Novità in Materia di Costituzione e Gestione del Rapporto di Lavoro

Collocamento Obbligatorio
07/10/2015
Salute e Sicurezza Sul Lavoro
20/10/2015

 

Con la presente informativa si prosegue l’analisi del Decreto Legislativo n. 151/2015 contenente disposizioni per la semplificazione, trattando le novità introdotte in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro[1].

Esponiamo di seguito le disposizioni nei singoli contenuti.

 

 

Costituzione e gestione del rapporto di lavoro

 

Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali

Il Decreto prevede che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse alla stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, la quale, a sua volta, li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.

 

 

Libro Unico del Lavoro

È stabilito che dal 1° gennaio 2017 il Libro Unico del Lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del Lavoro, al fine di agevolare l’attività di vigilanza.

Entro la fine del mese di marzo 2016 sarà emanato un apposito decreto ministeriale con cui saranno stabilite le modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel LUL.

Si evidenzia che la disposizione introduce un’unica modalità di predisposizione, tenuta e vidimazione, pertanto, tale modalità telematica sostituirà quelle attualmente vigenti.

 

 

Comunicazioni telematiche

Il Decreto prevede che le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, vengano effettuate esclusivamente in via telematica secondo gli standard tecnici definiti dal DM 30 ottobre 2007.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 151/2015 (quindi entro fine anno 2015) sarà emanato un decreto del Ministero del Lavoro con il quale:

  • saranno individuate le comunicazioni da inviare esclusivamente in via telematica,
  • saranno aggiornati i modelli esistenti, al fine di armonizzare e semplificare le informazioni richieste.

 

Banche dati in materia di politiche del lavoro

All’interno della “Banca dati delle politiche attive e passive” è costituita un’apposita sezione denominata “Fascicolo dell’azienda” che contiene le informazioni provenienti dalle c.d. “comunicazioni obbligatorie”.

Nella suddetta Banca dati, inoltre, confluiranno, oltre alle informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione e le opportunità d’impiego, anche le informazioni relative agli incentivi, ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e ai lavoratori autonomi, agli studenti e ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro.

Tra i soggetti che concorrono alla formazione della Banca dati rientra ora anche l’INAIL.

Abrogazione autorizzazione al lavoro estero

Il Decreto dispone l’abrogazione della disposizione in base alla quale i lavoratori italiani disponibili a svolgere

attività all’estero dovevano iscriversi in un’apposita lista di collocamento tenuta dall’ufficio regionale del lavoro del luogo di residenza, il quale rilasciava il nulla osta all’assunzione.

Con una nuova norma, inoltre, sopprime, di fatto, l’autorizzazione preventiva per l’assunzione di lavoratori italiani da impiegare/trasferire all’estero che veniva rilasciata dal Ministero del Lavoro e stabilisce quanto segue:

  • il contratto di lavoro dei lavoratori italiani assunti o trasferiti all’estero deve contenere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia;
  • la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all’estero;
  • la stipula di un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso (per i casi di morte o di invalidità permanente);
  • il tipo di sistemazione logistica e l’obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure in materia di sicurezza.

È prevista, inoltre, l’abrogazione:

  • delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni in materia di assunzione e trasferimento di lavoratori italiani all’estero;
  • del “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all’assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all’Unione europea di lavoratori italiani” (DPR n. 346/1994).

Cessione dei riposi e delle ferie

È stata introdotta la possibilità del lavoratore di cedere ad altro lavoratore, e conseguentemente ricevere, i riposi e le ferie da loro maturati.

Tale possibilità è consentita a condizione che:

  • la cessione risulti a titolo gratuito;
  • i lavoratori cedente e ricevente siano dipendenti del medesimo datore di lavoro in mansioni di pari livello a categoria;
  • le ferie o i permessi siano utilizzati per l’assistenza di figli minori che richiedano cure costanti in ragione delle loro particolari condizioni di salute.

Si precisa che la nuova disposizione demanda le condizioni e modalità di utilizzo della disciplina sopra descritta a quando stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale.

 

Convalida dimissioni volontarie e risoluzione consensuale

Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni e risoluzione consensuale è stata ridisegnata la procedura di convalida. È previsto, infatti, che, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 55, comma 4 del d. Lgs. 151/2001[2], le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali dovranno essere effettuate, a pena di loro inefficacia:

  • esclusivamente con modalità telematiche
  • su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro
  • e trasmessi al datore di lavoro e alla DTL di competenza con le modalità individuate con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto in parola.

La procedura diventerà operativa a far data dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto e dalla medesima data sono, pertanto, abrogate le norme attualmente vigenti in materia di convalida introdotte dalla Legge Fornero n. 92/2012.

Per quanto attiene la possibilità di revoca da parte del lavoratore, sia delle dimissioni che della risoluzione consensuale, la stessa può essere manifestata entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo seguendo le stesse modalità telematiche.

All’evidente fine di agevolare il lavoratore, la norma prevede la possibilità per lo stesso di effettuare l’invio anche per il tramite di:

  • patronati;
  • organizzazioni sindacali (OO.SS);
  • enti bilaterali;
  • commissioni di certificazione.

Sono escluse dalla comunicazione telematica le dimissioni e le risoluzioni consensuali derivanti da rapporto di lavoro domestico e nei casi di conciliazioni o procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro presso le commissioni di certificazione.

L’alterazione dei moduli ricevuti, eccezion fatta nei casi in cui si manifesti reato, è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro irrogata dalla Direzione Territoriale del Lavoro nel caso di accertamento dell’infrazione.

 

Impianti audiovisivi e sistemi di controllo

L’ambito dei controlli a distanza è stato oggetto di attenzione da parte dell’intervento alla luce delle nuove tecnologie disponibili nel settore al fine, in particolare, di garantire esigenze di tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.

Il Decreto interviene sull’art. 4 della Legge n. 300/1970, c.d Statuto dei Lavoratori, che nella sua formulazione originaria, disponeva dichiaratamente che “E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.

Tale controllo era possibile soltanto quando lo stesso costituiva una diretta e necessaria conseguenza della installazione di impianti o altre apparecchiature, richiesta da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro. Sussistendo questi requisiti, prima della installazione degli impianti era comunque necessario raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali e, soltanto in caso di mancato accordo, era possibile ottenere l’autorizzazione amministrativa mediante istanza all’Ispettorato del lavoro.

Nella formulazione introdotta dal Decreto è apparentemente venuto meno il divieto esplicito essendo previsto che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale (…)”.

Dunque, gli strumenti di controllo sono leciti in quanto esclusivamente richiesti dalle esigenze individuate dalla legge e, pertanto, deve ritenersi vietato il controllo a distanza avente ad oggetto la sola prestazione lavorativa.

Tra i requisiti oggettivi che legittimano l’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, alle esigenze organizzative e produttive e alla sicurezza del lavoro, si aggiungono quelle richieste per la tutela del patrimonio aziendale. Si tratta dei controlli c.d. difensivi, diretti all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa. La legittimità di questi controlli ha avuto ormai da tempo l’avallo della giurisprudenza, il nuovo art. 4 costituisce, pertanto, il recepimento del diritto vivente sostanzialmente condiviso, che adesso viene codificato.

Gli impianti in questione possono essere approntati a fronte dell’accordo non più solo con le rappresentanze sindacali aziendali, ma anche con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), e soltanto in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, grazie all’autorizzazione amministrativa rilasciata dalla direzione territoriale del lavoro su istanza del datore di lavoro.

Il Decreto ha introdotto una utile novità, dal punto di vista operativo, per il caso in cui l’impresa abbia unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni. In tali ipotesi l’accordo deve essere raggiunto con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, in mancanza, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La grande novità consiste nella previsione di due ipotesi eccezionali, che non soggiacciono al regime generale che impone in via preventiva all’installazione sindacale o in subordine l’autorizzazione amministrativa. Infatti, la garanzia procedurale dell’autorizzazione preventiva è esclusa per:

  • gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa
  • gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

 

Ai sensi del nuovo art. 4, le informazioni raccolte in conseguenza dell’installazione legittima di un impianto o della dotazione di strumenti concessa dalla legge, possono essere utilizzate per qualsiasi fine connesso al rapporto di lavoro (in primis dunque per i rilievi di natura disciplinare).

L’utilizzabilità delle informazioni è però subordinata, sia riguardo al regime generale, così come per quello delle due eccezioni rappresentate dal secondo comma, alla circostanza che al lavoratore sia data adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e della effettuazione dei controlli, “nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003” (c.d. “Codice della privacy”).

Per le violazioni delle disposizione dell’art. 4 e del D. Lgs n. 196/2003 il regime sanzionatorio rimane quello indicato dall’art.38 della Legge n. 300/1970.

 

 

 

 

 

Cordiali saluti.

 

 

 

 

Luigi Birtolo

 

 

 

[1] L’analisi del decreto terminerà con la successiva informativa sulle novità riguardanti il sistema sanzionatorio, in materia di lavoro e legislazione sociale, e la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

[2] Art. 55, co.4, D. Lgs. 151/2001: La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.