Congedo Parentale
19/11/2015
Detestazione Premi Produttività
02/12/2015

La disciplina dell’esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, introdotta con la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), è stata nuovamente esaminata da parte dell’Inps che ha fornito ulteriori chiarimenti volti ad eliminare dubbi e criticità emersi, nella prima fase di applicazione dell’incentivo, in merito a talune fattispecie che ne danno diritto al riconoscimento.

Tali chiarimenti risultano di particolare importanza per l’applicazione omogenea della disciplina, soprattutto in considerazione della prevista proroga dell’esonero, per l’anno prossimo, da parte della Legge di Stabilità 2016, anche se con alcune varianti in ordine alla misura e alla durata. Si prevede, infatti, che l’esonero sia pari al 40% della quota di contributi INPS a carico del datore di lavoro, quindi non più totale, e comunque nel limite massimo annuo di 3.250 euro (in luogo di 8.060 euro); mentre, per quanto riguarda la durata, l’incentivo non sarà più riconosciuto per 36 mesi, bensì per 24 mesi (es. assunzione dal 1° febbraio 2016, esonero fino al 31 gennaio 2018) . Si attende, comunque, l’approvazione definitiva del disegno di legge.

 

Ambito di applicazione dell’esonero

Contribuzione esclusa

L’esonero contributivo riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima di 8.060 euro su base annua, ad eccezione:

  • dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL;
  • del contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria INPS per l’erogazione ai lavoratori dipendenti dei T.F.R.;
  • del contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali e al Fondo di solidarietà residuale.

L’Inps precisa che in assenza di specifiche previsioni di legge, vanno escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e le contribuzioni che hanno lo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

In considerazione di ciò, sono escluse dall’esonero, sebbene di natura obbligatoria, anche le seguenti forme di contribuzione:

  • il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.[1], ossia il contributo mensile, pari allo 0,20% della retribuzione imponibile dei lavoratori per i quali il datore di lavoro abbia richiesto il finanziamento della liquidazione mensile della QuIR;
  • il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • il contributo di solidarietà del 10% sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
  • il contributo di solidarietà del 5% per i lavoratori dello spettacolo (di cui 2,50% a carico del datore di lavoro);
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti dell’1,20%, (di cui 0,60% a carico del datore di lavoro).

 

Stabilizzazione e trasformazione di contratti a termine

L’Inps, ricordando che l’esonero contributivo triennale si applica anche ai casi di trasformazione e stabilizzazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato avvenuti nel corso del 2015, fa presente che la legge Fornero n. 92/2012 ha previsto per questi casi un incentivo, ossia la restituzione del contributo addizionale pari all’1,4% per finanziare la NASpI (ex AspI), introdotto dalla stessa legge a carico di datori di lavoro che stipulino contratti a termine[2].

Tale restituzione è integrale nel caso di trasformazione del contratto a termine, nonché nel caso di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza; mentre, nel caso di stabilizzazione entro i 6 mesi successivi alla scadenza del termine, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità pari al periodo trascorso tra la scadenza del contratto e l’assunzione con contratto a tempo indeterminato.

 

Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo. Casi particolari.

Ribadito che l’esonero spetta per quei lavoratori che, negli ultimi sei mesi, non sono stati occupati con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in presenza di tutte le altre condizioni di legge, l’Ente previdenziale fornisce chiarimenti in ordine alle seguenti situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità.

  1. Lavoro all’estero: l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo.
  2. Lavoro part-time: è possibile fruire dell’esonero anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad due rapporti di lavoro a tempo indeterminato part-time, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la stessa. Qualora, infatti, le date non coincidessero non sarebbe possibile riconoscere il diritto all’incentivo al secondo datore di lavoro che stipula il contratto part-time in data successiva al primo.
  3. Mancato superamento del periodo di prova e dimissioni del lavoratore: qualora un precedente rapporto di lavoro, intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione aspirante all’incentivo, venga risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni da parte del lavoratore, non è possibile riconoscere il diritto all’esonero. Nel caso specifico dell’istituto del periodo di prova, l’Inps, pur riconoscendo nel superamento di tale periodo la condizione a cui è sottoposto il rapporto di lavoro, motiva l’esclusione con la considerazione che il rapporto di lavoro instaurato era pur sempre, in origine, a tempo indeterminato.
  4. Cambi di appalto di servizi: l’incentivo non spetta per quei lavoratori titolari di un contratto a tempo indeterminato nei casi in cui la contrattazione collettiva preveda, per i casi di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l’assunzione degli stessi da parte dell’impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto.
  5. Cessione del contratto: nel caso di cessione del contratto a tempo indeterminato, il diritto all’incentivo passa in capo al cessionario che fruirà dell’esonero per il periodo residuo non goduto dal datore di lavoro cedente. Ciò perchè non vi è risoluzione del rapporto di lavoro, che invece continua senza soluzione di continuità, ma solo una variazione soggettiva dello stesso.
  6. Trasferimento di azienda: anche in questa ipotesi il diritto alla fruizione della parte residua è riconosciuta al cessionario poichè il rapporto di lavoro prosegue con quest’ultimo ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

 

Lavoro intermittente a tempo indeterminato

Una ulteriore condizione posta dalla Legge di Stabilità 2015 per poter fruire dell’esonero è che nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge stessa (1.10.2014 – 31.12.2014), il lavoratore non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllata o a questi collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo. Con riguardo a lavoro intermittente l’Inps aveva già affermato che non costituiva un ostacolo alla fruizione dell’esonero, pur se stipulato a tempo indeterminato; ciò in virtù della ratio della norma, ossia la promozione di forme di occupazione basate sulla stabilità della prestazione lavorativa, principio non rinvenibile, appunto, nella tipologia del lavoro intermittente, concepito allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua. In considerazione di ciò, e relativamente alla condizione suddetta, il lavoratore che nel trimestre fisso (1.10.2014 – 31.12.2014) abbia avuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro, o con altro datore di lavoro a lui collegato o controllato, potrà essere assunto a tempo indeterminato con il diritto, sussistendo tutte le altre condizioni legittimanti, alla fruizione dell’esonero triennale.

Precedente rapporto agevolato

L’Inps ricorda, infine, la condizione di natura antielusiva, sempre ai fini del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo, secondo cui il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume. L’esonero è escluso anche nel caso in cui l’agevolazione sia stata usufruita da una società controllata dal datore di lavoro o questi collegata, o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.

Durata dello sgravio

Come è noto, il beneficio dell’esonero viene riconosciuto per una durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione che, ricordiamo, deve avvenire nel corso dell’anno 2015 (salvo proroga con nuove condizioni ad opera della imminente nuova Legge di Stabilità per l’anno 2016, come sopra indicato).

l’Inps specifica che il termine del periodo di godimento dell’agevolazione può essere differito per effetto della sospensione della prestazione lavorativa nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

Infine, nel caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, lo sgravio spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Coordinamento con altri incentivi

Assunzione di over 50 e donne

L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”. Al riguardo, l’Inps ricorda che l’esonero contributivo non è cumulabile, ad esempio, con la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, prevista dalla Legge n. 92/2012, a seguito dell’assunzione di:

  • lavoratori ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi;
  • donne residenti in aree svantaggiate, ovvero appartenenti ad una professione o ad un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere, priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne infracinquantenni che risiedono in un’area non svantaggiata, che non esercitino una professione né siano impiegate in un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Nei casi suddetti viene specificato che è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’esonero per 36 mesi per la trasformazione a tempo indeterminato.

Assunzione di lavoratori in mobilità

Analogamente è possibile assumere a temine dalla liste di mobilità con gli incentivi previsti dall’art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991 (quota di contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti, nel limite di 12 mesi) e, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, dell’esonero contributivo triennale per 36 mesi. Viene specificato che dopo la trasformazione a tempo indeterminato, se il datore di lavoro opta per il regime di contribuzione agevolato (quota di contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti) riconosciuto per ulteriori 12 mesi dall’art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991, non può in un momento successivo, modificare tale scelta e chiedere l’applicazione dell’esonero triennale.

Diversamente l’esonero contributivo triennale è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, ed in particolare con l’incentivo economico (50% dell’indennità di mobilità) previsto per le aziende che, senza esservi tenute in base al diritto di precedenza, assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o trasformano a tempo pieno e indeterminato un rapporto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi instaurato con detti lavoratori.

Altri casi di cumulabilità

Si ricorda che l’esonero è cumulabile con gli altri incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

  • il contributo riconosciuto da Regioni e Province autonome per i costi salariali per l’assunzione dei lavoratori disabili (art. 13, della legge n. 68/1999);
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento ASpI e NASpI, pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto, per la durata residua del trattamento (art. 2, comma 10-bis, Legge n. 92/2012);
  • l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani” per le assuzioni con contratto a tempo determinato (di durata almeno di 6 mesi), a tempo indeterminato e di apprendistato professionalizzante.

 

Esonero contributivo nelle ipotesi di variazioni societarie

In tema di variazioni societarie è, invece, intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarendo, nello specifico, come la disciplina dell’esonero debba essere applicata alla fattispecie della fusione per incorporazione qualora l’operazione stessa venga posta in essere nell’anno 2016.

Il Ministero, innanzitutto, richiama il disposto di cui all’art. 2112 c.c., comma 1, ai sensi del quale “si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato; il comma 5 della medesima norma precisa, inoltre, che i rapporti di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi.

Ciò premesso, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti dall’incentivo dell’esonero, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso, pertanto, il cessionario incorporante gode del diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo riconosciuto in precedenza alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi.

 

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo

 

[1] Qu.I.R.:  Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte Integrativa della Retribuzione.

[2] Sono esclusi i contratti di apprendistato e i contratti a termine stipulati per sostituzione di  lavoratori assenti e per  lo  svolgimento  delle attività  stagionali di  cui  al  decreto  del   Presidente   della Repubblica  7  ottobre  1963,  n.  1525,  nonché,  per   i   periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al  31  dicembre  2015,  di quelle definite  dagli  avvisi  comuni  e  dai  contratti  collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre  2011  dalle  organizzazioni dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro  comparativamente più rappresentative.