento d’azienda era associato anche alle ipotesi di chiusura e cessazione. È stato deciso di circostanziare la motivazione alla sola ipotesi del trasferimento per evitare confusione e l’elusione dell’art. 2112 c.c.: la norma prevede che, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano; inoltre, prevede la possibilità per il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, di rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa, con diritto, pertanto, a tutte le indennità che ne conseguono.

L’ipotesi di dimissioni per chiusura/cessazione d’azienda è stata, dunque, eliminata poichè si concrettizza a tutti gli effetti un licenziamento da cui derivano le tutele in termini di indennità e trattamento di disoccupazione.

In caso di mancata convalida delle dimissioni, in calce al modulo sono riportate le causali riconducibili alle seguenti tipologie:

  1. mancata genuinità del consenso;
  2. mancata conoscenza dei propri diritti;

Nel secondo caso sarà possibile rilevare la revoca delle dimissioni presentate dai lavoratori genitori.

Si ricorda che le dimissioni e la risoluzione consensuale da parte dei lavoratori genitori resteranno esclusi dalla nuova procedura di trasmissione telematica prevista dal D. Lgs. n. 151/2015, attuativo del Jobs Act, che entrerà in vigore entro 60 giorni dalla pubblicazione, ormai prossima, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definirà i dati e la modalità di trasmissione.

Cordiali saluti. 

Luigi Birtolo

 

[1] Lettera circolare n. 22350 del 18 dicembre 2015.

[2] Comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando o dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.

[3] Quello ove è situata l’azienda presso la quale il lavoratore o la lavoratrice presta la propria attività.

[4] In condivisione con l’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità.