Detrazioni Fiscali Anno 2012
19/01/2012
Novità leggi di Stabilità 2015
13/01/2015

In virtù delle manovre da ultimo emanate si riportano di seguito alcune delle novità introdotte relativamente ai rapporti di lavoro.

Festività.

Con D. L. 138/2011, convertito con modificazioni in L. 148/2011, è stata innovata la normativa relativa alle festività al fine di uniformare la legislazione italiana alla normativa europea.
Il comma 24 dell’art. 1 prevede, al riguardo, che entro il 30 novembre di ogni anno sia emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, il quale stabilisca annualmente le date in cui ricorrano le festività nazionali che non siano frutto di accordi con la Santa Sede nonché le celebrazioni nazionali e la festa del Santo Patrono. Esse dovranno cadere nelle giornate del venerdì precedente ovvero del lunedì seguente alla prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidere con tale domenica.

Fanno eccezione a quanto appena precisato le festività del 25 aprile (festa della Liberazione), 2 maggio (festa del lavoro) e 2 giugno (festa della Repubblica).
Rimarrebbero soggette al campo applicativo della riforma, pertanto, le festività del Santo Patrono, del lunedì dell’Angelo e di Santo Stefano.

Tuttavia, non essendo stato emanato il Decreto Ministeriale entro i termini previsti, per l’anno in corso i datori di lavoro dovranno gestire le festività senza operare alcun differimento e rispettando le ordinarie modalità di gestione.

Impiego di lavoratori extracomunitari.

La c.d. “Manovra Salva Italia” ha introdotto una procedura semplificata nelle more del rilascio ovvero del rinnovo del permesso di soggiorno.
In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, infatti, il lavoratore straniero potrà regolarmente soggiornare e prestare attività lavorativa in Italia fino al momento in cui l’Autorità di Pubblica Sicurezza comunicherà formalmente, anche al datore di lavoro, che il permesso di soggiorno non potrà essere rilasciato o rinnovato a causa dell’esistenza di motivi ostativi.

Ciò a condizione che la richiesta di rilascio risulti (dalla ricevuta rilasciata dagli uffici competenti) essere stata effettuata dal lavoratore prima che sia stipulato il contratto di soggiorno ovvero il rinnovo del permesso sia stato richiesto prima o comunque non oltre i 60 giorni dalla data di scadenza.

Deducibilità Irap del costo del personale.

Con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 è stata introdotta la possibilità di dedurre dal reddito d’impresa l’Irap versata relativamente alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato.
A partire dal periodo d’imposta in corso e sino al 31/12/2012 le società di capitali, di persone, le imprese individuali e di assicurazione nonché gli esercenti arti e professioni, che determinano la base imponibile Irap quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, potranno dedurre, secondo il principio di cassa, il costo del personale sopra precisato.

A decorrere dal periodo d’imposta 2012 sarà, altresì, possibile la deduzione forfettaria Irap per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato nel periodo d’imposta pari ad € 10.600 (fino allo scorso anno la deduzione ammessa fino ad € 4.600) purché si tratti di dipendenti di sesso femminile ovvero di età inferiore ai 35 anni.

Addizionale regionale Irpef.

A partire dal periodo d’imposta 2011 è stato stabilito l’aumento della aliquota base dell’addizionale regionale all’irpef, che passa dallo 0,9% al 1,23%. A tale percentuale si dovranno sommare le addizionali eventualmente decise dalle Regioni entro il limite dello 0,50%, nonché, con riferimento alle Regioni che registrino dei gravi disavanzi nel settore della Sanità, lo 0,30%.

Da tali precisazioni si ricava che l’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef potrà raggiungere 2,03 punti percentuali.

Addizionali comunali Irpef.

Entro il 20 dicembre di ogni anno i Comuni devono pubblicare le delibere relative all’aliquota delle addizionali Irpef e l’eventuale soglia di esenzione, ai fini del calcolo dell’acconto dell’addizionale stessa.
Nel caso in cui la tale pubblicazione non avvenga entro il termine indicato dovrà prendersi in considerazione l’aliquota e la soglia di esenzione previste nell’anno precedente.

Termine compilazione LUL.

E’ stato prorogato il termine ultimo entro il quale deve essere compilato il Libro Unico del Lavoro, vale a dire la fine del mese successivo a quello del periodo di paga.

Per qualsiasi quesito relativo all’approfondimento normativo esposto, preghiamo di contattare lo Studio ai consueti recapiti telefonici ed email.
Cordiali Saluti.

Luigi Birtolo