Dal 6 febbraio 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, recante disposizioni in materia di depenalizzazione, in attuazione della legge delega n. 67/2014, tra cui quelle relative ad alcune fattispecie riguardanti il lavoro e la legislazione sociale.
Nella presente informativa si affronta la depenalizzazione relativa all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali
Ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, della L. n. 683/1983, si considerava reato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti penalmente sanzionabile con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,91.
Il Collegato Lavoro ha esteso l’applicazione della disposizione anche all’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti all’apposita Gestione separata INPS.
Il decreto in esame è intervenuto per depenalizzare tale sanzione, pertanto, ad oggi, si configurano due fattispecie di illecito:
Precisamente:
Nel primo caso, dunque, il reato si trasforma in un illecito amministrativo, mentre nel secondo caso non vi è alcuna depenalizzazione.
Il Ministero del Lavoro precisa che il datore di lavoro/committente non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, se provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
A riguardo il Ministero del Lavoro chiarisce che:
Entrata in vigore
Il decreto prevede che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data del 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Viene applicato, dunque, il principio tipico del diritto penale del favor rei, secondo il quale, se la legge in vigore al momento in cui è commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
Cordiali saluti.