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Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute, ha adottato l’11 gennaio 2016 un decreto, entrato in vigore il 22 gennaio 2016, che introduce integrazioni e modificazioni alla disciplina riguardante le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’INPS, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 25 del d. lgs. n. 151/2015[1] sulle semplificazioni, attuativo del Jobs Act.

Nello specifico con il decreto sono stati individuati i casi di esenzione dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità durante la malattia per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati. Si espone brevemente la disciplina delle visite mediche di controllo e le novità introdotte dal decreto in esame.

Disciplina delle visite mediche di controllo

Come è noto, la titolarità delle visite mediche di controllo, c.d. visite fiscali[2], è dell’INPS al quale si deve inoltrare la richiesta che, dal 2011, deve avvenire esclusivamente in via telematica tramite le funzionalità messe a disposizione sul sito dell’ente previdenziale.

Quando non richieste dal datore di lavoro, l’INPS procede a controlli a campione, sulla base dei certificati medici che le vengono trasmessi, tramite i medici iscritti nelle liste speciali previste dai decreti ministeriali.

Trasmissione del certificato di malattia

Il lavoratore, entro il giorno successivo a quello in cui è iniziato l’evento morboso, si fa rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante il quale ha l’obbligo di inviarlo telematicamente all’INPS. A seguito della trasmissione telematica, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro ma dovrà comunicare il numero di protocollo del certificato medico. Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato di malattia all’Inps e l’attestato al proprio datore di lavoro.

Fasce di reperibilità per la visita fiscale e sanzioni

Oltre alla trasmissione del certificato, il lavoratore ha l’onere di rendersi reperibile al proprio domicilio per essere sottoposto, nelle fasce orarie previste dalla legge, ai controlli aventi come scopo quello di verificarne l’effettiva temporanea incapacità lavorativa. A tale scopo, il lavoratore deve porre la massima attenzione affinché i dati anagrafici e quelli relativi al domicilio per la reperibilità, inseriti dal medico, risultino corretti.

Tali fasce di reperibilità alla visita medica di controllo domiciliare sono, per tutti i giorni compresi nella certificazione di malattia, quindi, anche durante i giorni festivi e del week-end:

  • dalle ore 10,00 alle ore 12,00,
  • dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

Qualora il lavoratore  abbia la necessità di dover cambiare il proprio indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi indicata nel certificato, egli dovrà darne comunicazione, con congruo anticipo, oltre che al datore di lavoro, anche alla Struttura territoriale Inps di appartenenza.

L’assenza a visita medica di controllo, se non giustificata, comporterà l’applicazione di sanzioni e quindi la non indennizzabilità delle giornate di malattia nel seguente modo:

  • per un massimo di 10 giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in caso di 1° assenza a visita di controllo non giustificata;
  • per il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in caso di 2° assenza a visita di controllo non giustificata;
  • per il 100% dell’indennità dalla data della 3° assenza a visita di controllo non giustificata.

Il medico di controllo dell’INPS deve valutare l’esistenza o meno della patologia per la quale è stata emessa certificazione ed ha facoltà di protrarre la diagnosi di 48 ore, nonché di variarla e di consigliare al lavoratore una visita specialistica. Al termine della visita, utilizza una specifica procedura telematizzata per l’invio all’INPS dell’esito del controllo e procedono alla stampa della documentazione dell’avvenuto controllo da consegnare al lavoratore. Qualora il medico non sia in condizione di stampare dalla procedura telematizzata il verbale o la notifica, può compilare e rilasciare al lavoratore la documentazione cartacea.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore sia assente al momento della visita, il medico deve consegnare in busta sigillata, nella cassetta delle lettere oppure acquisendo la firma per ricevuta della persona alla quale consegna la busta, la notifica contenente l’invito a presentarsi presso il Centro Medico Legale Inps territoriale, ovvero presso la ASL, per effettuare una visita di controllo ambulatoriale.

La richiesta di visita fiscale da parte del datore di lavoro

Il datore di lavoro può richiedere il servizio di visita medica di controllo dei dipendenti che hanno dichiarato uno stato di malattia. Tale richiesta può essere inoltrata sin dal primo giorno di malattia se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Queste ultime sono da individuarsi non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all’effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.

Il sistema on line, a fine procedura, rilascia al richiedente il numero di protocollo relativo alla sua richiesta, mediante il quale si può conoscere in qualsiasi momento lo stato di avanzamento e l’esito finale della visita medica.

Per richiedere il servizio di visite fiscali inviare una mail all’indirizzo studio@studiobirtolo.it indicando i dati del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale), il numero di protocollo del certificato medico e la data in cui deve essere effettuata la visita medica di controllo.

Casi di senzione dal rispetto delle fasce di reperibilità

Il decreto in esame, in attuazione di quanto previsto dal decreto sulle semplificazioni n. 151/2015, ha previsto, con decorrenza 22 gennaio 2016, l’esenzione dall’obbligo di reperibilità  per i lavoratori subordinati per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Stabilisce inoltre che:

  • le patologie gravi devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
  • per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità di cui alla lettera b) deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.

Poichè il decreto si limita ad individuare le fattispecie e le condizioni per l’applicazione dell’esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità, in attesa di eventuali precisazioni da parte dell’INPS, si ritiene necessario che il lavoratore presenti al datore di lavoro la documentazione sanitaria ASL comprovante l’esistenza delle cause di esenzione.

Cordiali saluti.

 

[1] Art. 25 – Esenzioni dalla reperibilità: All’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati».

[2] La visita fiscale, come previsto dall’art. 5 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori), è un accertamento sullo stato di malattia del dipendente assente dal lavoro.