Novità leggi di Stabilità 2015
13/01/2015
Esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato
04/02/2015

Il Decreto Semplificazioni fiscali ha introdotto, a decorrere dal 2015, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata, detta anche “Mod. 730 precompilato”, con la finalità di favorire la compilazione del modello 730 a favore del contribuente.

La precompilazione dei modelli viene effettuata dall’Agenzia delle Entrate, per cui è necessario che essa disponga di una serie di informazioni che devono essere tempestivamente inviate dai sostituti d’imposta e dagli altri soggetti che gestiscono le varie tipologie di oneri detraibili o deducibili. Raccolte ed elaborate le informazioni, l’Agenzia rende disponibile al contribuente, in via telematica, la dichiarazione precompilata entro il 15 aprile di ciascun anno.

Al fine di consentire la precompilazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, a decorrere dal 2015, sono stati introdotti nuovi adempimenti da parte dei soggetti coinvolti, in particolare, i sostituti d’imposta devono:

  • predisporre, per l’invio di tutti i dati necessari, la “Certificazione Unica 2015” (CU2015), una nuova certificazione che è stata predisposta dall’Agenzia delle Entrate e che va a sostituire la precedente Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (Mod. CUD);

 

  • trasmettere, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti, entro il 7 marzo (per quest’anno prorogato al 9 marzo) dell’anno successivo a quello in cui sono erogati;

 

Una ulteriore novità è che i sostituti d’imposta utilizzeranno il CU2015 per certificare:

  • i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati,
  • nonché, per la prima volta, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

 

Inoltre, alla luce di tale novità, entro il 28 febbraio (per quest’anno prorogato al 2 marzo) i sostituti d’imposta sono tenuti alla consegna della Certificazione Unica ai dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori autonomi.

N.B.: è prevista una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica qualora entro i 5 giorni successivi venga inviata all’Agenzia delle Entrate la rettifica.

 

 

 

 

 

 

Si riporta di seguito, sinteticamente, il contenuto della trasmissione telematica.

TRASMISSIONE TELEMATICA

 

Composizione del flusso telematico

Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone di:

  • Frontespizio

Una sezione nuova rispetto al modello CUD, propedeutica all’invio telematico, che si compone di una serie di riquadri riguardanti:

– il tipo di comunicazione (annullamento o sostituzione);

– dati relativi al sostituto;

– dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione;

– firma della comunicazione;

– impegno alla trasmissione telematica.

 

  • Quadro CT – “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730/4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”

Sono tenuti ad inviarlo, entro il 7 marzo 2015, i sostituti d’imposta che :

  • non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730/4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e
  • trasmettono almeno una certificazione di redditi da lavoro dipendente.

 

  • Certificazione Unica 2015

È composta dai seguenti prospetti:

  • dati anagrafici del sostituto e del percettore;
  • dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente, assimilati;
  • dati previdenziali e assistenziali;
  • dati fiscali relativi ai redditi di lavoro autonomo.

 

  • Nella sezione “Certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale” si segnala, rispetto al modello CUD, un incremento delle informazioni da indicare nella sezione relativa ai dati fiscali, dati che sono necessari alla predisposizione della dichiarazione precompilata. Per fare alcuni esempi, sono previste:

 

  • nuove modalità espositive del reddito di lavoro dipendente e assimilato, in quanto dovrà essere data distinta indicazione:

– della tipologia di reddito certificato (redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi derivanti da pensione per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 3 e 4 del TUIR, indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dalla Stato, Regioni, ecc., redditi derivanti da assegni periodici per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, comma 5-bis del TUIR);

– del reddito prodotto in relazione ad un rapporto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato;

 

  • un nuovo riquadro destinato all’indicazione degli oneri detraibili distinti per tipologia;
  • appositi campi destinati all’indicazione dei contributi sanitari integrativi, distinti tra quota dedotta e non dedotta;
  • nuovi dati relativi al credito d’imposta per le imposte estere conguagliato dal sostituto d’imposta;
  • un’apposita sezione per i redditi relativi a lavori socialmente utili e un apposito riquadro per i dati relativi ai lavori socialment utili;
  • specifici campi destinati all’indicazione dei dati per il c.d. “Bonus 80 euro”;
  • una serie di nuovi campi nella parte destinata ai conguagli;
  • un apposito riquadro destinato alle informazioni relative al coniuge e ai familiari a carico.

 

  • La sezione “Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” rappresenta la vera novità del modello che riproduce la parte prevista nel Mod. 770 Semplificato relativa alla “Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”. Nella sezione si possono indicare :
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi diversi (ad esempio, reddito di lavoro autonomo occasionale);
  • provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, vendita a domicilio;
  • indennità a favore di atleti di associazioni sportive dilettantistiche;
  • compensi spettanti ai collaboratori di carattere amministrativo gestionale di società/associazioni sportive dilettantistiche.

Si indicheranno, inoltre:

  • la causale del pagamento;
  • l’ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell’IVA eventualmente dovuta;
  • l’importo delle ritenute d’acconto operate nell’anno;
  • l’importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell’anno;
  • gli importi relativi all’addizionale regionale e comunale.

 

 

N.B.: il nuovo adempimento non riveste il carattere dichiarativo ma soltanto di comunicazione finalizzata alla predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, l’obbligo di invio telematico della certificazione unica non sostituisce la presentazione del Mod. 770 (Dichiarazione del sostituto d’imposta)necessaria per riscontro della correttezza dei versamenti effettuati.

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinti saluti.