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Il disegno di legge di stabilità per l’anno 2016 prevede la disciplina della detassazione dei premi di produttività, applicabile ai datori di lavoro del settore privato, secondo i parametri di seguito indicati.

Somme e limiti assoggettabili

In base al testo del disegno di legge, che terminerà l’iter parlamentare entro la fine di questo mese, al comma 87 è previsto che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Al comma successivo viene, inoltre, stabilito che le somme e i valori corrisposti a titolo di welfare aziendale (comma 2 e ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del T.U.I.R.) non sono soggetti all’imposta sostitutiva in esame nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in tutto o in parte, in alternativa ai premi di risultato o alla partecipazione agli utili. Come è noto, tali somme, nei limiti individuati dalle norme sopra richiamate, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente; con la legge di stabilità si prevede, dunque, che mantengano il regime di non tassazione qualora godute in sostituzione, appunto, dei premi di produttività.

A titolo esemplificativo, le somme detassabili potrebbero essere fruite in tutto o in parte sotto forma di:

  • contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale;
  • somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;
  • prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti;
  • utilizzazione da parte dei lavoratori e dei familiari delle opere e dei servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le finalità specifiche di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
  • somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
  • somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
  • beni ceduti e servizi prestati dal datore di lavoro.

Da questa previsione emergono, pertanto, come elementi di novità :

  • la possibilità di assoggettare all’aliquota del 10% le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa;
  • la possibilità per il lavoratore di optare per forme di welfare aziendale come trattamenti alternativi ai premi aziendali;
  • il nuovo limite massimo per l’applicazione dell’aliquota agevolata che è pari a 2.000 euro lordi.

Una ulteriore novità è costituita dalla possibilità di estendere il limite di 2.000 euro detassabili a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Beneficiari

Il regime di detassazione si applica limitatamente al settore privato e con esclusivo riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione dei premi di risultato o di partecipazione agli utili, a euro 50.000 (prima 40.000 euro).

Tale limite reddituale è desumibile dalla certificazione unica dei redditi dell’anno precedente. Nel caso in cui il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

 

 

Ruolo della contrattazione

 

Il disegno di legge di stabilità conferma che le somme e i valori in questione debbano essere erogati in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali.

Decreti attuativi

Il sopra richiamato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, stabilirà i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché, le modalità attuative delle previsioni in essa contenute, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro. Il decreto dovrà stabilire, inoltre, le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali sottoscritti.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo