Depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e legislazione sociale

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Dal 6 febbraio 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, recante disposizioni in materia di depenalizzazione, in attuazione della legge delega n. 67/2014, tra cui quelle relative ad alcune fattispecie riguardanti il lavoro e la legislazione sociale.

Nella presente informativa si affronta la depenalizzazione relativa all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

Ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, della L. n. 683/1983, si considerava reato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti penalmente sanzionabile con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,91.

Il Collegato Lavoro ha esteso l’applicazione della disposizione anche all’omesso versamento  delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti all’apposita Gestione separata INPS.

Il decreto in esame è intervenuto per depenalizzare tale sanzione, pertanto, ad oggi, si configurano due fattispecie di illecito:

  • un illecito di natura penale,
  • un illecito di natura amministrativa.

Precisamente:

  • se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;
  • se l’importo omesso è un importo superiore a euro 10.000 annui, l’illecito è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

Nel primo caso, dunque, il reato si trasforma in un illecito amministrativo, mentre nel secondo caso non vi è alcuna depenalizzazione.

Il Ministero del Lavoro precisa che il datore di lavoro/committente non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, se provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

A riguardo il Ministero del Lavoro chiarisce che:

  • non risulta applicabile l’art. 13 del D.Lgs n. 124/2004 (diffida obbligatoria, ossia diffida alla regolarizzazione);
  • risultano applicabili gli art. 14 e 16 della Legge n. 689/1981 (procedura della notifica dell’illecito e ammissione al pagamento della sanzione in misura ridotta)

Entrata in vigore

Il decreto prevede che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data del 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Viene applicato, dunque, il principio tipico del diritto penale del favor rei, secondo il quale, se la legge in vigore al momento in cui è commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Cordiali saluti.